Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Macchinari difettosi a lavoro: c’è risarcimento in caso di infortunio?

8 Agosto 2019
Macchinari difettosi a lavoro: c’è risarcimento in caso di infortunio?

Infortuni sul lavoro: se c’è un cartello con l’avviso di pericolo e il dipendente si fa male, chi è responsabile? 

Dove lavori c’è un apparecchio che funziona male. La riparazione è troppo costosa e non c’è, al momento, possibilità di sostituirlo. Il datore di lavoro ha messo un avviso in bella mostra: «attenzione, macchinario difettoso» c’è scritto su un foglio di carta grande, in modo da mettere in guardia chiunque vi si avvicini. Un giorno, però, un po’ per distrazione, un po’ per la fretta, ti fai male proprio mentre utilizzi tale strumento. «Peggio per te» ti viene detto da un superiore che ti ha soccorso: «Sapevi del rischio, eri stato avvisato: la tua imprudenza ora non può ricadere sull’azienda» volendo così mettere a tacere ogni tua pretesa di risarcimento. È, tuttavia, tua intenzione far valere i tuoi diritti e verificare se ci sono chance per un indennizzo. Così ti rivolgi al tuo avvocato e gli chiedi se, per i macchinari difettosi al lavoro c’è risarcimento in caso di infortunio. Ed ecco cosa ti risponderà il professionista se ben informato della legge sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

La sicurezza nei luoghi di lavoro

Esiste una regola generale dettata dal Codice civile in base alla quale il datore di lavoro, nell’esercizio dell’impresa, deve adottare tutte le cautele necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità dei lavoratori. A tal fine, egli deve tenere conto sia della particolarità del lavoro che dell’esperienza e della tecnica.

La norma in questione – pur essendo attuata dalla normativa speciale in materia di prevenzione e assicurazione degli infortuni sul lavoro – è sufficientemente ampia e tale da essere applicabile a qualsiasi ipotesi di incidente in azienda. Proprio questa ampiezza, però, rende molto più incerti i confini della disposizione, lì dove lo spazio è grigio. A chiarire tutti i dubbi interpretativi è intervenuta più volte la giurisprudenza, che ha offerto degli importanti spunti di riflessione. In particolare, è significativa una recente pronuncia della Corte di Cassazione [1] che analizza in maniera generale la portata del dovere del datore di garantire ai propri dipendenti un luogo sicuro ove svolgere le proprie mansioni. Ecco qual è il significato della pronuncia e su chi ricade la colpa nel caso in cui un lavoratore si faccia male a causa di un macchinario difettoso.

La responsabilità per gli infortuni sul luogo di lavoro

In generale, la responsabilità per gli infortuni sul lavoro grava sempre sul datore di lavoro: è su di lui, infatti, che incombe l’obbligo di garantire un ambiente sicuro e privo di rischio. Egli quindi deve mettere in sicurezza tutti i macchinari eliminando – sulla base della tecnica allo stato dell’arte possibile – ogni fonte di rischio.

Ciò significa che, nell’ipotesi in cui vi sia un macchinario difettoso, non è sufficiente evidenziare il rischio con un cartello: laddove sia materialmente possibile eliminare la fonte di pericolo (con la riparazione o la sostituzione dell’oggetto rotto) è dovere del datore di lavoro farlo al più presto. L’azienda risponde di tutti gli infortuni verificatisi negli ambienti di lavoro, anche di quelli causati da colpa del dipendente sprovveduto o poco accorto nell’utilizzo degli strumenti lavorativi. Il datore non può appigliarsi al fatto di aver messo in guardia il personale dai rischi di un macchinario se, laddove possibile, non ha fatto di tutto per eliminare tali rischi.

Quando il datore di lavoro non risponde dell’infortunio?

Il datore di lavoro non risponde solo del cosiddetto «rischio elettivo», quello cioè determinato da una condotta del lavoratore, volontaria ed arbitraria, eccezionale, abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, illogica ed estranea alle finalità produttive; diretta a soddisfare un impulso meramente personale del lavoratore; comportante un rischio diverso da quello cui il lavoratore sarebbe assoggettato. Insomma, se l’utilizzo del macchinario difettoso avviene contro ogni regola di buon senso o per finalità diverse da quelle che sono proprie dello stesso, tanto da porsi il comportamento del lavoratore come imprevedibile e inevitabile, non è dovuto più alcun risarcimento. Leggi l’approfondimento Responsabilità infortunio sul lavoro.

Luigi è un dipendente addetto alla sicurezza di alcune macchine di raffreddamento che generano basse temperature per evitare il surriscaldamento di altri macchinari. In un giorno d’estate, Luigi, sconsideratamente, utilizza tale strumento per raffreddare una birra. La bottiglia, però, adagiata su uno di questi macchinari, scoppia all’improvviso e i vetri vanno a finirgli sul volto, lesionandolo. Luigi non potrà chiedere alcun risarcimento dal proprio datore di lavoro.

Abbiamo detto che il datore di lavoro è responsabile se non elimina il pericolo di una determinata eventualità se questo è effettivamente eliminabile. Se, però, allo stato della tecnica, il pericolo non è evitabile e se il datore ha predisposto le dovute cautele, ha formato i dipendenti e li ha messi in guardia dei rischi, egli non può essere chiamato responsabile per eventuali infortuni.

È, quindi, responsabile il datore di lavoro ogniqualvolta lo stesso non predisponga le misure e le cautele necessarie – laddove possibili – per tutelare il lavoratore dal punto di vista psicofisico e della salute in generale, considerando la realtà concreta dell’azienda e l’effettiva possibilità di conoscere e indagare fattori di rischio in un certo periodo storico.

Il dipendente può rifiutare un’attività pericolosa?

Se il datore di lavoro non elimina ogni fonte di rischio, il dipendente può rifiutarsi di eseguire la prestazione che risulti essere pericolosa. Tale comportamento non è catalogabile come insubordinazione e non è passibile di sanzione disciplinare.

Che succede se il dipendente si fa male?

Nel caso di infortunio sul lavoro, al dipendente spetta il risarcimento e l’eventuale rendita Inail. In più, la sua malattia non è soggetta ai termini massimi dell’assenza dal lavoro previsti dal contratto collettivo nazionale. In buona sostanza, non si potrà licenziare il dipendente per superamento del comporto neanche se la convalescenza dovesse durare un anno intero o più.


note

[1] Cass. sent. n. 20364/19 del 26.07.2019.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube