Ho fatto tramite il mio avvocato un’opposizione ad un decreto ingiuntivo. L’importo del decreto è pari a 30,000 euro. Io avevo già pagato 27,000 euro, ho portato i documenti che attestano i miei pagamenti al mio avvocato che li ha allegati all’opposizione ma il giudice ha risposto che detti documenti non dimostrano il pagamento e ha rimandato il tutto ad una mediazione extragiudiziale. In realtà ho pagato questi soldi ed i documenti lo dimostrano. Il mio avvocato mi ha sconsigliato questa procedura in quanto risulta essere troppo costosa e mi ha fatto firmare un foglio in cui è scritto che ho deciso di rinunciare a questa procedura. Il mio legale mi ha chiesto 2900 euro, di cui 1600 già li ho pagati in contanti. Qual è il costo per una opposizione ad un decreto ingiuntivo? Ho letto 315 euro. Il mio avvocato non mi ha fatto nè fattura nè preventivo. Cosa devo fare?
Prima di entrare nel merito del caso concreto, appare opportuno premettere quanto segue.
Mandato conferito all’avvocato: modalità ed obblighi
Secondo la legge in vigore [1], l’avvocato è obbligato a rilasciare un preventivo scritto al proprio cliente. Nello specifico, essa stabilisce che il professionista deve informare il proprio assistito, in forma scritta o digitale, del grado di complessità dell’incarico e delle spese da affrontare, almeno presumibilmente, sino al completamento dell’opera professionale.
Egli, inoltre, deve comunicare i dati della propria polizza assicurativa per gli eventuali danni che potrebbe determinare nel compimento del mandato. La stessa legge, nel ribadire che la misura di massima del compenso deve essere nota al cliente in forma scritta, precisa che l’ammontare deve essere proporzionato all’importanza dell’incarico, avendo cura di specificare gli onorari e le cosiddette spese (ad esempio, bolli, contributo unificato, ecc).
La predetta normativa, però, non ha previsto alcuna sanzione particolare nel caso in cui non ci sia stato alcun preventivo scritto alla base del mandato conferito.
Pertanto se è stato dato incarico (senza preventivo) e questo si è concluso, saranno le tabelle professionali ministeriali in vigore a fare da riferimento per stabilire l’ammontare del compenso dovuto [2].
In caso di controversia, il giudice, chiamato eventualmente a decidere in merito, valutati i parametri citati, potrebbe applicare il valore medio previsto nelle tabelle, aumentandolo o diminuendolo (sino al 50%), secondo i casi [3].
CASO CONCRETO
Dall’esame del quesito emergono due dati oggettivi:
- è stato conferito un mandato professionale dal lettore al suo avvocato;
- lo stesso non è stato preceduto da alcun preventivo scritto e/o contratto per prestazione professionale.
Ebbene, il decreto ministeriale, già citato in nota [2], interviene a stabilire l’ammontare del compenso, proprio nelle ipotesi in cui manchi ogni pattuizione documentale a questo riguardo.
In particolare, tale regolamento precisa che, per le cause aventi un valore di € 30.000,00, possa configurarsi un onorario medio a favore del professionista incaricato, pari ad un ammontare complessivo di € 4.487,00. Questo importo sarebbe comprensivo delle tre fasi del procedimento
giudiziale e sostenute nel caso specifico:
- fase di studio della controversia;
- fase introduttiva del giudizio;
- fase istruttoria.
Alla cifra anzidetta, indicativa del compenso dovuto al legale del lettore, dovrebbero, quindi, aggiungersi le spese affrontate (ad esempio, bolli, contributo unificato, ecc; non so dove questi abbia letto che il costo complessivo del procedimento in esame sarebbe pari a € 315,00. Purtroppo si è lontani da questo importo).
Pertanto, considerando che la causa sembrerebbe si sia chiusa anzitempo e tenendo conto che, in aggiunta alla mancanza di ogni preventivo scritto, sono stati, presumibilmente, anche omessi i descritti doveri informativi nei suoi riguardi, l’onorario richiesto potrebbe risultare eccessivo o quanto meno trattabile.
Ad ogni modo, onde evitare azioni legali a suo danno per l’opera professionale ricevuta e non integralmente saldata, sarebbe opportuno per il lettore concordare col professionista in questione una soluzione transattiva alla vicenda.
Probabilmente, l’intervento di un legale a favore del lettore potrebbe far ragionare la controparte e favorire un accordo a cifre più contenute, rispetto a quelle richieste.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Marco Borriello
note
[1] Art 9, comma 4 Dl. 1/2012.
[2] Art. 1 D.M.55/2014.
[3] Art. 18 e seg. D.M.55/2014.