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Raccomandate: se manca il destinatario si può lasciare la posta al vicino?

24 Agosto 2019
Raccomandate: se manca il destinatario si può lasciare la posta al vicino?

Abito in un condominio senza portiere: la corrispondenza viene inserita direttamente dal postino, nelle cassette individuali della posta, che sono all’esterno, prima del cancello d’ingresso. Il 7.06.2019 il postino ha lasciato nella mia casella un avviso di giacenza di una raccomandata/r.r. con ritiro presso l’ufficio postale dal’11.06.2019. Il 10.06.2019, tramite citofono, sono stata informata, da una condomina/consigliere, che la mia raccomandata era già stata ritirata dai “consiglieri” e di verificarne la presenza nella cassetta: trattasi di una convocazione di assemblea straordinaria da tenersi nei giorni 24/25.06.2019 in cui il primo punto all’ordine del giorno prevede un quorum deliberativo di 1000 millesimi. Successivamente a questa informazione, il mio vicino di piano, a sua volta consigliere, mi informa di aver ritirato la mia raccomandata, firmando con il suo cognome, anche su invito del postino, poiché si trattava di una semplice convocazione di assemblea. Gli ho detto di non averlo autorizzato. Ho poi trovato la raccomandata nella cassetta della posta. L’Assemblea Straordinaria in questione non è del Condominio, bensì della Comunione (12 Minialloggi + 12 cantine + 12 box) che risiede all’interno del Condominio, ma è una comproprietà tra i condomini di questo Condominio e altri 2 che sono nella stessa piazza. È possibile che se non rispondo al citofono, le raccomandate vengano consegnate ad estranei che non hanno con me legami di parentela né mie deleghe?

Occorre distinguere tre casi differenti:

A) Notifica di atti giudiziari eseguita dall’ufficiale giudiziario.

Nel caso vengano notificati alla lettrice atti giudiziari (cioè atti relativi ad un processo civile, ad esempio una citazione in giudizio) direttamente da parte dell’ufficiale giudiziario e non dal postino, allora la legge consente all’ufficiale giudiziario di consegnare l’atto ad un vicino di casa che accetti di riceverlo, ma solo a condizione che l’ufficiale giudiziario non abbia trovato né il destinatario dell’atto (cioè la lettrice nel caso specifico) e nemmeno persone di famiglia o addetti alla casa o il portiere dello stabile. Così infatti stabilisce l’articolo 139, comma 1°, 2° e 3° del Codice di procedura civile. Queste stesse regole si applicano anche alla notifica di avvisi di accertamento fiscali eseguiti direttamente da messi comunali o da messi incaricati dall’ufficio fiscale.

B) Notifica di atti giudiziari (ed anche di atti di accertamento fiscali e di verbali di accertamento di violazioni al Codice della strada) eseguita dal postino.

Se, invece, gli atti giudiziari (cioè atti relativi ad un processo civile) o anche atti di accertamento fiscale o verbali di accertamento di violazioni al Codice della strada, venissero notificati alla lettrice non direttamente da un ufficiale giudiziario, ma per il tramite del servizio postale e quindi da un postino, allora la legge non consente al postino di consegnare l’atto ad un vicino di casa. Infatti la normativa applicabile in questi casi (l’articolo 7 della legge n. 890 del 1982) prevede che se la consegna dell’atto non possa avvenire nelle mani del diretto destinatario, il postino possa consegnare l’atto (nel luogo indicato sull’atto stesso) a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario oppure ad una persona addetta alla casa oppure a persona che sia al servizio del destinatario; in mancanza anche di queste persone, il postino può consegnare l’atto o al portiere dello stabile oppure a persona che è tenuta a distribuire la posta al destinatario essendo vincolata da rapporto di lavoro continuativo; come si può notare, la norma non consente al postino, in assenza della lettrice e in assenza delle altre persone prima indicate, di consegnare un atto giudiziario (o una cosiddetta multa o un atto fiscale) ad un vicino di casa.

C) Spedizione di raccomandate tra privati.

Nel caso infine di raccomandate spedite per comunicare atti relativi a rapporti tra privati (come ad esempio le comunicazioni tra amministratore condominiale e condomini o tra una banca ed i propri clienti), le Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale, approvate dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 385/13, stabiliscono

all’articolo 27 che “sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario oltre, naturalmente, al destinatario stesso, anche componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari del destinatario e,se vi è servizio di portierato, il portiere”. Anche per gli invii postali di atti non giudiziari, quindi di atti tra privati, non è previsto che il postino possa consegnare l’atto ad un vicino di casa.

In definitiva, con l’eccezione del caso A, in tutti gli altri casi non è consentita la consegna dell’atto al vicino di casa (il postino, in assenza della lettrice ed in assenza delle altre persone espressamente autorizzate dalla legge a ricevere la consegna, avrebbe dovuto procedere con il deposito in giacenza del plico alla stessa diretto).

E di conseguenza:

1) le consegne irregolari al vicino di casa della lettrice non hanno per quest’ultima efficacia (se la stessa non ha avuto modo di conoscere in altro modo l’atto o, comunque, se la consegna al vicino non le consente poi di esercitare in pieno, o tempestivamente, i suoi diritti);

2) se la lettrice subisce un danno in conseguenza di quelle consegne irregolari ai vicini di casa, potrà poi agire per chiedere il risarcimento del concreto danno subìto nei confronti del responsabile (l’agente postale e/o il vicino di casa).

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte



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