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Se rinuncio alla cittadinanza italiana posso poi riacquistarla?

25 Agosto 2019
Se rinuncio alla cittadinanza italiana posso poi riacquistarla?

Ho rinunciato alla cittadinanza italiana. Potrò in futuro riacquistarla?

La legge italiana sulla cittadinanza (legge n. 91 del 1992) stabilisce all’articolo 11 che il cittadino italiano che possiede anche una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può rinunciarvi  se risiede o stabilisce la propria residenza all’estero.

In questo caso, come in quasi tutti gli altri casi in cui un cittadino italiano perda la cittadinanza italiana, è possibile riacquistarla nei casi specificati dall’articolo 13 della legge n. 91 del 1992.

Questa norma stabilisce infatti che chi ha perduto la cittadinanza italiana la può riacquistare in uno dei seguenti modi:

  • se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di voler riacquistare la cittadinanza italiana;
  • se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, dichiara di volerla riacquistare;
  • se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica italiana;
  • dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica italiana, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
  • se, avendola perduta per non aver ottemperato all’intimazione di abbandonare l’impiego o la carica accettati da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l’intimazione che gli fu rivolta dallo Stato italiano.

Quindi se si rinuncia alla cittadinanza italiana in base a quello che stabilisce l’articolo 11 della legge n. 91 del 1992, poi la si può riacquistare in uno dei modi indicati dall’articolo 13 della stessa legge che sono stati appena descritti.

Bisogna però puntualizzare che:

  • nel caso in cui il cittadino italiano abbia rinunciato alla cittadinanza italiana a seguito della revoca della sua adozione da parte di cittadino italiano (articolo 3, comma 4, della legge n. 91 del 1992);
  • nel caso in cui l’interessato, che già aveva perso in precedenza la cittadinanza italiana, abbia rinunciato a riacquistarla entro un anno da quando ha stabilito la propria residenza in Italia (articolo 13, comma 1, lettera d) della legge n. 91 del 1992) e
  • nel caso in cui il soggetto interessato abbia rinunciato alla cittadinanza italiana che aveva acquistato in quanto figlio minore di persona che aveva a sua volta acquistato o riacquistato la cittadinanza italiana e con la quale conviveva (articolo 14 della legge n. 91 del 1992)

ebbene, in tutti e tre questi casi di rinuncia alla cittadinanza italiana, non la si può poi riacquistare con i modi stabiliti dall’articolo 13 della legge (precedentemente illustrati), ma si potrà soltanto acquistarla seguendo l’iter previsto per gli stranieri (indicato dall’articolo 9 della legge n. 91 del 1992) oppure sposando un cittadino italiano (articolo 5 della legge n. 91 del 1992), cioè come se non si fosse mai stati cittadini italiani.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Angelo Forte



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