Contratto di vendita di beni mobili
Il sig. … , nato a … il … ed ivi residente alla Via … n. … (C.F. … ), in prosieguo denominato “Alienante ”
E
il sig. nato a … il … ed ivi residente alla Via … n. … (C.F. … ), in prosieguo denominato “Acquirente”
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.
1) Oggetto
Con il presente contratto l’Alienante trasferisce all’Acquirente, che accetta, la proprietà di … (di seguito definito: il “Bene”).
2) Prezzo
Il corrispettivo del contratto viene determinato in € …
Il corrispettivo viene corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, sottoscrizione che ne costituisce quietanza.
[oppure]
Il corrispettivo sarà corrisposto dall’Acquirente all’Alienante con le seguenti modalità e nei seguenti termini, da considerarsi stabiliti nell’interesse dell’Alienante:
a) quanto a … entro il … (ad es., al momento della stipula del contratto)
b) quanto a … entro il … (ad es., al momento della consegna del Bene)
c) quanto a … entro il … (ad es., entro … giorni dalla consegna del Bene)
3) Consegna
Il Bene viene consegnato all’Acquirente contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.
[oppure]
Il Bene dovrà essere consegnato all’Acquirente nel luogo dove l’Alienante ha il suo domicilio (o la sede dell’impresa) in … (oppure: nel luogo dove il Bene si trova al tempo della vendita) entro la data del … a mezzo di … ed a spese dell’Acquirente.
Con la consegna del Bene ogni rischio per la custodia e la perdita del Bene passano in capo all’Acquirente.
Qualora l’Alienante preveda di non essere in grado di consegnare i Beni alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisarne tempestivamente l’Acquirente per iscritto, indicando, ove possibile, la data di consegna prevista. È inteso che, ove il ritardo imputabile all’Alienante superi … settimane, l’Acquirente potrà risolvere il contratto relativamente ai Beni di cui la consegna è ritardata con un preavviso di … giorni, da comunicarsi per iscritto (anche per via telematica).
Non si considera imputabile all’Alienante l’eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore o ad atti od omissioni dell’Acquirente (ad es., mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei Beni).
In caso di ritardo nella consegna imputabile all’Alienante, l’Acquirente potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto dell’Alienante, il risarcimento del danno effettivo da lui dimostrato, entro il limite massimo del … % del prezzo dei Beni consegnati in ritardo.
Salvo il caso di dolo o colpa grave dell’Alienante, il pagamento delle somme indicate al capo che precede esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Beni.
4) Denuncia dei vizi
All’atto della consegna l’Acquirente deve controllare il bene ricevuto e rilasciare una dichiarazione che attesti che egli non ha riscontrato evidenti anomalie. Eventuali reclami relativi allo stato dell’imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Beni (vizi apparenti) dovranno, in ogni caso, essere notificati all’Alienante mediante lettera raccomandata a./r., a pena di decadenza, entro … giorni dalla data di ricevimento dei Beni.
Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati all’Alienante mediante lettera raccomandata a./r., a pena di decadenza, entro … giorni dalla data della scoperta del difetto e, comunque, non … 12 mesi dalla consegna.
5) Garanzie
L’Acquirente dichiara di aver visionato il Bene e di averlo trovato privo di vizi ed idoneo all’uso cui è destinato.
L’Alienante garantisce all’Acquirente la piena proprietà del Bene e che su di esso non sussiste alcun vincolo, garanzia reale o personale né diritto di terzi.
L’Alienante garantisce la perfetta idoneità del Bene all’uso per cui è destinato.
In caso di divergenza sulla qualità o condizione del Bene, l’Alienante o l’Acquirente potranno chiederne la verifica nei modi stabiliti dall’art. 696 c.p.c., anche in assenza del requisito dell’urgenza.
6) Garanzia di buon funzionamento
L’Alienante garantisce il buon funzionamento del Bene per un periodo di … mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
L’Alienante si impegna a sostituire o riparare il Bene od i suoi componenti qualora, entro detto termine, vengano riscontrati guasti o mal funzionamenti o emergano problemi derivanti da difetti di fabbricazione che lo rendano non più conforme all’uso cui è destinato.
Le eventuali spese di riparazione o sostituzione sono a carico dell’Alienante.
Per la validità della garanzia, l’Acquirente dovrà denunciare il vizio, difetto o malfunzionamento entro 30 giorni dalla scoperta.
La presente garanzia non copre i difetti causati dall’Acquirente a seguito di negligenza o cattivo uso o uso non conforme del Bene, ovvero causati da riparazioni, sostituzione di componenti, manutenzioni effettuate da soggetti non autorizzati dall’Alienante.
[oppure]:
L’Alienante si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Beni a lui imputabile, verificatosi entro … mesi dalla consegna dei Beni, purché lo stesso gli sia stato notificato tempestivamente in conformità all’art. 4.
L’Alienante potrà scegliere se riparare o sostituire i Beni risultati difettosi. I prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di … mesi a partire dalla data della riparazione o sostituzione.
L’Alienante non garantisce la rispondenza dei Beni a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari, se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal contratto stesso.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, l’Alienante sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Beni, unicamente alla riparazione degli stessi o alla fornitura di Beni in sostituzione di quelli difettosi. È inteso che la suddetta garanzia (consistente nell’obbligo di riparare o sostituire i Beni) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità dell’Alienante (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Beni forniti (ad es., risarcimento del danno, mancato guadagno, ecc.).
6) Risoluzione
Il mancato pagamento del corrispettivo da parte dell’Acquirente secondo le modalità di cui al precedente articolo … comporterà il diritto dell’Alienante di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere in un tempo di 15 giorni.
La risoluzione avrà luogo di diritto altresì a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all’altro, nelle forme d’uso, la consegna del Bene o il pagamento del prezzo, se l’altra parte non adempirà la propria obbligazione, nonché a favore dell’Alienante, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, l’Acquirente (la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta) non si presenti per ricevere il Bene preventivamente offerto, ovvero non l’accetti.
Il contraente che intenderà avvalersi della risoluzione dovrà darne comunicazione all’altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osserveranno le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453 e ss..
7) Disposizioni generali
[clausola eventuale, qualora si decida di procedere a registrazione]: L’imposta di registrazione e la tassa di bollo del presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.
Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto.
In particolare, premesso che nel contratto sono stati indicati tutti i singoli elementi che compongono il Bene e i servizi forniti, eventuali richieste di variazione da parte dell’Acquirente dovranno pervenire al venditore entro 8 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione, e l’Alienante, previa verifica di fattibilità, potrà comunicare all’Acquirente entro 8 giorni lavorativi l’accettazione della variazione.
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto tramite lettera raccomandata, telegramma o telefax; essa si intenderà efficacemente e validamente eseguita semprechè inviata come segue:
– se all’Alienante … fax n. …
– se all’Acquirente … fax n. …
ovvero presso il diverso indirizzo o numero di fax che ciascuna delle parti potrà comunicare all’altra successivamente alla data del presente contratto.
L’eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.
8) Completezza del contratto
Il presente contratto annulla qualunque antecedente o contemporaneo altro accordo tra le parti.
9) Legge applicabile
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
10) Foro competente
Per ogni controversia nascente dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di … . Oppure
Foro Competente / Clausola Arbitrale
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro della sede dell’Alienante. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, l’Alienante ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede dell’Acquirente.
[oppure]
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d’arbitrato della Camera Arbitrale di … da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.
[oppure]
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di … e risolte secondo il Regolamento dalla stessa adottato.
Qualora il tentativo di mediazione fallisca, le parti si impegnano a deferire la controversia ad un arbitro unico, nominato di comune accordo dalle parti stesse o, in caso di mancato accordo, dalla Camera Arbitrale della Provincia dove risiede l’Acquirente. L’arbitrato sarà rituale, di diritto. Sede dell’arbitrato sarà …
11) Comunicazione in base al d.lgs. n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento manuale o a mezzo di sistemi informatici, nel pieno rispetto del d.lgs. n. 196/2003.
Tali dati saranno utilizzati per creare una mailing list per veicolare specifiche iniziative dell’Alienante a favore dell’Acquirente.
Ai sensi della normativa in oggetto, l’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di cancellarli se raccolti illecitamente, di rettificarli ed aggiornarli, di opporsi per motivi legittimi al trattamento effettuato al fine di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale interattiva.
Titolare dei diritti è l’Alienante.
Redatto, confermato e sottoscritto in … il … .
Alienante …
Acquirente …