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Ztl: ultime sentenze

6 Aprile 2022
Ztl: ultime sentenze

Revoca dell’autorizzazione al transito nella zona a traffico limitato; sanzioni amministrative; utilizzo indebito delle corsie preferenziali; controllo dei varchi di accesso.

Per subordinare l’accesso alla Zona a traffico limitato al pagamento di un pedaggio è necessario il piano urbano del traffico o il suo aggiornamento. In caso di accessi consecutivi nella zona a traffico limitato, si può configurare una sola condotta illecita? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze.

Zone a traffico limitato: misure differenziate per residenti e non residenti

In tema di provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati e istitutivi di zone a traffico limitato e adozione di una ZTL, la parziale compressione della libertà di locomozione e di iniziativa economica è sempre giustificata quando scaturisce dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale o nazionale, tenendo presente che la gravosità delle limitazioni trova comunque giustificazione nel valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione all’ambiente, al paesaggio ed alla salute.

Ogni amministrazione affronta i problemi del traffico urbano tenendo conto delle situazioni estremamente differenziate che ogni grande città presenta e che attengono alle condizioni strutturali, climatiche, dei servizi urbani, della densità del traffico, della qualità dei mezzi di trasporto, alle abitudini dei cittadini all’uso dei mezzi pubblici e a molte altre variabili, spesso interdipendenti, non assimilabili e non integrabili in un unico modello, valido per tutte le amministrazioni comunali. In tal senso, non è escluso che l’amministrazione comunale possa prevedere misure differenziate per residenti e non residenti.

T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 13/07/2021, n.1726

Plurimi accessi non autorizzati in zona ZTL

In tema di illeciti amministrativi, la sufficienza, al fine d’integrare l’elemento soggettivo della violazione, della semplice colpa l. n. 689 del 1981 ex art. 3, comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell’autore dell’infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza (fattispecie relativa alla plurima violazione di accesso non autorizzato in area ZTL).

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, n.15724

Revoca dell’autorizzazione al transito nella zona a traffico limitato 

Il provvedimento che dispone la revoca dell’autorizzazione al transito nella « zona a traffico limitato », adottato in attuazione della delibera di G.C. di Aosta n. 23/2018, avente ad oggetto « area A6 — Corpo di polizia locale — Modifica alle norme di gestione delle zone a traffico limitato e del relativo allegato approvato recante Norme di gestione ZTL » mira a perseguire lo scopo di decongestionare il traffico urbano nelle zone centrali; solo con una tale decongestione è possibile conseguire livelli più elevati di salvaguardia ambientale e anche tutelare in modo più efficace l’ordine e la sicurezza pubblica; la norma de qua, oltre a non presentare alcun aspetto di illogicità o irragionevolezza, non è affatto ingiustificatamente discriminatoria nei confronti del ricorrente.

T.A.R. Aosta, (Valle d’Aosta) sez. I, 22/01/2019, n.4

Accesso alla ZTL col permesso scaduto: la mancata comunicazione del Comune

In tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l’autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (nella specie, relativa a dieci verbali di contravvenzione elevati per accesso in zona a traffico limitato – ZTL -, è stata respinta la tesi difensiva mirata a sostenere l’assenza di colpa e la scusabilità dell’errore per non aver tempestivamente provveduto a rinnovare il permesso di accesso a causa della mancata comunicazione da parte del Comune).

Cassazione civile sez. VI, 07/01/2022, n.288

Trasferimento del veicolo: comporta il  trasferimento del permesso all’accesso in zona ztl? 

Se è vero che la targa costituisce l’unico elemento che identifica giuridicamente il veicolo autorizzato  all’accesso a zone Ztl, consentendo il controllo, ciò non vuol dire che il permesso acceda al veicolo, di  modo che il trasferimento del veicolo comporti anche quello del permesso.

Cassazione civile sez. II, 22/02/2019, n.5338

Revoca dell’autorizzazione al transito nella zona a traffico limitato

Il provvedimento che dispone la revoca dell’autorizzazione al transito nella «zona a traffico limitato», adottato in attuazione della delibera di G.C. di Aosta n. 23/2018, avente ad oggetto «area A6 — Corpo di polizia locale — Modifica alle norme di gestione delle zone a traffico limitato e del relativo allegato  approvato recante Norme di gestione ZTL» mira a perseguire lo scopo di decongestionare il traffico    urbano nelle zone centrali; solo con una tale decongestione è possibile conseguire livelli più elevati di  salvaguardia ambientale e anche tutelare in modo più efficace l’ordine e la sicurezza pubblica; la norma de qua, oltre a non presentare alcun aspetto di illogicità o irragionevolezza, non è affatto  ingiustificatamente discriminatoria nei confronti del ricorrente.

T.A.R. Aosta, (Valle d’Aosta) sez. I, 22/01/2019, n.4

Accessi consecutivi in zona ztl

Ad ogni accertamento non deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, in particolare ove trattasi di condotte poste in essere sulla stessa strada entro un brevissimo lasso temporale, stante  il carattere di durata e quindi unitario, delle predette condotte illecite (nella specie, relativa a plurime  contestazioni per accesso in zona ztl, la Corte ha cassato le decisione del Tribunale che  aprioristicamente aveva escluso la configurabilità di un’unica condotta e di una sola violazione, senza valutare se il tempo intercorso tra le singole condotte illecite fosse sufficiente per dar luogo a più azioni autonome, dovendosi altrimenti applicare una sola sanzione e non più sanzioni autonome, tra di esse  cumulate).

Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22028

Illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici 

La rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l’uso degli  apparecchi di videoripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri  storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non sono collocate  materialmente in corrispondenza od all’interno dei detti varchi. (In applicazione dell’enunciato principio,  la S.C. ha confermato le decisioni dei giudici di merito di rigetto dell’opposizione proposta dal  conducente di una vettura avverso l’ordinanza ingiunzione emessa per avere circolato in una corsia  riservata ai mezzi pubblici ubicata fuori dal centro storico, come accertato mediante dispositivo Sirio  Ves 1.0, cd. “porta telematica”).

Cassazione civile sez. II, 31/07/2018, n.20222

Autovettura entra in zona a traffico limitato con il cofano dell’auto alzato 

Non risponde del reato di soppressione, distruzione e occultamento di un atto vero il soggetto a bordo di un’autovettura che entri in zona ztl con il cofano dell’auto alzato.

Tribunale Napoli sez. I, 28/03/2018, n.1928

Piano urbano del traffico 

Mentre di regola la mancata adozione del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) ex art. 36 d.lg. n. 285 del  1992 non impedisce la decisione di istituire una ZTL, la previa adozione del P.U.T. o il suo  aggiornamento ai sensi dell’art. 7, comma 9, del codice della strada e della circolare attuativa del  Ministero Lavori Pubblici n. 3816 del 21.7.1997, si rendono necessari per l’ipotesi in cui i Comuni  vogliano subordinare l’accesso alle ZZTL al pagamento di somme/pedaggi.

La propedeuticità  dell’inserimento nel P.U.T. della misura di cui si discute trova la sua giustificazione con riferimento alla  natura della tariffa per l’accesso a una ZTL, che per costante giurisprudenza non può costituire una  mera tassa di scopo per l’uso del mezzo di trasporto privato, ma solo uno strumento (ulteriormente)  disincentivante del traffico veicolare (evidentemente in presenza di plausibili alternative praticabili  dall’utenza) in zone particolarmente «sensibili» alle problematiche indotte dall’elevata presenza di      quest’ultimo e per la tutela di interessi di valore primario quali in generale quello all’ambiente, alla  sicurezza della circolazione, al paesaggio ed alla salute.

Ne consegue che la misura di  contingentamento del traffico attraverso l’adozione di ticket e pedaggi non può essere considerata una  misura a se stante, ma deve inserirsi nel contesto delle strategie generali d’intervento dello strumento di pianificazione del traffico urbano (così la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 21 luglio 1997 n.  3816), proprio perché è nell’ambito della programmazione generale del P.U.T., strumento finalizzato a  razionalizzare i sistemi di mobilità, che può valutarsi l’adeguatezza della specifica misura in argomento  al raggiungimento degli indicati obiettivi di interesse pubblico rilevante.

T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 20/06/2017, n.1485

Regione Sicilia e Ztl

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 l. reg. Sicilia 17 marzo 2016, n. 3,  censurato, per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. h), Cost., in quanto sancisce che i Comuni che  hanno istituito o che istituiscono zone a traffico limitato (ZTL) devono approvare, entro novanta giorni  dall’entrata in vigore della stessa legge, un regolamento, indicandone alcuni contenuti (quali tariffe,  riduzioni, casi di gratuità, agevolazioni, regime delle sanzioni da applicare in base al codice della  strada, misure di incentivazione all’uso dei mezzi pubblici e lotta all’inquinamento).

La previsione che i Comuni debbano regolamentare le zone a traffico limitato costituisce esercizio della potestà legislativa  primaria della Regione Sicilia nella materia «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative» di cui  all’art. 14, lett. o), dello statuto di autonomia.

L’individuazione regionale di ambiti di esercizio della  potestà regolamentare comunale, infatti, è volta a dettare una disciplina uniforme delle fonti normative  nella materia, disciplina che incide sul riparto delle attribuzioni fra gli organi comunali in vista di un  assetto ordinamentale unitario, a livello regionale.

Quanto al previsto contenuto dei regolamenti, le  indicazioni date dalla legge regionale costituiscono misure minime, e in quanto tali non esonerano i  Comuni dal rispetto della disciplina statale, che impinge profili di ordine pubblico e sicurezza e di tutela  dell’ambiente. In questa prospettiva i provvedimenti amministrativi attuativi dei Comuni potranno essere vagliati in sede giurisdizionale quanto alla loro conformità alla normativa statale.

Corte Costituzionale, 07/06/2017, n.133

Infrazioni commesse nelle Ztl 

In tema di sanzioni amministrative per le infrazioni commesse nelle zone a traffico limitato, non ogni  rilevazione, ma ogni accesso alla ZTL costituisce un illecito distinto, per cui, in presenza di rilevazioni  pressoché simultanee, il giudice deve motivare se ritiene che il trasgressore sia entrato nella ZTL una  sola volta e vi si sia trattenuto, o se ritiene che vi sia entrato una volta per ciascuna rilevazione.

Tribunale Pisa, 06/07/2016, n.854

Reimmatricolazione ex novo del veicolo e rinnovo di permesso Ztl

Il permesso che il comune ha rilasciato a un veicolo con una certa targa per l’accesso alla Ztl non è idoneo a consentire l’accesso al medesimo veicolo, una volta reimmatricolato con una nuova targa a  seguito della perdita della precedente.

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2016, n.4325

Creazione di nuove zone Ztl

I rilievi circa gli effetti di una possibile «museificazione» del centro storico, per effetto della creazione di   nuove aree ZTL nonché di inaridimento del tessuto sociale riguardano le scelte di merito e gli indirizzi  politici dell’Amministrazione capitolina, i quali rimangono impermeabili al sindacato di legittimità del  giudice amministrativo.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 29/10/2015, n.12247

Amministrazioni comunali: come possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli nelle Ztl?

Le amministrazioni comunali possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore,  all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma di denaro, ma l’esercizio di  tale potere è condizionato: a) all’istituzione di una ZTL (zona a traffico limitato) ai sensi dell’art. 7,  comma 9 del nuovo c. strada; b) all’adozione del Piano urbano del traffico ai sensi dell’art. 36 del nuovo c. strada; c) all’introduzione della tariffazione degli accessi alla ZTL all’interno del Piano urbano del  traffico, avendo verificato che tale provvedimento (che costituisce una ulteriore misura di selezione rispetto alla limitazione dell’accesso ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli a motore) si rende effettivamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Piano urbano del  traffico.

Consiglio di Stato sez. V, 12/05/2015, n.2359



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