Revoca dell’autorizzazione al transito nella zona a traffico limitato; sanzioni amministrative; utilizzo indebito delle corsie preferenziali; controllo dei varchi di accesso.
Per subordinare l’accesso alla Zona a traffico limitato al pagamento di un pedaggio è necessario il piano urbano del traffico o il suo aggiornamento. In caso di accessi consecutivi nella zona a traffico limitato, si può configurare una sola condotta illecita? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze.
Indice
- 1 Zone a traffico limitato: misure differenziate per residenti e non residenti
- 2 Plurimi accessi non autorizzati in zona ZTL
- 3 Revoca dell’autorizzazione al transito nella zona a traffico limitato
- 4 Accesso alla ZTL col permesso scaduto: la mancata comunicazione del Comune
- 5 Trasferimento del veicolo: comporta il trasferimento del permesso all’accesso in zona ztl?
- 6 Revoca dell’autorizzazione al transito nella zona a traffico limitato
- 7 Accessi consecutivi in zona ztl
- 8 Illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici
- 9 Autovettura entra in zona a traffico limitato con il cofano dell’auto alzato
- 10 Piano urbano del traffico
- 11 Regione Sicilia e Ztl
- 12 Infrazioni commesse nelle Ztl
- 13 Reimmatricolazione ex novo del veicolo e rinnovo di permesso Ztl
- 14 Creazione di nuove zone Ztl
- 15 Amministrazioni comunali: come possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli nelle Ztl?
Zone a traffico limitato: misure differenziate per residenti e non residenti
In tema di provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati e istitutivi di zone a traffico limitato e adozione di una ZTL, la parziale compressione della libertà di locomozione e di iniziativa economica è sempre giustificata quando scaturisce dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale o nazionale, tenendo presente che la gravosità delle limitazioni trova comunque giustificazione nel valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione all’ambiente, al paesaggio ed alla salute.
Ogni amministrazione affronta i problemi del traffico urbano tenendo conto delle situazioni estremamente differenziate che ogni grande città presenta e che attengono alle condizioni strutturali, climatiche, dei servizi urbani, della densità del traffico, della qualità dei mezzi di trasporto, alle abitudini dei cittadini all’uso dei mezzi pubblici e a molte altre variabili, spesso interdipendenti, non assimilabili e non integrabili in un unico modello, valido per tutte le amministrazioni comunali. In tal senso, non è escluso che l’amministrazione comunale possa prevedere misure differenziate per residenti e non residenti.
T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 13/07/2021, n.1726
Plurimi accessi non autorizzati in zona ZTL
In tema di illeciti amministrativi, la sufficienza, al fine d’integrare l’elemento soggettivo della violazione, della semplice colpa l. n. 689 del 1981 ex art. 3, comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell’autore dell’infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza (fattispecie relativa alla plurima violazione di accesso non autorizzato in area ZTL).
Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, n.15724
Revoca dell’autorizzazione al transito nella zona a traffico limitato
Il provvedimento che dispone la revoca dell’autorizzazione al transito nella « zona a traffico limitato », adottato in attuazione della delibera di G.C. di Aosta n. 23/2018, avente ad oggetto « area A6 — Corpo di polizia locale — Modifica alle norme di gestione delle zone a traffico limitato e del relativo allegato approvato recante Norme di gestione ZTL » mira a perseguire lo scopo di decongestionare il traffico urbano nelle zone centrali; solo con una tale decongestione è possibile conseguire livelli più elevati di salvaguardia ambientale e anche tutelare in modo più efficace l’ordine e la sicurezza pubblica; la norma de qua, oltre a non presentare alcun aspetto di illogicità o irragionevolezza, non è affatto ingiustificatamente discriminatoria nei confronti del ricorrente.
T.A.R. Aosta, (Valle d’Aosta) sez. I, 22/01/2019, n.4
Accesso alla ZTL col permesso scaduto: la mancata comunicazione del Comune
In tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l’autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (nella specie, relativa a dieci verbali di contravvenzione elevati per accesso in zona a traffico limitato – ZTL -, è stata respinta la tesi difensiva mirata a sostenere l’assenza di colpa e la scusabilità dell’errore per non aver tempestivamente provveduto a rinnovare il permesso di accesso a causa della mancata comunicazione da parte del Comune).
Cassazione civile sez. VI, 07/01/2022, n.288
Trasferimento del veicolo: comporta il trasferimento del permesso all’accesso in zona ztl?
Se è vero che la targa costituisce l’unico elemento che identifica giuridicamente il veicolo autorizzato all’accesso a zone Ztl, consentendo il controllo, ciò non vuol dire che il permesso acceda al veicolo, di modo che il trasferimento del veicolo comporti anche quello del permesso.
Cassazione civile sez. II, 22/02/2019, n.5338
Revoca dell’autorizzazione al transito nella zona a traffico limitato
Il provvedimento che dispone la revoca dell’autorizzazione al transito nella «zona a traffico limitato», adottato in attuazione della delibera di G.C. di Aosta n. 23/2018, avente ad oggetto «area A6 — Corpo di polizia locale — Modifica alle norme di gestione delle zone a traffico limitato e del relativo allegato approvato recante Norme di gestione ZTL» mira a perseguire lo scopo di decongestionare il traffico urbano nelle zone centrali; solo con una tale decongestione è possibile conseguire livelli più elevati di salvaguardia ambientale e anche tutelare in modo più efficace l’ordine e la sicurezza pubblica; la norma de qua, oltre a non presentare alcun aspetto di illogicità o irragionevolezza, non è affatto ingiustificatamente discriminatoria nei confronti del ricorrente.
T.A.R. Aosta, (Valle d’Aosta) sez. I, 22/01/2019, n.4
Accessi consecutivi in zona ztl
Ad ogni accertamento non deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, in particolare ove trattasi di condotte poste in essere sulla stessa strada entro un brevissimo lasso temporale, stante il carattere di durata e quindi unitario, delle predette condotte illecite (nella specie, relativa a plurime contestazioni per accesso in zona ztl, la Corte ha cassato le decisione del Tribunale che aprioristicamente aveva escluso la configurabilità di un’unica condotta e di una sola violazione, senza valutare se il tempo intercorso tra le singole condotte illecite fosse sufficiente per dar luogo a più azioni autonome, dovendosi altrimenti applicare una sola sanzione e non più sanzioni autonome, tra di esse cumulate).
Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22028
Illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici
La rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l’uso degli apparecchi di videoripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all’interno dei detti varchi. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato le decisioni dei giudici di merito di rigetto dell’opposizione proposta dal conducente di una vettura avverso l’ordinanza ingiunzione emessa per avere circolato in una corsia riservata ai mezzi pubblici ubicata fuori dal centro storico, come accertato mediante dispositivo Sirio Ves 1.0, cd. “porta telematica”).
Cassazione civile sez. II, 31/07/2018, n.20222
Autovettura entra in zona a traffico limitato con il cofano dell’auto alzato
Non risponde del reato di soppressione, distruzione e occultamento di un atto vero il soggetto a bordo di un’autovettura che entri in zona ztl con il cofano dell’auto alzato.
Tribunale Napoli sez. I, 28/03/2018, n.1928
Piano urbano del traffico
Mentre di regola la mancata adozione del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) ex art. 36 d.lg. n. 285 del 1992 non impedisce la decisione di istituire una ZTL, la previa adozione del P.U.T. o il suo aggiornamento ai sensi dell’art. 7, comma 9, del codice della strada e della circolare attuativa del Ministero Lavori Pubblici n. 3816 del 21.7.1997, si rendono necessari per l’ipotesi in cui i Comuni vogliano subordinare l’accesso alle ZZTL al pagamento di somme/pedaggi.
La propedeuticità dell’inserimento nel P.U.T. della misura di cui si discute trova la sua giustificazione con riferimento alla natura della tariffa per l’accesso a una ZTL, che per costante giurisprudenza non può costituire una mera tassa di scopo per l’uso del mezzo di trasporto privato, ma solo uno strumento (ulteriormente) disincentivante del traffico veicolare (evidentemente in presenza di plausibili alternative praticabili dall’utenza) in zone particolarmente «sensibili» alle problematiche indotte dall’elevata presenza di quest’ultimo e per la tutela di interessi di valore primario quali in generale quello all’ambiente, alla sicurezza della circolazione, al paesaggio ed alla salute.
Ne consegue che la misura di contingentamento del traffico attraverso l’adozione di ticket e pedaggi non può essere considerata una misura a se stante, ma deve inserirsi nel contesto delle strategie generali d’intervento dello strumento di pianificazione del traffico urbano (così la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 21 luglio 1997 n. 3816), proprio perché è nell’ambito della programmazione generale del P.U.T., strumento finalizzato a razionalizzare i sistemi di mobilità, che può valutarsi l’adeguatezza della specifica misura in argomento al raggiungimento degli indicati obiettivi di interesse pubblico rilevante.
T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 20/06/2017, n.1485
Regione Sicilia e Ztl
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 l. reg. Sicilia 17 marzo 2016, n. 3, censurato, per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. h), Cost., in quanto sancisce che i Comuni che hanno istituito o che istituiscono zone a traffico limitato (ZTL) devono approvare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge, un regolamento, indicandone alcuni contenuti (quali tariffe, riduzioni, casi di gratuità, agevolazioni, regime delle sanzioni da applicare in base al codice della strada, misure di incentivazione all’uso dei mezzi pubblici e lotta all’inquinamento).
La previsione che i Comuni debbano regolamentare le zone a traffico limitato costituisce esercizio della potestà legislativa primaria della Regione Sicilia nella materia «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative» di cui all’art. 14, lett. o), dello statuto di autonomia.
L’individuazione regionale di ambiti di esercizio della potestà regolamentare comunale, infatti, è volta a dettare una disciplina uniforme delle fonti normative nella materia, disciplina che incide sul riparto delle attribuzioni fra gli organi comunali in vista di un assetto ordinamentale unitario, a livello regionale.
Quanto al previsto contenuto dei regolamenti, le indicazioni date dalla legge regionale costituiscono misure minime, e in quanto tali non esonerano i Comuni dal rispetto della disciplina statale, che impinge profili di ordine pubblico e sicurezza e di tutela dell’ambiente. In questa prospettiva i provvedimenti amministrativi attuativi dei Comuni potranno essere vagliati in sede giurisdizionale quanto alla loro conformità alla normativa statale.
Corte Costituzionale, 07/06/2017, n.133
Infrazioni commesse nelle Ztl
In tema di sanzioni amministrative per le infrazioni commesse nelle zone a traffico limitato, non ogni rilevazione, ma ogni accesso alla ZTL costituisce un illecito distinto, per cui, in presenza di rilevazioni pressoché simultanee, il giudice deve motivare se ritiene che il trasgressore sia entrato nella ZTL una sola volta e vi si sia trattenuto, o se ritiene che vi sia entrato una volta per ciascuna rilevazione.
Tribunale Pisa, 06/07/2016, n.854
Reimmatricolazione ex novo del veicolo e rinnovo di permesso Ztl
Il permesso che il comune ha rilasciato a un veicolo con una certa targa per l’accesso alla Ztl non è idoneo a consentire l’accesso al medesimo veicolo, una volta reimmatricolato con una nuova targa a seguito della perdita della precedente.
Cassazione civile sez. VI, 04/03/2016, n.4325
Creazione di nuove zone Ztl
I rilievi circa gli effetti di una possibile «museificazione» del centro storico, per effetto della creazione di nuove aree ZTL nonché di inaridimento del tessuto sociale riguardano le scelte di merito e gli indirizzi politici dell’Amministrazione capitolina, i quali rimangono impermeabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 29/10/2015, n.12247
Amministrazioni comunali: come possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli nelle Ztl?
Le amministrazioni comunali possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma di denaro, ma l’esercizio di tale potere è condizionato: a) all’istituzione di una ZTL (zona a traffico limitato) ai sensi dell’art. 7, comma 9 del nuovo c. strada; b) all’adozione del Piano urbano del traffico ai sensi dell’art. 36 del nuovo c. strada; c) all’introduzione della tariffazione degli accessi alla ZTL all’interno del Piano urbano del traffico, avendo verificato che tale provvedimento (che costituisce una ulteriore misura di selezione rispetto alla limitazione dell’accesso ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli a motore) si rende effettivamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Piano urbano del traffico.
Consiglio di Stato sez. V, 12/05/2015, n.2359