Sentenza di appello: a quale procuratore va notificata?


La sentenza della Corte di Appello conferma integralmente la sentenza di primo grado e compensa le spese. Contrariamente a delle sentenze della Cassazione (anche del 2018), la Cancelleria della Corte di Appello non appone la formula esecutiva sulla sentenza di appello perché non vi è condanna e pertanto la formula viene apposta sulla sentenza di primo grado, l’unica che verrà spedita in forma esecutiva. A chi va notificata la sentenza? Al procuratore costituito presso il domicilio eletto in primo grado oppure al procuratore costituito nel domicilio eletto in secondo grado?
A parere dello scrivente, la sentenza va notificata presso l’ultimo domicilio eletto, cioè presso quello del procuratore del secondo grado di giudizio, poiché solamente a seguito di sentenza di appello la pronuncia di primo grado è stata spedita in forma esecutiva.
Se il lettore notificasse al primo procuratore, sostanzialmente si verrebbe a creare una situazione equiparabile alla notifica al difensore oramai revocato, circostanza per cui la Corte di Cassazione (ordinanza n. 5133 del 5 marzo 2018) ha stabilito la nullità.
Purtroppo il parere dello scrivente non può essere confortato dalla giurisprudenza: nonostante numerose ricerche, non è stato possibile trovare nulla che potesse attagliarsi al caso di specie, visto che la giurisprudenza è quasi del tutto unanime a ritenere che la formula esecutiva vada apposta alla sentenza di appello, ad eccezione di una sentenza (Cass., sez. III, sent. n. 24812 del 24/11/2005) in cui si dice che: «L’irregolarità di un titolo esecutivo notificato costituita dalla sua mancata spedizione in forma esecutiva non può legittimamente pronunciarsi, giusta il disposto dell’art. 156, comma terzo cod. proc. civ., se l’atto abbia, comunque, raggiunto lo scopo cui era destinato, il che avviene tutte le volte in cui, insieme con il precetto, il creditore abbia notificato sia la sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo, sia la sentenza di secondo grado dichiarativa dell’inammissibilità del relativo appello, spedendo (erroneamente) quest’ultima (e non la sentenza di primo grado) in forma esecutiva, poiché il debitore è, in tal caso, del tutto consapevole, sulla base del complesso degli atti notificati, che l’appello è stato rigettato, e che la sentenza di primo grado è la sola pronuncia di condanna di cui viene richiesto l’adempimento, e sulla cui base sarà, in caso contrario, iniziata l’espropriazione forzata minacciata».
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Mariano Acquaviva