Madre anziana: il figlio che risiede con lei ha più responsabilità?


Madre ultraottantenne, vedova, con due figli. Il primo risiede nello stesso comune della madre, il secondo ha conservato la residenza presso la casa genitoriale ma è domiciliato in altro Comune.
La signora vive sola ed è ancora sufficientemente autonoma, nonostante le limitazioni dovute all’età. Il secondo figlio che risulta ancora residente con la madre, ha maggiori responsabilità di assistenza rispetto al primo? Se la madre dovesse ottenere un’invalidità civile (si sta valutando questo aspetto), che implicazioni ci sarebbero?
Premesso che l’art. 591 del codice penale punisce con la reclusione chi abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, il dovere giuridico di assistere l’anziana genitrice grava su tutti i figli, a prescindere dal luogo ove risiedono.
In realtà, non esiste una norma che disciplini con precisione in che modo debba essere ripartita l’assistenza tra i figli: nel caso in cui questi non dovessero trovare un accordo, ci si dovrebbe rivolgere al giudice il quale stabilirebbe secondo il suo equo apprezzamento, potendo addirittura disporre la nomina di un amministratore di sostegno (il cui compenso graverebbe sui figli).
Di solito, i figli che abitano di fatto più vicino al genitore si occupano dell’assistenza pratica, mentre a quelli che abitano più distante tocca un contributo economico. Va ricordato, infatti, che grava sui figli l’obbligo di versare gli alimenti al genitore che si trovi in difficoltà (art. 433 cod. civ.); inoltre, l’art. 315-bis, ultimo comma, del codice civile dice che «Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa». L’articolo parla di convivenza sostanziale.
In sintesi, quindi, ad avviso dello scrivente si può prescindere dalla residenza formale, dovendosi badare concretamente alle esigenze del genitore e, soprattutto, al modo di aiutarlo nella maniera più efficace. Di conseguenza, se il figlio che risiede con la madre in realtà, per motivi di lavoro, vive fuori, potrà contribuire all’assistenza dal punto di vista economico, demandando l’assistenza materiale all’altro figlio che abita in un luogo più vicino (addirittura, il lettore parla dello stesso Comune); oppure, i due potrebbero alternarsi, ma con turni meno frequenti per chi lavora distante.
Se entrambi i figli fossero distanti o, comunque, non fossero disposti a mettersi d’accordo per la cura del genitore, allora, per evitare di integrare il reato di abbandono di persona incapace menzionato in apertura, bisognerà ricorrere al giudice affinché adotti una decisione, che sarà comunque nell’interesse del genitore anziano.
La richiesta di invalidità non muta la situazione: eventualmente, si potrebbero aprire scenari nuovi in merito alla possibilità di prendere permessi di lavoro nel caso di riconoscimento della legge 104.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Mariano Acquaviva