Lavoro obbligatorio nei giorni di festa: ultime sentenze


Il dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro durante le festività e non può essere obbligato a recarsi in azienda se non ha firmato un apposito accordo.
Indice
Licenziamento nullo per chi rifiuta di lavorare durante le feste
Il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale. È dunque illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro a fronte del rifiuto del lavoratore di esplicare la propria attività nella giornata del 1° maggio in assenza di un accordo individuale con il datore di lavoro.
Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 15 luglio 2019 n. 18887
Il contratto collettivo non può imporre di lavorare durante le feste
Sono nulle le clausole di contratti collettivi che prevedano l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanale, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori – indisponibile, giova ribadire, da parte delle organizzazioni sindacali – di astenersi dalla prestazione.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 novembre 2016 n. 22482
Risarcimento al lavoratore che supera i limiti massimi di orario
In tema di orario di lavoro, la prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un “concorso colposo”, poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l’integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest’ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all’evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante.
Cassazione civile sez. lav., 10/05/2019, n.12538
Il lavoratore non può essere obbligato dal datore di lavoro a lavorare nei giorni festivi infrasettimanali
Il lavoratore non può essere obbligato dal datore di lavoro, unilateralmente, a prestare attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali celebrativi di ricorrenze religiose o civili.
Tribunale Alessandria sez. lav., 27/03/2018, n.126
Obbligo di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali
L’obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, ciò che dà origine al rapporto delegatorio. Ne consegue che, nel caso di non adempimento degli obblighi del datore verso la Cassa, i lavoratori hanno il diritto di chiamare in giudizio direttamente il datore “in bonis” o di insinuarsi direttamente nel passivo di quest’ultimo per il recupero delle somme retributive loro spettanti, ma non possono agire verso la Cassa, neppure nel caso in cui questa sia stata ammessa al passivo fallimentare anche per le somme dovute ai lavoratori, salvo che tali somme siano state dalla medesima effettivamente riscosse.
Cassazione civile sez. VI, 09/07/2018, n.17961
Lavoro nelle feste solo su consenso del lavoratore
La normativa in tema di festività infrasettimanali (legge n. 260 del 1949, come modificata dalla legge n. 90 del 1954) è completa ed autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal prestare la propria attività lavorativa in occasione di determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con la conseguenza che il predetto diritto non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e lavoratore o di accordi sindacali stipulati da oo.ss. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che – reputato legittimo il licenziamento intimato ad un dipendente per essersi quest’ultimo rifiutato di espletare attività lavorativa nella giornata del 1° maggio – non aveva previamente verificato se la normativa di legge fosse stata derogata da un accordo individuale col datore o da accordi sindacali stipulati dalle oo.ss. con esplicito mandato da parte del lavoratore).
Cassazione civile sez. lav., 15/07/2019, n.18887
La possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa sia rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo – invece – derivare da un loro accordo. Quest’ultimo deve provenire dalle parti del contratto individuale e non da quelle collettive, non potendo le organizzazioni sindacali derogare in senso peggiorativo a un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso.
Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 4 novembre 2016 n. 22482
Lavoro domenicale: il compenso può consistere in un supplemento di retribuzione, o in specifiche indennità o altri vantaggi di diversa natura
In tema di lavoro domenicale, il compenso per la particolare penosità del lavoro in giorno di festa può essere soddisfatto, oltre che con un supplemento di retribuzione o mediante specifiche indennità, anche con vantaggi e benefici di diversa natura previsti dalla contrattazione collettiva – alla quale è rimessa la realizzazione di un equilibrio tra esigenze di flessibilità della prestazione e rispetto del diritto del lavoratore – e il diritto del lavoratore ad una maggiore retribuzione per il lavoro domenicale non può ritenersi soddisfatto col riconoscimento del solo riposo compensativo, atteso che tale riposo è correlato al mancato riposo domenicale.
Corte appello Bari sez. lav., 17/01/2019
Indennità per la mancata fruizione delle ferie e per le festività non godute: onere della prova.
Gli importi domandati a titolo di differenze retributive riferibili alle ferie e alle festività non godute, al contrario del TFR che costituisce un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito, costituiscono voci distinte del salario e, in quanto tali, sono condizionate al ricorso di presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario, ossia, rispettivamente, dalla mancata fruizione delle ferie e dal non godimento delle festività coincise con giorni diversi da quelli destinati alla prestazione lavorativa. Pertanto, è onere del lavoratore, che domandi il pagamento di tali importi, provare la sussistenza dei suddetti presupposti.
Tribunale Teramo sez. lav., 08/01/2019, n.417
Diritto di astenersi dal lavoro durante le feste infrasettimanali
Atteso che la legge n. 260 del 1949, come modificata dalla legge n. 90 del 1954, relativa alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività, regolando compiutamente la materia, non è consentita – ai sensi dell’art. 12 delle preleggi – l’applicazione analogica delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale e deve escludersi che il suddetto diritto possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, essendo rimessa la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali solo all’accordo tra datore di lavoro e lavoratore. (Nella specie la S.C., cassando e decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta dalla “Fondazione Teatro alla Scala di Milano” volta ad accertare l’obbligo dei tecnici di palcoscenico a svolgere, anche nelle festività infrasettimanali, la prestazione lavorativa a richiesta del datore di lavoro secondo i turni e l’organizzazione del lavoro e dei riposi normali).
Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 8 agosto 2005 n. 16634
Nel caso di un lavoratore a ciclo continuo?