Principio di non discriminazione, di tutela del miglior interesse e della bigenitorialità: un mix di diritti minorili che inchiodano giudici e opinione pubblica.
“Chicco dove c’è un bambino”. Chi non ricorda questo slogan pubblicitario entrato nelle case d’Italia per avvicinare potenziali clienti agli articoli rivolti alla prima infanzia? Ma dove ci sono dei bambini, oltre ad articoli da vendere, ci sono anche tante altre cose, non ultimi i diritti. Sì, hai capito bene, anche i bambini sono soggetti di diritti in prima persona; perché un conto è la capacità di agire e un conto è la capacità giuridica, come si vedrà nel prosieguo. Per cui visto che anche i bambini, per usare il gergo “legalese” sono soggetti di diritti, vediamo quali sono questi diritti più da vicino.
Tra le prime cose che bisogna rammentare quando si parla di diritti dei bambini, c’è sicuramente la giornata mondiale dell’infanzia che cade in una ben specifica data. Quale? Il 20 novembre. Un giorno che non è stato scelto a caso, infatti il 20 novembre di ogni anno ricorre l’anniversario dell’approvazione della convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adoloscenza. Di cosa si tratta? Di un importante apparato giuridico composto da ben 54 articoli a tutela dei diritti dei bambini che deve essere letto in combinazione con gli altri strumenti normativi di matrice nazionale che hanno come focus l’infanzia. Per cui, se anche tu ritieni di non saperne abbastanza al riguardo e senti che è giunto il momento per superare questo vuoto in ambito di diritti dei bambini, non abbandonarci proprio ora e leggi l’approfondimento che segue.
Indice
- 1 Capacità giuridica e capacità di agire
- 2 Convenzione Onu e diritti dei bambini
- 3 Principio di non discriminazione
- 4 Principio del superiore interesse
- 5 Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo del bambino
- 6 Ascolto delle opinioni del minore
- 7 Costituzione e diritti dell’infanzia
- 8 Diritti dei bambini di recente conio
Capacità giuridica e capacità di agire
La capacità giuridica già accennata sopra, non è altro che l’idoneità del soggetto a essere titolare di diritti e obblighi. Essa, come recita testualmente uno specifico articolo del Codice civile [1] si acquista al momento della nascita. Quindi per il fatto stesso che un soggetto è venuto al mondo, indipendentemente dal suo stato di coscienza e consapevolezza, è già centro di diritti. Con la nascita, quindi, il bambino già dal primo vagito acquista il diritto al nome, alla salute, all’integrità fisica, alla tutela dell’immagine, alla cittadinanza, ma può anche diventare titolare di diritti di proprietà, quanto poi alla gestione dei suoi beni di proprietà, bisognerà fare un passaggio ulteriore e parlare della capacità di agire.
Tale capacità rappresenta, infatti, l’idoneità del soggetto a esercitare i diritti e ad assumere gli obblighi di cui è titolare, in prima persona. Pertanto, per tornare al caso del minore che ad esempio diventa titolare di beni di proprietà, fino al raggiungimento della maggiore età, non potrà gestire il suo patrimonio in autonomia. Dovrà pertanto, a seconda dei casi, essere coadiuvato dal genitore, o da un tutore o anche dal giudice. Quindi, potrebbe venire spontaneo chiedersi: ma il minore allora non ha alcuna capacità d’agire? Diciamo che il minore può compiere atti giuridici della vita quotidiana, come comperare la merenda, o acquistare il biglietto dell’autobus, mentre per gli atti cosiddetti di straordinaria amministrazione come ad esempio procedere alla vendita di una casa ricevuta in eredità, occorrerà l’autorizzazione del giudice. Soltanto al raggiungimento della maggiore età il soggetto acquisterà la capacità di agire in toto ed infatti l’ordinamento italiano in un ulteriore articolo [2] per ritenere sussistente una capacità di agire “piena”, richiede espressamente che il soggetto abbia compiuto il diciottesimo anno di età.
Convenzione Onu e diritti dei bambini
La Convenzione sui diritti dei bambini, approvata il 20 novembre 1989 a New York dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite recita che i minori sono titolari di tanti diritti, tra questi vanno ricordati:
- diritto alla vita;
- diritto alla salute e alla possibilità di beneficiare del servizio sanitario;
- diritto di esprimere la propria opinione;
- diritto ad essere informati;
- diritto al nome (tramite la registrazione all’anagrafe subito dopo la nascita);
- diritto alla nazionalità;
- diritto ad un’istruzione;
- diritto di giocare;
- diritto ad essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso.
Volendo poi fare mente locale sui punti cosiddetti “fondamentali”, un’attenzione speciale va rivolta ai seguenti principi:
- principio di non discriminazione;
- principio del superiore interesse;
- principio rivolto alla tutela della vita, della sopravvivenza e dello sviluppo del bambino;
- principio dell’ascolto delle opinioni del bambino.
La Convenzione è stata ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con apposita legge [3]. Che significa questo? Che lo stato italiano ha fatto propri gli effetti di questa convenzione e quindi ha ritenuto validi i diritti in essa contenuti e si impegnerà a rendere effettivi questi diritti. Vediamo, dunque, di passare in rassegna i principi fondamentali di cui sopra, uno ad uno.
Principio di non discriminazione
La convenzione Onu in un apposito articolo [4] stabilisce espressamente che i diritti sanciti dalla convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori. Ma attenzione ad invocare correttamente questo principio. Riportando un caso accaduto in Italia, merita una menzione l’indirizzo seguito dalla suprema corte di Cassazione in una recentissima pronuncia [5] con la quale non ha riconosciuto esistente l’invocato principio di non discriminazione negando il diritto degli studenti di consumare nei locali scolastici, in ora di refezione, cibi diversi da quelli offerti dalla mensa scolastica. Ma in che senso era stato invocato il principio di non discriminazione? Molto sommariamente si potrebbe dire che i genitori di studenti frequentanti un istituto scolastico avevano adito le vie legali al fine di ottenere l’autorizzazione per i propri figli a consumare il pasto portato da casa, anziché usufruire del servizio mensa legato all’offerta formativa della scuola.
Per spuntarla sui giudici veniva invocato anche il fatto che imporre la consumazione del pasto predisposto dalla mensa scolastica avrebbe posto in essere una discriminazione. Gli ermellini, invece, appuravano che non poteva parlarsi di discriminazione per due ordini di motivi:
- il divieto di consumare un pasto domestico a scuola, più che comportare una discriminazione della libertà di scelta dei singoli, risponde a ragioni di sicurezza alimentare e sanitaria, rientrando lo spazio mensa in uno spazio conviviale strettamente connesso all’offerta formativa della scuola;
- la discriminazione in base alle condizioni economiche delle famiglie degli studenti costituiva falso problema in quanto i costi della mensa scolastica devono venire calcolati previa individuazione delle fasce di reddito, fino anche alla gratuità.
Nessuna discriminazione, dunque, in tale caso. Altro sarebbe se si creasse un discrimine al momento della mensa, per cui i figli di genitori che si possono permettere di pagare il servizio mensa si siedono ai tavoli, mentre gli altri bambini, magari compagni di banco e amici per la pelle nella vita e nelle ore scolastiche, vengono relegati altrove in occasione della pausa pranzo. Come può intuirsi, ogni caso costituisce storia a sé.
Principio del superiore interesse
Il principio del superiore interesse costituisce oggetto di un altro apposito articolo della suddetta convenzione [6] che recita appunto quanto segue: “in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l’interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità”. Il criterio guida del “principio del superiore interesse del minore” potremmo dire che è il perno su cui ruota l’intero complesso del diritto minorile nei paesi europei. Nascendo poi tale principio dalla convenzione delle nazioni unite, è bene sapere che la locuzione in lingua inglese in origine si riferiva al concetto di “best interest of child”. Concetto che in italiano ha trovato una duplice traduzione, vale a dire:
- protezione del miglior interesse del minore;
- protezione del superiore/prevalente interesse del minore.
Cosa comporta questa diversa traduzione all’atto pratico? Potremmo dire che, lungi dall’essere una mera questione di lana caprina, il punto fondamentale concerne il bilanciamento degli interessi in gioco che il giudice deve valutare quando gli viene sottoposta una questione che riguarda i minori. Il giudice cioè è chiamato a decidere o nel senso di far prevalere sempre l’interesse del fanciullo su quelli di altri soggetti coinvolti nella stessa vicenda, in ottemperanza al “superiore interesse” di cui sopra, o altrimenti dovrà commisurare l’interesse del fanciullo con altri valori di pari dignità costituzionale.
Per fare un esempio concreto di commisurazione dei vari interessi da tutelare in presenza di minori, riportiamo come la Corte di Cassazione italiana ha deciso, in ottemperanza peraltro ad un orientamento costante nel tempo. Il provvedimento che quindi è stato preso dagli ermellini [7] ha inteso tutelare lo sviluppo armonico del minore tenendo conto all’unisono del punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. Dunque, non un solo interesse prevalente, ma un bel mix di aspetti valutati al fine di garantire la miglior protezione possibile del minore che, nel caso di specie, doveva essere dato in affidamento.
Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo del bambino
Altro principio di rilevante interesse è quello riportato in un altro articolo della suddetta convenzione di New York [8] che recita: “E’ decisione degli stati aderenti alla convenzione impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati“. Un luogo d’elezione dove si mira a stimolare lo sviluppo armonico del bambino è sicuramente la scuola. Infatti con una recentissima sentenza [9] la Corte di Cassazione ha affermato che i luoghi deputati all’istruzione scolastica non sono luoghi dove si esercitano liberamente i diritti individuali degli alunni, ma piuttosto dove “lo sviluppo della personalità dei singoli alunni e la valorizzazione delle diversità individuali devono realizzarsi nei limiti di compatibilità con gli interessi degli altri alunni e della comunità”. In altri termini l’istruzione va sempre considerata di pari passo con il concetto dello sviluppo armonico del bambino.
Ascolto delle opinioni del minore
Con un successivo articolo di legge [10], la Convenzione di cui sopra pone poi l’attenzione su un ulteriore aspetto di cruciale importanza, specie quando il figlio minore è coinvolto nelle vicende di separazione dei genitori. In sostanza la previsione di legge ha una duplice valenza e cioè garantire/prevedere:
- il diritto dei bambini ad essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano;
- il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenere in adeguata considerazione le opinioni dei minori.
Facendo propri questi assunti, la Corte di Cassazione con una nuova pronuncia [11] compie una serie di passaggi fondamentali e cioè:
- chiarisce il ruolo primario che l’ascolto del minore riveste nei procedimenti che lo riguardano ed in particolare in quelli relativi al suo affidamento;
- ribadisce l’importanza della volontà del minore, in quanto, essendo portatore d’interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore in sede di affidamento e diritto di visita, il minore è qualificabile come parte in senso sostanziale del procedimento.
L’ascolto del minore diventa imprescindibile al punto che se il giudice dovesse decidere di saltare la fase della sua audizione, è tenuto addirittura a fornire una motivazione scritta.
Costituzione e diritti dell’infanzia
Restando poi in ambito prettamente italiano anche i nostri padri costituenti hanno inteso dedicare degli appositi articoli della Costituzione al tema dell’infanzia.
Diritto all’istruzione
È espresso dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio; per cui se la legge impone un dovere ai genitori ciò significa che i figli hanno un diritto costituzionalmente garantito di ricevere un mantenimento e una istruzione. Laddove poi i genitori non ne fossero capaci, è la costituzione stessa ad affermare che sarà la legge a garantire che questi compiti vengano comunque assolti [12].
L’istruzione è un diritto così fondamentale per la crescita dei ragazzi che in un successivo articolo [13] la costituzione si pronuncia anche in merito alle scuole non statali. Pertanto laddove nell’esercitare la scelta della scuola, la preferenza della famiglia e dello studente dovesse cadere sugli istituti privati è bene rammentare che “la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali”.
Un sistema d’istruzione che quantomeno sulla carta si prefigge di garantire a tutti l’istruzione ed infatti in un ulteriore articolo [14] sta scritto che “la scuola è aperta a tutti”. Per di più, viene indicata la durata dell’istruzione inferiore; quest’ultima deve infatti essere impartita per almeno otto anni,deve essere obbligatoria e gratuita.
Inoltre, è sempre il testo di legge ad affermare che:”i più capaci e meritevoli, se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”. Peccato però che, alle volte, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.
Tutela del lavoro minorile
Facendo un balzo in avanti, vale a dire dalla fase dell’istruzione scolastica a quella del contatto col mondo del lavoro, è bene sapere che è la costituzione stessa ad affermare che “la repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione” [15].
Questa previsione peraltro è strettamente connessa al cosiddetto principio di uguaglianza formale [16] secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di alcun genere, per cui anche i minori non devono essere discriminati né all’interno dell’ambiente di lavoro né altrove.
Diritti dei bambini di recente conio
Diritto alla bigenitorialità
Tale diritto, in Italia, è frutto della legge sull’affido condiviso [17] secondo la quale il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. La suprema corte è più volte tornata sul principio della bigenitorialità. Tra le più recenti pronunce, segnaliamo un’ordinanza dell’aprile 2019 [18] in quanto qui gli “ermellini” hanno sancito:
- il superamento del criterio della maternal preference, ovvero della preferenza sempre della figura della madre rispetto a quella del padre;
- il diritto dei minori a frequentare il genitore con cui non vivono prevalentemente anche nel corso della settimana.
In termini molto pratici, ciò sta a significare che non può ritenersi più sufficiente un saltuario incontro tra padre e figlio ogni 15 giorni durante il fine settimana.
Altro aspetto di schiacciante attualità è quello che riguarda le immagini dei minori sui social. Pertanto, è comportamento pregiudizievole per il minore rendere pubbliche sui social network le sue immagini. Detto in altri termini, al minore deve essere garantito il diritto ad essere tutelato nella propria immagine. In più di un’occasione [19], i giudici si sono espressi con pronunce di condanna verso chi arbitrariamente mette on line foto di minori. E’ infatti orientamento costante considerare l’inserimento di foto di minori sui social un comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi, per uno svariato ordine di motivi tra cui:
- il rischio che la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone potrebbe spingere alcuni malintenzionati ad avvicinarsi ai bambini;
- l’ulteriore pericolo di consentire al grande pubblico di appropriarsi delle foto on-line di minori e con procedimenti di fotomontaggio, di estrarne materiale pedopornografico da far circolare nella rete.
Per ridurre al massimo questo genere di situazioni, è richiesta l’approvazione congiunta di entrambi i genitori alla messa in rete delle foto dei figli minori. Quindi, attenzione a manipolare con leggerezza immagini di bambini in rete.
Un ventaglio di diritti a tutela dell’infanzia destinato ad allargarsi sempre più al fine di garantire ai bambini uno status con la “b” maiuscola!
Di Maria Teresa Biscarini
note
[1] Art.1 cod. civ.
[2] Art.2 cod. civ.
[3] L. n. 176/1991.
[4] Art. 2 Convenzione Onu.
[5] Cass. n.20504 del 30.07.2019.
[6] Art.3 Convenzione Onu.
[7] Cass. n. 26767/2016.
[8] Art.6 Convenzione Onu.
[9] Cass. n.20504 del 30.07.2019.
[10] Art.12 Convenzione Onu.
[11] Cass. ordinanza n. 12018 del 14.03.2019.
[12] Art.30 Cost.
[13] Art.33 Cost.
[14] Art. 34 Cost.
[15] Art.37 Cost.
[16] Art.3 Cost.
[17] L. 54/2006.
[18] Cass. ordinanza n. 9764 dell’8.04.2019.
[19] Trib. Rieti ordinanza del 7.03.2019 e Trib. Mantova 19.09.2017.
Il Tempo (ed. Nazionale) del 31/03/19 pag. 21
Letteredelladomenica
Giustizia
I problemi dell’affido condiviso
Gentile direttore, il Tribunale di Catanzaro ha recentemente posto i casi in cui è possibile sentenziare l’affido condiviso (a secondo dell’età del minore, degli impegni lavorativi di ciascun genitore, della disponibilità di un’abitazione dignitosa per la crescita dei figli).Ciò è in parte condivisibile. V’è da rilevare che l’età del figlio non conta potendosi procedere anche in età superiore ai 18 anni (periodo universitario) cosi come in età infantile. Se uno dei due genitori non lavora poi questi avrà maggiore spazio nelle frequentazioni col figlio. La procedibilità sarà fattiva maggiormente in presenza di una vicinanza delle abitazioni dei due genitori. Silvio Pammelati (Roma)