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Auto dal meccanico: il deposito in officina è gratis?

26 Agosto 2019 | Autore:
Auto dal meccanico: il deposito in officina è gratis?

Quanto tempo si può tenere la macchina il meccanico? Se il veicolo viene abbandonato e ritirato dopo molti giorni c’è un costo giornaliero da pagare?

Dopo un guasto al motore, hai portato la tua auto in officina. Il meccanico ti ha chiesto qualche giorno di tempo per capire la natura del problema e formulare un preventivo. Nel frattempo, hai lasciato il veicolo in officina, incapace peraltro di trasportarlo altrove. Dopo circa una settimana, il tecnico ti ha detto quanto avresti speso e, ottenuta la tua autorizzazione, ha ordinato i pezzi di ricambio. C’è voluto quasi un mese prima che i componenti arrivassero a destinazione e fossero montati. Quando il titolare dell’autorimessa ti ha comunicato che la macchina era pronta, hai atteso ancora qualche altro giorno prima di ritirarla. Con sorpresa, però, quando sei andato a pagare, ti è stato chiesto un conto maggiorato: il surplus è stato giustificato per via del deposito in officina. L’aver abbandonato la macchina per tutto questo tempo dal meccanico costituisce, a detta di quest’ultimo, un’ulteriore prestazione per la quale è dovuto un ulteriore prezzo, rapportato ai giorni di parcheggio.

Hai contestato tale richiesta perché non conforme al preventivo e non autorizzata. Ma non c’è stato verso. Anzi, il tecnico si è rifiutato di darti le chiavi del mezzo fino a quando non paghi il conto. Cosa puoi fare per tutelarti? Quando l’auto è dal meccanico, il deposito in officina è gratis oppure va pagato?

Può il titolare dell’autorimessa trattenere il veicolo finché non paghi o commette reato (magari una appropriazione indebita)? Ecco cosa c’è da sapere in merito.

Tutto questo è stato oggetto di alcune sentenze che spiegano come comportarsi con il meccanico. Ecco i chiarimenti del caso.

Il meccanico non mi restituisce la macchina

Chi non paga il meccanico perde l’auto. Non nel senso che non ne perde la proprietà, ma la possibilità di ritirarla fino a quando non salda il conto. Lo ha confermato più volte la Cassazione [1]. La legge, infatti, accorda al creditore un diritto di «ritenzione» sull’oggetto su cui si è lavorato ed effettuata la riparazione.

Ciò non autorizza il meccanico a utilizzare il veicolo altrui (nel qual caso sì che potrebbe essere querelato), ma gli consente di trattenerlo finché non riceve il pagamento della fattura. A detta della Cassazione, il creditore che attende il pagamento del prezzo concordato per lavori sul bene del cliente può trattenere tale oggetto – a condizione che non lo utilizzi – come garanzia fino a quando il prezzo non sarà integralmente pagato.

Auto in officina non ritirata: costo 

Il tribunale di Bolzano [2] ha chiarito che il deposito in officina dell’auto in riparazione è gratuito. Tale deposito, infatti, costituisce una prestazione accessoria, connessa alla riparazione stessa. Pertanto, esso si presume gratuito, in quanto rientrante nell’obbligazione principale da parte del tecnico.

Solo un diverso accordo tra le parti, ovviamente da concludere prima del deposito stesso, può derogare a tale disciplina e implicare un costo aggiuntivo per chi lascia la macchina in autorimessa, anche se per molto tempo.

Insomma, in caso di auto abbandonata in officina meccanica non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.

L’eventuale accordo contrario dovrà essere provato dal meccanico che, per facilità, dovrà avere un documento scritto (difficilmente potendo essere provato un accordo verbale).

Quanto tempo il meccanico può tenere la macchina?

Se non è stato concordato un prezzo per il deposito o un termine massimo per lo stesso, il meccanico è tenuto a custodire l’auto con diligenza, divenendo responsabile in caso di furti o di danneggiamenti benché avvenuti nello spiazzale aperto della propria autorimessa. Egli, infatti, dovrà risarcire il proprio cliente anche a mezzo dell’assicurazione eventualmente stipulata dallo stesso.

Si tenga conto che, se non viene prestabilito un tempo massimo per il deposito, il meccanico può comunque chiedere al cliente di ritirare il mezzo a proprie spese in attesa della riparazione o dopo che la stessa è avvenuta. Infatti, il deposito, se anche è una prestazione accessoria alla riparazione, non è obbligatoria (così come non è necessariamente gratuita). A tal fine, però, è necessaria una diffida scritta. Nel caso in cui questi non provveda a riprendere il veicolo, il tecnico potrà depositarlo presso un garage a spese del cliente. È questa, del resto, l’unica garanzia in caso di abbandono della macchina in officina.

Costo deposito auto in officina

Non esiste per legge un tariffario con l’indicazione del costo dell’auto in officina. Tutto è rimesso all’accordo tra le parti che, come detto, deve essere siglato prima della prestazione.

Quindi il tecnico potrà chiedere un compenso per ogni giorno di deposito indicandone però con precisione l’ammontare e non potendo lasciare un corrispettivo generico (nel qual caso il contratto sarebbe nullo per assenza dell’oggetto).

La qualità dei pezzi di ricambio

Il contratto di prestazione d’opera finalizzato alla riparazione della vettura impone un obbligo di diligenza qualificata per l’autoriparatore. Costui, cioè, ha «l’obbligo di compiere il proprio lavoro a perfetta regola d’arte e secondo la perizia professionale, le regole tecniche e l’esperienza concreta tipiche della figura dell’autoriparatore modello, professionalmente preparato». Da ciò deriva che il medesimo è tenuto ad impiegare «materiali e pezzi di ricambio, che secondo le regole dell’arte si rivelano più idonei alla soluzione del problema, anche se si tratta di materiali o tecniche più costosi rispetto ad altri possibili». Se, però, il preventivo è inferiore, il meccanico non può esigere un surplus. Egli, infatti, deve esaminare con attenzione il veicolo prima di effettuare il preventivo; pertanto, l’aumento del prezzo per l’effettiva riparazione non può essere posto a carico della cliente.


note

[1] Cass. sent. n. 48251/16 del 15.11.2016.

[2] Trib. Bolzano  sent. n. 187/19 del 22.02.2019.

Tribunale di Bolzano – Sezione I – civile – Sentenza 22 febbraio 2019 n. 187

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Segarizzi ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 119/2016 promossa da

(…) (c.f. (…)), rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di data 07.01.2016, dall’Avv. Fr.Pa. e dall’Avv. Cl.Fa., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via (…)

Ricorrente

contro

(…) SNC (p.iva (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall’Avv. Al.Bi., presso il cui studio ha eletto domicilio in Bressanone, Via (…)

Resistente
con oggetto: Altri contratti d’opera
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art. 132 c.p.c. – art. 118 disp. att. c.p.c.)

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di data 07.01.2016 (…) ha convenuto dinanzi al Tribunale di Bolzano la (…) Snc (in seguito (…) Snc) chiedendo di accertare la mora creditoria ex art. 1206 c.c. e l’illegittimo esercizio del diritto di ritenzione da parte della resistente, di quantificare il corrispettivo spettante a quest’ultima e di condannare la stessa alla immediata restituzione del veicolo (…) targata (…) alla ricorrente.

A fondamento la ricorrente adduceva quanto segue: di aver affidato la propria vettura all’officina della (…) Snc in data 22.08.2015 a seguito di un guasto sofferto durante le ferie in Italia; che (…) Snc stimava i costi per l’intervento in Euro 1.500,00; che il giorno antecedente al ritiro l’officina comunicava di non aver ultimato le riparazioni a causa dell’incompatibilità dei pezzi di ricambio ordinati, con conseguente ritardo ed aumento dei costi; che la proprietaria acconsentiva all’ordine dei nuovi pezzi, salvo contestare l’addebito delle spese per la prima riparazione, da ascrivere ad erronea valutazione dell’officina; che in data 15.09.2015 la ricorrente chiedeva l’invio della fattura relativa ai lavori svolti per ritirare la

vettura; che la (…) Snc quantificava in Euro 2.039,76 il dovuto oltre a chiedere il pagamento di Euro 15,00 al giorno per il deposito del veicolo, servizio che sarebbe ricompreso nel contratto di riparazione del veicolo.

Con comparsa di data 14.04.2016 si costituiva in giudizio la (…) Snc, contestando le domande avversarie e formulando domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente al pagamento dell’importo indicato nella fattura n. (…) pari ad Euro 3.324,57 oltre spese di custodia, pari ad Euro 12,30 al giorno a partire dal 28.01.2016 sino al ritiro della vettura.

In particolare la resistente esponeva di aver riscontrato la rottura del differenziale della vettura oggetto di causa e di averne concordato con la proprietaria la sostituzione integrale.

La (…) Snc avrebbe quindi ordinato il pezzo di ricambio originale presso la locale concessionaria (…). Eseguita la riparazione e constatato che il veicolo non marciava perfettamente, l’officina contattava la proprietaria. Nella successiva corrispondenza tra le parti la (…) Snc avrebbe illustrato che il pezzo originale si sarebbe rivelato non idoneo, in quanto la vettura sarebbe stata modificata ed equipaggiata di pezzi non originali, circostanza taciuta dalla ricorrente.

A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il G.I. disponeva la conversione del procedimento in rito ordinario di cognizione, fissando udienza ex art. 183 c.p.c. per il 30.06.2016, alla quale concedeva i termini per il deposito delle memorie con decorrenza dal 01.02.2017, rinviando per la prosecuzione al 11.01.2018.

Con ricorso di data 11.10.2016 (…) instaurava sub-procedimento ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, esponendo in punto fumus boni iuris di aver corrisposto alla (…) Snc la somma di Euro 1.676,37, pari all’importo originariamente pattuita per la riparazione come da preventivo e senza costi di custodia, al solo fine di riavere la vettura; in punto periculum in mora deduceva la devalutazione del veicolo.

La ricorrente chiedeva dunque l’emissione di decreto inaudita altera parte, con cui il Giudice accertasse la gratuità del deposito e l’illegittimità del diritto di ritenzione e ordinasse la restituzione del veicolo.

Instaurato il contraddittorio, (…) Snc contestava di aver mai emesso un preventivo, così come la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare.

Con ordinanza di data 22.11.2016 il Giudice ordinava alla resistente l’immediata restituzione alla ricorrente dell’autovettura oggetto di lite, riservando la decisione sulle spese all’esito del giudizio di merito.

Nella prima memoria la ricorrente chiedeva quindi la conferma dell’ordinanza resa in sede cautelare, l’accertamento dell’inadempimento dell’officina e la condanna della resistente alla restituzione dell’importo di Euro 1.676,37 versato in corso di causa. Terminato lo scambio di memorie scritte, il procedimento veniva assegnato allo scrivente magistrato, giusta variazione tabellare.

Ritenute inammissibili le istanze di prova formulate dalle parti, all’udienza del 05.07.2018 il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

2. Preliminarmente rileva il Tribunale che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di restituzione dell’importo versato in corso di causa, non essendo stata riproposta nelle conclusioni formulate, sulla quale pertanto non vi è più necessità di provvedere.

Ciò premesso, ai fini della decisione si terrà conto delle deduzioni offerte nel presente procedimento così come in quello cautelare in corso di causa, la cui acquisizione non necessita di un provvedimento formale, trattandosi di sub-procedimento del giudizio di merito unito al fascicolo principale (cfr. Cass. n. 5658/2010; Cass. n. 23693/2009).

L’istruttoria è puramente documentale, tenuto conto delle allegazioni delle parti.

La resistente intervenne in soccorso dell’odierna ricorrente, rimasta in panne con il proprio veicolo (doc. 2 (…)).

Costituisce circostanza pacifica, in quanto non contestata espressamente ai sensi dell’art. 115 c.p.c. nella prima difesa, che la (…) Snc offrì alla ricorrente la riparazione del differenziale anteriore del veicolo, quantificando i relativi costi in Euro 1.500,00.

Sostiene quindi la stessa officina di essersi limitata ad ordinare il pezzo in base al numero di telaio della vettura e di aver informato la proprietaria, una volta eseguita la riparazione, che il veicolo poteva essere ritirato “seppur non perfettamente marciante” (cfr. comparsa pag. 4), circostanza ribadita anche successivamente (cfr. comparsa pag. 5: “Il mancato corretto funzionamento del descritto veicolo dopo l’intervento meccanico eseguito presso l’officina della (…) S.n.c. è addebitabile ad esclusiva colpa della proprietaria”).

In seguito all’inserimento del pezzo erroneamente ordinato fra le spese, la proprietaria della vettura inviava diffida di data 15.09.2015 al fine della corretta quantificazione del dovuto ed alla restituzione del veicolo (doc. 3 H.).

Seguiva la risposta della (…) Snc di data 18.09.2015, con cui il compenso per la riparazione veniva quantificato in Euro 2.039,76, oltre ad Euro 15,00 per a custodia con decorrenza dal precedente termine per il ritiro (doc. 5 (…)).

2.1. Dalla fattispecie in esame si evince che (…) Snc. e (…) hanno concluso un contratto di prestazione d’opera con cui la prima si è obbligata ad eseguire la riparazione della vettura della seconda.

Trattandosi di obbligazioni assunte nell’ambito dell’attività professionale svolta, (…) Snc è tenuta ad adempiere l’obbligazione con la diligenza qualificata, propria del soggetto che opera in tale settore.

Secondo l’orientamento prevalente in dottrina, la prestazione dell’autoriparatore non comprende soltanto lo svolgimento di un’attività lavorativa, ma anche la produzione di un risultato utile, vale a dire il corretto intervento di riparazione, di sostituzione o di manutenzione richiesto dal cliente

L’autoriparatore deve invero svolgere la propria opera con la diligenza professionale propria dell’artigiano qualificato ed esperto nell’attività dell’autoriparazione. Non basta, dunque, la diligenza generica del buon padre di famiglia, ma occorre un grado di diligenza qualificata, che comporta l’obbligo di compiere il proprio lavoro a perfetta regola d’arte e secondo la perizia professionale, le regole tecniche e l’esperienza concreta tipiche della figura dell’autoriparatore modello, professionalmente preparato.

In mancanza di specifiche indicazioni da parte del cliente, l’autoriparatore deve eseguire la riparazione e la sostituzione ricorrendo alle tecniche di intervento nonché all’impiego di materiali e pezzi di ricambio, che secondo le regole dell’arte si rivelano più idonei alla soluzione del problema, anche se si tratta di materiali o tecniche più costosi rispetto ad altri possibili, ma non consigliabili per una esecuzione del lavoro a perfetta regola d’arte.

Qualora, nel corso dell’esecuzione di un intervento commissionato dal cliente l’autoriparatore si accorga dell’esistenza di difetti o condizioni di inidoneità del veicolo non segnalati o non conosciuti dallo stesso proprietario del mezzo, l’autoriparatore ha sempre l’obbligo giuridico di informare il cliente in ordine ai problemi ed ai difetti riscontrati e di far presente i rischi connessi, illustrando gli interventi necessari.

Deve inoltre rifiutarsi di eseguire interventi che siano contrari alle specifiche prescrizioni imposte da normative tecniche di settore o che siano comunque tali da compromettere o non garantire le condizioni minime di sicurezza attiva del veicolo.

In base ai principi generali in materia di onere della prova, nel caso in cui sia contestato il corrispettivo, grava in capo al creditore dimostrare in giudizio il fondamento della propria pretesa (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).

Pertanto l’onere probatorio della corretta esecuzione dell’obbligazione grava in capo a (…) Snc in qualità di asserito creditore.

Tuttavia tale onere non è stato adempiuto nel caso in esame.

Sul punto vengono in rilievo le affermazioni della convenuta sopra compendiate, la quale nell’atto introduttivo ha dato atto che in seguito al proprio intervento, il problema alla vettura non era stato risolto.

Inoltre, i capitoli di prova orale formulati dalla resistente sono volti a confermare solamente il metodo impiegato dall’officina nell’ordinare i pezzi di ricambio, basandosi esclusivamente sui codici.

Non è in contestazione che sia emersa l’erroneità dell’ordine in relazione alle caratteristiche concrete del mezzo, ordine che venne eseguito dall’autoriparatore sulla base dell’intervento dallo stesso ritenuto necessario.

Il modus procedendi descritto dalla resistente conferma la scarsa diligenza impiegata dall’autoriparatore, soggetto professionale, nell’eseguire la prestazione pattuita, che non ha esaminato il veicolo sottopostogli e non ha verificato quale tipo di intervento fosse opportuno, accertando la corrispondenza fra i pezzi ordinati e la riparazione richiesta.

L’officina meccanica, invero, rappresenta un prestatore d’opera munito di conoscenze tecniche, al quale si richiede di valutare il tipo di intervento necessario per eseguire la riparazione.

Conseguentemente non è possibile ascrivere alla ricorrente, che riveste la natura di consumatrice, la mancata segnalazione che la vettura sia stata alterata – circostanza peraltro non dimostrata, e di cui non vi è prova che la ricorrente fosse a conoscenza.

Il mancato adempimento all’obbligazione di (…) Snc è confermato dalla fattura della riparazione eseguita in Germania dimessa dalla ricorrente con la seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. e dalla successiva replica della convenuta. Nella terza memoria, infatti, l’autofficina ha contestato la nuova riparazione, ribadendo al contempo che al momento del ritiro, dopo il provvedimento di urgenza emesso in corso di causa, nel veicolo “non funzionava il sistema della trazione integrale causa i motivi tecnici più volte riferiti”.

Ne consegue il palese inadempimento della convenuta, che nonostante avesse seguito l’intervento e preteso il pagamento del corrispettivo, ha evidenziato di non aver eseguito la riparazione a dovere, stante il persistere dei problemi.

Era onere del professionista segnalare alla cliente le difficoltà riscontrate e, in caso di insuperabilità delle stesse, rinunciare all’incarico.

La resistente, invece, ha eseguito una prestazione per sua stessa ammissione non idonea allo scopo.

Pertanto nulla è dovuto a titolo di compenso per la riparazione.

2.2. Parte della pretesa fatta valere da (…) Snc attiene poi le spese di custodia che sarebbero emerse in attesa del ritiro del veicolo.

Per consolidata opinione del formante giurisprudenziale, la custodia della vettura rappresenta prestazione accessoria rispetto alla riparazione, per la quale non spetta alcun compenso, salvo che risulti una diversa volontà delle parti:

“In tema di quantificazione dell’importo dovuto ad una carrozzeria per la riparazione di un’autovettura, con riferimento alla domanda di pagamento – ulteriore rispetto a quello dovuto per la riparazione del veicolo – relativa all’attività di deposito della vettura, si osserva che il deposito della vettura incidentata presso l’autocarrozzeria costituisce parte dell’obbligazione principale, costituita dall’esecuzione degli interventi di riparazione. Infatti, secondo l’art. 1767 c.c. il deposito si presume gratuito, “salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti”. (Trib. Lucca n. 415/2018).

La Cassazione ha chiarito che, per vincere la presunzione di gratuità, “non può ritenersi sufficiente l’esercizio da parte del depositario di una qualsiasi attività economica nell’ambito della quale il deposito e la custodia non assumono una rilevanza tipica, tale da farne ritenere implicita l’onerosità, ma è necessario che il depositario eserciti un’attività abituale di custodia giacché solo la natura abituale e professionale della custodia esclude che la prestazione possa

ritenersi gratuita integrando l’esercizio di un’attività necessariamente economica nell’ambito della prestazione di servizi” (Cass., n. 359/1993).

Dal documento n. 1 di parte resistente non si evince che la stessa sia munita di un deposito ove svolga attività di custodia. Dalla pagina del sito internet dimessa da (…) Snc risulta infatti che la società svolga attività di cambio gomme, assistenza mobile, soccorso stradale, recupero e traino per mezzi, riparature.

Non è inoltre emerso che le parti avessero pattuito un compenso per la custodia.

Né sono stati formulati mezzi di prova sul punto.

Va inoltre rimarcato come l’officina abbia preteso un compenso a titolo di custodia a partire dal 15.09.2018 benché abbia emesso fattura solamente in data 27.01.2016, allorché la cliente non era ancora nelle condizioni di eseguire il pagamento.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono va escluso il diritto dell’officina ad un compenso per la custodia del veicolo, da ritenersi in ogni caso prestazione accessoria connessa alla riparazione richiesta.

Ad un tanto consegue l’illegittimo esercizio del diritto di ritenzione da parte della convenuta e, quindi, la conferma dell’ordinanza emessa nel procedimento ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, recante l’ordine di restituzione del veicolo alla ricorrente.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).

La resistente è dunque chiamata a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 – Ministero della Giustizia.

Nello specifico vengono in considerazione i parametri di cui alla Tabella 2, scaglione da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00, con applicazione dei valori medi per ogni fase.

La resistente è tenuta altresì a rifondere a parte ricorrente le spese relative al procedimento cautelare in corso di causa, la cui liquidazione avviene in base ai seguenti parametri: tabella 10, scaglione da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00, con applicazione dei valori minimi per la fase introduttiva e la fase istruttoria/di trattazione, con esclusione delle altre fasi.

Le spese così liquidate per l’intero giudizio ammontano complessivamente ad Euro 3.165,00, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, accerta e dichiara

che (…) SNC non ha diritto a pretendere nulla da (…) per i fatti oggetto di causa, con conseguente illegittimo esercizio del diritto di ritenzione dell’autovettura (…) targata (…);

conferma

l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa in corso di causa in data 22.11.2016, recante l’ordine a (…) SNC di immediata restituzione dell’autovettura (…) targata (…) a (…);

condanna

(…) SNC a rifondere a (…) le spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in Euro 3.165,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CAP sulle poste soggette ed oltre spese future occorrende.

Così deciso in Bolzano il 21 febbraio 2019. Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2019.


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1 Commento

  1. Se poi dopo la diagnosi il cliente sceglie la demolizione, pure nel caso non potesse venire subito per partiche e documenti connessi, credo meno che mai dovrà pagare la custodia di un bene senza valore economico.
    In ogni caso, se qualcosa si paga, lo deve il cliente oppure l’assicurazione che presta il servizio di assistenza stradale?

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