Calcolo 60 giorni pagamento cartelle


Il termine per pagare le cartelle esattoriali è di sessanta giorni e la decorrenza si calcola in modo diverso in base al perfezionamento della notifica.
Hai ricevuto una cartella esattoriale, ma hai ritirato la raccomandata dopo qualche giorno dall’avviso di giacenza. Sulla cartella leggi che il termine per pagare è di 60 giorni, altrimenti l’Agente della Riscossione procederà esecutivamente. Non è, tuttavia, chiaro da quando decorre il termine per pagare e come esso si calcola.
A confondere ancora di più il calcolo di 60 giorni per il pagamento della cartella, è la presenza di un diverso termine per contestarla, tramite ricorso al giudice competente: 30 giorni se la cartella ha ad oggetto sanzioni amministrative da impugnare dinanzi al giudice di pace; 60 giorni se la cartella ha ad oggetto imposte e tasse da impugnare dinanzi alla Commissione tributaria. A ciò, si aggiunga che la cartella riporta una data di stampa che non coincide né con la data di spedizione della stessa, né, ovviamente, con quella di ricezione da parte del destinatario.
Vediamo allora come si calcola il termine per il pagamento delle cartelle.
Indice
- 1 Notifica cartella con consegna al destinatario
- 2 Notifica cartella con avviso di giacenza
- 3 Cosa succede se il termine per pagare scade di sabato o domenica?
- 4 La cartella è soggetta a sospensione feriale?
- 5 Cosa succede se la cartella si paga dopo 60 giorni?
- 6 Scadenza pagamento intimazione di pagamento
- 7 Come si paga la cartella esattoriale
Notifica cartella con consegna al destinatario
Se la cartella viene consegnata direttamente al destinatario da parte del postino o del messo notificatore, il termine di 60 giorni si calcola a partire dal giorno successivo e includendo il sessantesimo.
Se la cartella viene consegnata il 10 gennaio 2019, il termine di 60 giorni scade l’11 marzo 2019.
Notifica cartella con avviso di giacenza
Se il destinatario è irreperibile al momento della notifica della cartella, il postino lascia l’avviso di giacenza. In tale ipotesi, per la decorrenza del termine di pagamento, occorre distinguere:
- se la cartella viene ritirata presso l’ufficio postale nei primi 10 giorni dall’avviso di giacenza, i 60 giorni iniziano a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro;
- se, invece, la cartella non viene ritirata entro i 10 giorni dall’avviso di giacenza, i 60 giorni iniziano a decorrere dall’undicesimo giorno dal rilascio dell’avviso (poiché è in quella data che la notifica si considera perfezionata).
Cosa succede se il termine per pagare scade di sabato o domenica?
Se il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella scade sabato o domenica, esso è prorogato automaticamente al lunedì. Nel termine di 60 giorni si calcolano, invece, i sabati e le domeniche intermedi.
La cartella è soggetta a sospensione feriale?
Il pagamento della cartella non è soggetto alla sospensione feriale (periodo che va dal 1 al 31 agosto). Dunque, anche se la cartella viene notificata ad agosto o scade ad agosto, non vi sono sospensioni dei termini.
Cosa succede se la cartella si paga dopo 60 giorni?
Il pagamento “tardivo” è sempre possibile, ma dopo il 61° giorno si applicano gli interessi di mora e aumentano gli oneri di riscossione.
In particolare, il debitore deve pagare gli oneri di riscossione pari al 6% dell’importo dovuto (3%, invece, se paga entro 60 giorni), oltre agli interessi di mora, ad un tasso attualmente pari al 3,5%.
Scadenza pagamento intimazione di pagamento
Prima di calcolare la scadenza per il pagamento di un atto della riscossione occorre prestare attenzione all’intestazione. Se si tratta di “cartella di pagamento” il termine per pagare è di 60 giorni. Se, invece, si tratta di un’ “intimazione di pagamento“, cioè di un atto di sollecito successivo alla notifica della cartella non pagata, il termine è di soli 5 giorni, decorsi i quali l’agente della riscossione può procedere ad esecuzione forzata.
Come si paga la cartella esattoriale
Il pagamento della cartella può avvenire utilizzando i bollettini allegati ad essa, attraverso le seguenti modalità:
- online sul sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione con carta di credito;
- alle poste e in banca;
- tramite home banking del proprio istituto di credito o di Poste italiane;
- agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
- presso i tabaccai convenzionati con banca ITB, Sisal e Lottomatica;
- presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione che ha emesso la cartella.
Se il contribuente non intende pagare in un’unica soluzione e vuole beneficiare del pagamento a 72 rate (o 120 nei casi più gravi), deve presentare istanza di rateizzazione all’Agente della Riscossione. Se quest’ultima accoglie l’istanza, formula un piano di dilazione con indicazione della scadenza mensile per il pagamento delle singole rate.