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Responsabilità banca: ultime sentenze

12 Ottobre 2021 | Autore:
Responsabilità banca: ultime sentenze

Omessa attivazione di un sistema di controllo degli estratti conto; utilizzazione illecita dei codici del cliente da parte di terzi; trafugamento di un assegno bancario e incasso.

E’ responsabile la banca che non avverte tempestivamente il cliente dell’incompleta compilazione del modello F24? Quando si configurano la responsabilità precontrattuale e contrattuale della banca? Scoprilo nelle ultime sentenze.

Concessione abusiva del credito

La responsabilità della banca, in caso di abusiva concessione del credito all’impresa in stato di difficoltà economico-finanziaria, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all’art. 146 l.fall., in via di solidarietà passiva ai sensi dell’art. 2055 c.c., quali fattori causativi del medesimo danno, senza che, per altro, sia necessario l’esercizio congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di litisconsorzio facoltativo.

Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, n.18610

Responsabilità per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo

Se è vero che, in generale, vada esclusa la responsabilità della banca negoziatrice del titolo che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore, poi risultato falso, mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, va altresì ritenuto che ad un soggetto professionale non può non insorgere alcun sospetto allorché gli sia stato chiesto di autorizzare l’incasso di un assegno di traenza da parte di una persona sconosciuta la quale, per far ciò, abbia chiesto di poter aprire contestualmente un libretto a suo nome (con il ben prevedibile rischio di un successivo tempestivo prelievo della somma accreditata); tali circostanze anomale avrebbero imposto – per il rispetto di un comportamento professionalmente diligente – l’espletamento di ulteriori e più specifiche verifiche da parte della banca negoziatrice, quali, ad esempio, un’apposita richiesta alla banca trattaria di maggiori informazioni circa le generalità complete del beneficiario.

Tribunale Torino sez. III, 14/06/2021, n.2960

Assegno non trasferibile incassato da persona diversa dal beneficiario

Sulla banca negoziatrice grava, ai sensi dell’art. 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933, l’obbligo di procedere con accurata e particolare diligenza all’identificazione del soggetto che si presenta per l’incasso di un titolo di credito, adottando cautele che soddisfino il grado di diligenza esigibile da un operatore qualificato, quale è appunto la banca negoziatrice. In caso di inadempimento di tale obbligo, la responsabilità che si delinea, lungi dall’avere natura oggettiva, si fonda sugli artt. 1176,1218 c.c..

Tribunale Milano sez. VI, 07/06/2021, n.4825

Responsabilità della banca: quando ricorre?

Un cassiere di banca che compie su richiesta di un soggetto che non sia titolare del conto corrente un’operazione bancaria di cassa su tale conto svolge attività commissiva, che rimane tale anche se a essa se ne aggiunge una omissiva qualora il cassiere non esplichi il controllo previsto dalla normativa antiriciclaggio, da ciò derivando che se il richiedente ha chiesto un’operazione illecita ex art. 2043 c.c., il cassiere ha contribuito in modalità causalmente commissiva alla sua effettuazione, ad ogni effetto di legge. Consequentur, scatta la responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. della banca.

Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12958

La procedura di check truncation

La ‘check truncation’ è una procedura interbancaria di gestione degli assegni bancari e circolari di importo non superiore a 5.000 euro che consente alla banca negoziatrice di richiedere il pagamento dell’assegno alla banca (emittente o trattaria) mediante il semplice invio di un messaggio elettronico contenente le informazioni contabili relative al titolo necessarie per la sua estinzione, modalità che sostituisce la presentazione cartacea dell’assegno. In sostanza, la caratteristica di tale procedura è la mancata presentazione del titolo (che cioè non viene esibito al momento della richiesta di incasso), modalità che è invece ancora necessaria ai sensi della legge assegni per verificarne la regolarità formale e la conformità della firma di traenza allo specimen depositato (oltre che per l’accertamento del rifiuto di pagamento nella forma pubblica del protesto).

L’indicata procedura di ‘check truncation‘ comporta quindi per le banche il vantaggio di una modalità di pagamento semplificata, ma nel contempo rischi maggiori poiché la banca negoziatrice non invia il titolo da incassare ma trasmette soltanto un flusso di dati, tant’è che la responsabilità della banca trattaria non è esclusa dalla procedura di ‘check truncation’ con cui i titoli siano stati incontestatamente regolati.

Tribunale Ivrea sez. I, 20/04/2021, n.412

Assegno bancario e condotte negligenti della banca

In tema di assegno bancario, la banca trattaria che proceda al pagamento del titolo portato all’incasso dopo la scadenza del termine di presentazione, non tiene una condotta negligente fonte di responsabilità risarcitoria, poiché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 35 l. assegni, il decorso del detto termine non comporta l’inefficacia dell’ordine delegatorio, ma incide solo sul vincolo di destinazione della provvista, lasciando alla banca trattaria la facoltà e non più l’obbligo di eseguire il pagamento, sempre che manchi un contrario ordine del traente e vi siano sufficienti somme sul conto corrente.

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, n.9844

Pagamento di assegno non trasferibile a soggetto non legittimato

In caso di pagamento di un assegno bancario circolare in favore di chi non sia legittimato, la banca non è liberata dall’originaria obbligazione finche’ non paghi al prenditore esattamente individuato, e ciò a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione del prenditore, trattandosi di ipotesi di obbligazione ex lege; tale speciale responsabilità, estesa anche alla condotta incolpevole, può trovare applicazione esclusivamente nel rapporto tra l’istituto e l’intestatario effettivo del titolo, non anche quando la parte trattaria dell’assegno abbia agito nei confronti della banca negoziatrice dopo aver provveduto nuovamente a pagare l’importo dell’assegno circolare all’effettivo titolare.

Corte appello Roma sez. III, 26/02/2021, n.1504

Erronea indicazione dell’ISC

In tema di contratto di mutuo, l’erronea indicazione dell’ISC non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB, osserva anche che la difformità può eventualmente rilevare sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni, qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi.

Tribunale Asti sez. I, 02/02/2021, n.79

Responsabilità della banca e rapporto di occasionalità necessaria

La responsabilità della banca è inquadrabile quale responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. , norma rispetto alla quale l’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998 si pone in rapporto di specie a genus, cioè quale ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza.

Per la sua configurabilità è necessario e sufficiente provare il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall’agente promotore finanziario e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque, il collaboratore dell’imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli.

Corte appello Ancona sez. I, 01/02/2021, n.91

Responsabilità contrattuale della banca

La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell’utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente, configurabile nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la “colpa grave” del cliente per aver atteso due anni prima di comunicare l’uso non autorizzato dello strumento di pagamento, in quanto la sollecita consultazione degli estratti gli avrebbe consentito di conoscere quell’uso più tempestivamente).

Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, n.18045

Incompleta compilazione del modello F24

L’adempimento del mandato esige e ricomprende non solo il diligente compimento, da parte del mandatario, degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all’esatto espletamento dell’incarico.

(Nella specie, relativa ad una incompleta compilazione di un modello F24, la Corte ha riconosciuto la responsabilità della Banca mandataria che, seppur non tenuta a rilevare tale circostanza nel momento preciso in cui aveva accettato di eseguire l’operazione, successivamente alla constatata impossibilità di procedere all’esecuzione dell’operazione avrebbe dovuto avvertire la cliente).

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, n.20640

Omessa verifica della genuinità del titolo: responsabilità della banca girataria

In tema di assegno bancario non trasferibile, l’adempimento, da parte della banca girataria per l’incasso, dell’obbligo della esatta identificazione della persona del presentatore del titolo nel prenditore cartolarmente legittimato è del tutto irrilevante, sul piano della responsabilità della banca stessa per il pagamento effettuato a persona diversa dal prenditore allorché il titolo ponga un problema di falsità documentale per essere stato in modo evidente alterato proprio nella indicazione nominativa del prenditore. Ne consegue che la banca girataria per l’incasso che abbia omesso la verifica della genuinità del titolo, che è il presupposto per la identificazione della persona fisica che presenta l’assegno con il prenditore, risponde dell’inesatto adempimento.

La responsabilità della banca deve dunque essere esaminata non alla luce dell’art. 43 l. ass., ma sotto il profilo della violazione del canone di diligenza nell’adempimento dei propri obblighi, per aver consentito l’incasso di un titolo alterato.

Tribunale Milano sez. VI, 13/06/2019, n.5767

Responsabilità contrattuale e solidale della banca

Qualora il funzionario di una banca abbia effettuato un prelievo da un libretto di deposito a risparmio, falsificando la firma del titolare, si configura l’occasionalità necessaria tra il pregiudizio riportato da quest’ultimo e le incombenze affidate all’ausiliario, tanto che può affermarsi la responsabilità contrattuale della banca, la quale è tenuta, in via solidale con il funzionario, a risarcire i danni subiti dal cliente.

Tribunale Benevento sez. II, 16/05/2019, n.849

Apertura di conto corrente sulla base di documento di identità falso

La banca è responsabile, a norma dell’art. 1176 comma 2, c.c., soltanto nel caso in cui al momento dell’apertura del conto corrente non si sia avveduta, in presenza di un falso grossolano agevolmente riconoscibile, della falsità del documento di riconoscimento esibito da un ignoto truffatore per assumere le generalità altrui.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso la responsabilità della banca “in re ipsa” in forza della mera falsità del documento).

Cassazione civile sez. VI, 03/05/2019, n.11607

Pagamento del risarcimento con assegno poi trafugato

Nel caso di trafugamento di un assegno bancario e incasso della provvista in favore di un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario, la sussistenza della responsabilità della banca negoziatrice del titolo in ordine ai danni di conseguenza generatisi non esclude che il danno possa essere, in concreto, imputabile anche al concorso colposo dello stesso danneggiato/creditore, ai sensi dell’art. 1227 c.c..

Cassazione civile sez. I, 11/03/2019, n.6979

Incasso di assegni non trasferibili

In tema di incasso di assegni non trasferibili, ai sensi dell’art. 43, comma 2, legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato- per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo- dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2.

La responsabilità in tali casi ha natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso; si delinea una responsabilità da contatto sociale qualificato, secondo gli artt. 1176 e 2118 c.c., per cui, nel caso di specie, la banca negoziatrice che ha pagato l’assegno non trasferibile a persona diversa dall’effettivo prenditore deve provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, in quanto operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.

Tribunale Vicenza, 28/02/2019, n.492

Illegittima segnalazione in Centrale Rischi

Con riguardo alla segnalazione in Centrale Rischi, deve essere preliminarmente sottolineato che la stessa, normalmente (come nel caso di specie), si verifica nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale fra la banca e il segnalato, con conseguente attrazione dell’eventuale responsabilità della banca all’interno del regime della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ. il danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi però non può essere considerato in re ipsa nell’illegittimità della segnalazione e non è nemmeno sufficiente la prova, da parte del danneggiato, di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari a seguito della segnalazione: il danneggiato deve altresì provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l’impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione.

Tribunale Treviso sez. I, 15/02/2019

Contratti di gestione patrimoniale: responsabilità della banca

In tema di contratti di gestione patrimoniale individuale, in caso di performance negative è esclusa una qualsiasi forma di responsabilità in capo alla Banca, qualora risulti che la stessa abbia analiticamente specificato l’oggetto della linea di gestione prescelta, il suo livello di rischio e il benchmark, al fine di consentire all’investitore tutti gli elementi necessari per effettuare consapevoli scelte di investimento.

Corte appello Milano sez. I, 28/01/2019, n.386

Superamento del limite di finanziabilità

L’art. 38 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual è l’oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell’ambito della previsione di cui all’art.117 del medesimo decreto dovendosi ritenere che la determinazione dell’importo massimo finanziabile sia prevista unicamente nell’interesse della banca finanziatrice – e può dar luogo unicamente alla eventuale irrogazione di sanzioni previste dall’ordinamento bancario, nonché  a responsabilità della banca finanziatrice.

Tribunale Parma, 23/01/2019, n.125

Recesso ingiustificato dalle trattative: responsabilità precontrattuale della banca

In tema di responsabilità precontrattuale dell’istituto bancario per recesso ingiustificato dalle trattative ex art 1337 c.c., è necessario che tra le parti siano in corso trattative, che le stesse siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento nella conclusione del contratto: ne deriva che la semplice manifestazione di disponibilità della banca a valutare la possibilità di accordare il finanziamento richiesto, senza che sia intervenuta però alcuna una modifica delle condizioni per la stipulazione del contratto, e senza che sia avvenuta, come originariamente dovuto, la preventiva estinzione di un finanziamento già acceso, non è condizione idonea a fondare la responsabilità della banca.

Tribunale Parma sez. I, 08/01/2019, n.45



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