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Responsabilità direttore giornale: ultime sentenze

25 Marzo 2021
Responsabilità direttore giornale: ultime sentenze

Mancato o l’inadeguato esercizio del dovere di controllo; verifica delle fonti; normativa sulla stampa; reato di diffamazione a mezzo stampa e danni.

L’inserimento in forma anonima di un articolo dal contenuto diffamatorio esclude la responsabilità del direttore di giornale on-line? Il direttore del giornale è responsabile per la pubblicazione diffamatoria a titolo di colpa o di responsabilità oggettiva? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze.

Pubblicazione integrale di lettera anonima a contenuto diffamatorio

La pubblicazione integrale di una lettera anonima circa il coinvolgimento di una associazione in presunti fenomeni di corruzione in ambito di sanità pubblica, in mancanza di prova in ordine alla verità, anche solo putativa, delle notizie riportate, rende del tutto gratuito e gravemente diffamatorio il commento dell’autore della lettera e fonda la responsabilità per diffamazione a mezzo stampa del direttore responsabile della testata giornalistica telematica, per omesso controllo su tale pubblicazione.

Tribunale Cosenza sez. II, 06/04/2021, n.787

Diffamazione a mezzo stampa: responsabilità del direttore del giornale

La responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa trova fondamento nella sua posizione di preminenza, che si estrinseca nell’obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione. Tali attività non si esauriscono nell’esercizio di un adeguato controllo preventivo, consistente nella scelta oculata di un giornalista idoneo alla redazione di una determinata inchiesta, ma richiede altresì la vigilanza “ex post” sui contenuti e sulle modalità di esposizione, mediante la verifica della verità dei fatti o dell’attendibilità delle fonti, al fine di evitare di esporre un terzo ad un ingiustificato discredito, anche con l’assunzione di iniziative volte ad elidere eventuali profili penalmente rilevanti.

Tribunale Rimini sez. I, 30/12/2020, n.940

Omissione dell’attività di controllo

Il reato di cui all’articolo 57 del Cp configura un’ipotesi di reato proprio, autonoma e strutturalmente caratterizzata dall’omissione dell’attività di controllo del direttore responsabile, al fine di evitare che, attraverso il giornale da lui diretto, venga dolosamente lesa la reputazione di terze persone – contemplata come causa di un evento non voluto – addebitabile al direttore a titolo di colpa, sicché tale reato non può configurarsi ove venga accertato che nessun reato di diffamazione è stato commesso.

Cassazione penale sez. V, 14/11/2019, n.10967

Responsabilità del direttore del giornale per contenuti diffamatori

In tema di diffamazione e responsabilità del direttore di un quotidiano per gli articoli offensivi pubblicati, il riferimento alla percezione del ‘lettore medio’ non deve essere riferito a quello del ‘lettore frettoloso’ dovendo invece valutare se il contesto complessivo della pubblicazione determina un mutamento del significato apparente di una o più frasi altrimenti non diffamatorie.

Cassazione penale sez. V, 14/11/2019, n.10967

Vincolo di subordinazione tra direttore e proprietà editoriale

Ai fini del riconoscimento del vincolo di subordinazione tra direttore e proprietà editoriale, ciò che rileva è che la funzione direttoriale sia esercitata attraverso lo stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione editoriale, cosicché è lavoratore subordinato il direttore di una testata giornalistica ove sia accertato il continuativo esercizio delle responsabilità derivanti dal fatto di essere preposto alla definizione degli orientamenti e degli specifici contenuti del quotidiano o periodico, anche se all’opera redazionale si provveda collettivamente, con gli altri collaboratori della testata.

Tribunale Roma sez. I, 25/06/2019, n.6208

Direttore di periodico e lettera inviata dal lettore 

In tema di responsabilità del direttore di periodico ex art. 57 c.p., nel caso della pubblicazione di una lettera inviata da un lettore o da un opinionista, il direttore è tenuto a esercitare con particolare rigore il controllo finalizzato ad impedire che, con il mezzo della pubblicazione, siano commessi reati, trattandosi di scritti che, diversamente dagli articoli redatti dai giornalisti, non sono filtrati da professionisti tenuti, sotto la propria responsabilità, a verificare le fonti e i contenuti dei propri contributi, nè la colpa per il mancato o l’inadeguato esercizio del dovere di controllo può essere esclusa dalla circostanza che la missiva sia giunta in redazione in ora tarda e nell’imminenza dell’invio alle stampe del giornale, configurandosi in tal caso l’accettazione da parte del direttore del rischio di pubblicare notizie non corrispondenti alla verità.

(Fattispecie relativa alla pubblicazione di una missiva apocrifa, recante false accuse di irregolarità nei confronti dei componenti di una commissione di concorso, nella quale il ricorrente si era limitato a contattare l’autore della missiva al recapito telefonico riportato in calce alla stessa e aveva ritenuto verosimili i fatti ivi rappresentati, per il solo fatto che l’interlocutore si era, peraltro falsamente, accreditato come figlio di un suo collega e amico).

Cassazione penale sez. V, 29/11/2018, n.8180

Giornale telematico e responsabilità penale del direttore

Il giornale telematico – a differenza dei diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero: forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook – soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea e rientra, dunque, nella nozione di “stampa” di cui all’articolo 1 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, con la conseguente configurabilità della responsabilità ex articolo 57 del codice penale ai direttori della testata telematica (da queste premesse, la Corte, nel ribadire che il giornale telematico non può sottrarsi alle garanzie e alle responsabilità previste dalla normativa sulla stampa, ha ritenuto che potesse ravvisarsi la responsabilità del direttore responsabile per il reato di omesso controllo ex articolo 57 del codice penale).

Cassazione penale sez. V, 23/10/2018, n.1275

Articolo dal contenuto diffamatorio

Non può essere invocata, come causa di esclusione della responsabilità, ex art. 57, c.p., del direttore responsabile di una testata giornalistica on-line, la circostanza che l’articolo contenente espressioni diffamatorie sia stato “postato” in  forma anonima, quando l’articolo, lungi dall’essere un commento “ab externo” di un lettore, si presenti come contenuto redazionale, sia pure inserito non firmato dal suo autore, all’interno della pubblicazione telematica. Tale modalità di inserimento nel corpo della testata lascia  presumere, infatti, la possibilità da parte del direttore responsabile di operare un controllo preventivo sul contenuto del giornale.

Cassazione penale sez. V, 11/12/2017, n.13398

Reato di omesso controllo del direttore di una testata giornalistica on line

È configurabile, a carico del direttore responsabile di una testata giornalistica on line, la responsabilità per il reato di omesso controllo, in relazione a un articolo contenente espressioni diffamatorie che, sia pure non firmato dal suo autore, si presenti come contenuto redazionale all’interno della pubblicazione telematica e permanga nel sito per un lungo tempo (nella specie, o giudici di merito avevano accertato che l’imputato era anche amministratore del sito dove veniva pubblicato il giornale).

Cassazione penale sez. V, 11/12/2017, n.13398

E’ responsabile il direttore che non controlla le lettere dei lettori pubblicate sul suo giornale?

Il direttore che non controlla il contenuto delle lettere dei lettori pubblicate sul suo giornale risponde del reato di diffamazione a mezzo stampa per omesso controllo (la S.C. ha confermato la responsabilità del direttore di un quotidiano sul quale era stata pubblicata una lettera di un lettore del giornale che definiva un magistrato “Pm d’assalto” e alcuni soggetti coinvolti nella vicenda come “scrocconi e faccendieri”).

Cassazione penale sez. V, 31/01/2017, n.11087

Pubblicazione diffamatoria: responsabilità

In tema di diffamazione, la responsabilità del direttore responsabile, che, con la sua condotta omissiva, abbia determinato una pubblicazione criminosa, scaturisce, a titolo di colpa e non oggettivamente, dalla violazione dell’obbligo giuridico di impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, onde è imposto uno specifico onere di motivazione in ordine all’effettiva rimproverabilità in concreto del mancato impedimento dell’evento del reato allo stesso addebitato secondo le ordinarie regole di valutazione della colpa. In tal senso il giudice ha l’obbligo di spiegare le ragioni per cui ha ritenuto inidoneo il controllo esercitato dall’agente avendo riguardo al contenuto dell’articolo pubblicato e al comportamento del suo autore.

Cassazione penale sez. V, 24/11/2016, n.4672

Diffamazione a mezzo stampa: direttore editoriale e direttore responsabile

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il direttore responsabile, assumendo la paternità di ciò che viene pubblicato, si pone, ex art. 57 cod. pen., in una posizione di garanzia, in virtù dell’obbligo di controllo diretto ad impedire che, con la pubblicazione, siano commessi reati, mentre il direttore editoriale detta le linee di impostazione programmatica e politica del quotidiano – in rappresentanza dell’azienda editrice del giornale – successivamente elaborate e realizzate dal direttore responsabile, senza, tuttavia, condividerne la responsabilità di cui all’art. 57 cod. pen., prevista espressamente solo per il direttore responsabile.

Ne deriva che un’estensione al direttore editoriale dei doveri di controllo e di siffatta responsabilità comporterebbe l’applicazione dell’analogia in “malam partem”, vietata dalla legge penale.

Cassazione penale sez. V, 02/05/2016, n.42309

Reati commessi col mezzo della stampa

La responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa trova fondamento nella sua posizione di preminenza, che si estrinseca nell’obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione.

Tali attività non si esauriscono nell’esercizio di un adeguato controllo preventivo, consistente nella scelta oculata di un giornalista idoneo alla redazione di una determinata inchiesta, ma richiede altresì la vigilanza “ex post” sui contenuti e sulle modalità di esposizione, mediante la verifica della verità dei fatti o dell’attendibilità delle fonti, al fine di evitare di esporre un terzo ad un ingiustificato discredito, anche con l’assunzione di iniziative volte ad elidere eventuali profili penalmente rilevanti.

Cassazione civile sez. III, 12/05/2014, n.10252

Diffamazione a mezzo stampa e riparazione pecuniaria

In tema di diffamazione con il mezzo della stampa la persona offesa può chiedere anche al direttore del giornale, ritenuto responsabile del delitto di omesso controllo, ai sensi dell’art. 57 c.p., la riparazione pecuniaria di cui all’art. 12 l. n. 47 del 1948, in quanto a detta riparazione è tenuto non solo l’autore dello scritto diffamatorio, ma chiunque abbia contribuito a cagionare l’evento tipico del reato, sia in concorso sia per avere omesso di impedire l’evento; va rilevato, infatti, che l’art. 12 l. n. 47 del 1948 non contiene alcuna limitazione di natura soggettiva e che la somma è determinata in relazione alla gravità dell’offesa e alla diffusione dello stampato, elementi che sono addebitabili sia al giornalista sia al direttore.

Cassazione penale sez. V, 06/12/2012, n.17348

Uso di uno pseudonimo

Nel caso di uso di pseudonimo, una simile sostituzione nominativa non ha in genere diretta rilevanza penale, ma la può acquisire, nella diffamazione a mezzo stampa, nei confronti della posizione del direttore responsabile, direttore editoriale, dell’editore ove l’alias sia utilizzato dall’autore per sottrarsi alle negative conseguenze della ideazione e diffusione di fatti non veri e delle correlate valutazioni, ingiustificatamente offensive.

La pubblicazione di un articolo senza nome, e quindi senza l’indicazione della persona che si assume professionalmente la responsabilità delle notizie e delle valutazioni in esso contenute, comporta l’attribuzione dell’articolo al direttore responsabile, per la sua consapevole condotta volta a diffondere lo scritto diffamatorio.

Cassazione penale sez. V, 26/09/2012, n.41249

Pezzo non firmato

Sussiste la responsabilità del direttore di un quotidiano, ex art. 57 c.p. in relazione all’art. 595 c.p., che pubblichi una notizia diffamatoria contenuta in un breve pezzo non firmato (cosiddetta “brevina” in linguaggio giornalistico), in quanto il direttore di un organo di stampa è titolare di una posizione di garanzia preordinata alla tutela dell’interesse diffuso, prevenendo la lesione dell’altrui reputazione e garantendo l’aderenza alla verità storica; né, a tal fine, rileva la circostanza della brevità del pezzo, in quanto la carenza di una firma dell’informazione induce a supporre un diretto e più stringente controllo al riguardo, divenendo immediato il titolo di coinvolgimento del preposto al giornale verso i destinatari di eventuali resoconti diffamatori.

Cassazione penale sez. V, 22/02/2012, n.15004



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