Le ultime sentenze su: ricorso per revocazione; pendenza del giudizio per revocazione; inammissibilità del ricorso per revocazione; fissazione della trattazione di un ricorso per revocazione in udienza pubblica; ricorso per revocazione avverso l’ordinanza di rigetto dell’opposizione al decreto di perenzione.
Indice
- 1 Interpretazione dei documenti di causa
- 2 Accoglimento di un ricorso per revocazione
- 3 Errore di fatto revocatorio
- 4 Rilevabilità dell’errore
- 5 Valutazioni del giudice su questioni processuali oggettive
- 6 Ricorso per revocazione per erronea identificazione degli atti
- 7 Accoglimento del ricorso per revocazione
- 8 L’errore di fatto idoneo a legittimare un ricorso per revocazione
- 9 L’errata percezione del giudice
- 10 Ritrovamento di nuovi documenti
- 11 Errore di fatto e impugnazione per revocazione
- 12 Quando è inammissibile il ricorso per revocazione?
- 13 Sentenze impugnabili per revocazione
- 14 Ordinanza di rigetto dell’opposizione al decreto di perenzione
- 15 Ricorso per revocazione: quando è inammissibile?
- 16 Rapporto tra ricorso per revocazione e ricorso per Cassazione
- 17 Errore di fatto revocatorio e rilevabilità
- 18 Pendenza del ricorso per revocazione: influisce sul ricorso per Cassazione?
- 19 Ricorso per revocazione: quando è irricevibile?
- 20 Ricorso per revocazione: pagamento contributo unificato
- 21 Irregolarità formali di un provvedimento amministrativo: costituiscono errore formale?
- 22 Ricorso per revocazione in udienza pubblica
Interpretazione dei documenti di causa
La lettura e l’interpretazione dei documenti di causa appartiene all’insindacabile valutazione del giudice e non può essere considerata un errore di fatto perché ciò significherebbe trasformare lo strumento revocatorio in un inammissibile terzo grado di giudizio.
Consiglio di Stato sez. V, 14/01/2022, n.262
Accoglimento di un ricorso per revocazione
In tema di ricorso per revocazione, purché vi sia accoglimento di un ricorso per revocazione, occorre ricostruire il contenuto precettivo della sentenza revocanda, non limitandosi ad una lettura atomistica dei singoli passaggi in cui si articola il relativo impianto motivazionale.
Consiglio di Stato sez. VI, 03/01/2022, n.12
Errore di fatto revocatorio
E’ inammissibile per difetto di interesse il ricorso per revocazione se l’errore in cui sarebbe incorso il giudice è contenuto in un obiter dictum, non essenziale ai fini della decisione resa in dispositivo, in quanto quand’anche fosse confermata la sussistenza del dedotto errore revocatorio, ciò non potrebbe condurre a una riforma della sentenza in senso favorevole al ricorrente, attenendo ad un profilo non rilevante ai fini della decisione.
Consiglio di Stato sez. III, 15/12/2021, n.8377
Rilevabilità dell’errore
Nel ricorso per revocazione, l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità; lo stesso, è configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale.
Consiglio di Stato sez. III, 11/06/2021, n.4505
Valutazioni del giudice su questioni processuali oggettive
L’errore di fatto idoneo a fondare un ricorso per revocazione deve riguardare un punto non espressamente controverso della causa; lo stesso non deve in nessun modo coinvolgere l’attività valutativa del giudice in rapporto a situazioni processuali ugualmente percepite nella loro oggettività.
Consiglio di Stato sez. IV, 11/06/2021, n.4493
Ricorso per revocazione per erronea identificazione degli atti
È inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso l’ordinanza con cui la Corte di cassazione, dopo avere esattamente identificato nella loro materialità alcuni atti come decreti adottati dal Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, ne abbia poi riconosciuto, in via interpretativa, il valore normativo (e non già meramente amministrativo) qualificandoli come attuativi della potestà spettante all’intero Consiglio di Presidenza di disciplinare con proprie delibere, in base al regolamento dell’assemblea, i compiti di vigilanza dei presidenti dei gruppi consiliari sull’utilizzo dei contributi, trattandosi, in tesi, non già di errore percettivo sull’identificazione degli atti, ma di attività di interpretazione e valutazione degli stessi, tra l’altro conforme quella già in precedenza compiuta in relazione ai medesimi decreti.
Cassazione civile sez. un., 18/02/2021, n.4367
Accoglimento del ricorso per revocazione
Ai fini dell’accoglimento del ricorso per revocazione, l’errore deve essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e tanto al fine di evitare che il mezzo impugnazione in esame si trasformi in una forma di gravame.
Consiglio di Stato sez. III, 09/02/2021, n.1227
L’errore di fatto idoneo a legittimare un ricorso per revocazione
Ai sensi della normativa di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 104/2010, l’errore di fatto idoneo a legittimare un ricorso per revocazione non riguarda l’attività di ragionamento, di apprezzamento, di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, bensì risulta configurabile nell’attività preliminare del giudice stesso relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo.
Consiglio di Stato sez. V, 28/01/2021, n.839
L’errata percezione del giudice
Ai fini dell’ammissibilità di un ricorso per revocazione, l’errata percezione del giudice deve aver rivestito un ruolo determinante rispetto alla decisione ed essere in rapporto di causalità tra l’erronea supposizione e la pronuncia stessa.
Consiglio di Stato sez. V, 27/01/2021, n.805
Ritrovamento di nuovi documenti
È inammissibile il ricorso per revocazione proposto a seguito del ritrovamento di nuovi documenti o della scoperta della falsità di quelli già posseduti se non è indicato il giorno della scoperta, decorrendo da questo il termine per l’impugnazione. Il ricorrente che deduce la scoperta sopravvenuta di documenti decisivi ha inoltre l’onere di provare l’impossibilità di produrre in giudizio tale prova per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario.
Al riguardo, non è sufficiente un generico accenno al rinvenimento dei documenti dopo la sentenza, ma è altresì necessario indicare quali indagini siano state esperite per il ritrovamento, al fine di consentire la valutazione della diligenza con la quale esse siano state compiute e, quindi, l’accertamento dell’assenza di colpa in cui si concreta il concetto di forza maggiore di cui all’art. 395 n. 3, c.p.c..
Consiglio di Stato sez. VI, 20/03/2020, n.1989
Errore di fatto e impugnazione per revocazione
Il ricorso per revocazione è inammissibile laddove non si è in presenza di errore revocatorio di cui all’art. 395 n.4 c.p.c. ma dì una decisione dei Giudici di appello ritenuta erronea dal contribuente e, in quanto tale, ricorribile soltanto per Cassazione.
Invero, l’errore di fatto, che legittima l’impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obiettivamente e immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi.
Comm. trib. reg. Napoli, (Campania) sez. XIV, 11/06/2019, n.5198
Quando è inammissibile il ricorso per revocazione?
In presenza di un ricorso scritto con prosa indubbiamente contorta e difficile da decifrare, il Giudice deve tentare di dare un significato al ricorso stesso, pertanto, ove vengano denunciati vizi di contraddittorietà della sentenza e vizi nell’applicazione delle norme di principio, quindi non viene denunciato un vizio revocatorio ma piuttosto vizi della motivazione della sentenza, contro gli stessi non è ammesso il ricorso in revocazione bensì il ricorso al giudice di legittimità.
Comm. trib. reg. Cagliari, (Sardegna) sez. V, 13/05/2019, n.295
Sentenze impugnabili per revocazione
Non è prevista invece la possibilità di impugnare per revocazione nel caso di cui al n. 4 dell’art. 396 c.p.c., ovvero per errore di fatto, qualora siano scaduti i termini per proporre appello (tale ipotesi è quella che ricorre nel caso di specie e che pertanto conferma l’inammissibilità del ricorso per revocazione proposto).
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 09/04/2019, n.785
Ordinanza di rigetto dell’opposizione al decreto di perenzione
Il ricorso per revocazione avverso l’ordinanza di rigetto della opposizione al decreto di perenzione è ammissibile, a condizione che si ritenga che essa abbia natura decisoria, ciò in quanto, anche se l’art. 395 c.p.c. limita tale rimedio alle sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, dal sistema (in particolare, dall’art. 656 c.p.c., in tema di decreto ingiuntivo non opposto, e dall’art. 831 c.p.c., in tema di sentenza arbitrale), deve dedursi la generalità del suddetto mezzo di impugnazione a critica vincolata avverso le decisioni che hanno sostanzialmente natura di sentenza.
Consiglio di Stato sez. IV, 21/03/2019, n.1872
Ricorso per revocazione: quando è inammissibile?
Il ricorso per revocazione deve ritenersi inammissibile qualora il fatto sul quale si pretende di fondare l’errore revocatorio, in realtà, sia stato proprio il punto decisivo sul quale il Collegio ha fondato la propria decisione.
Consiglio di Stato sez. V, 13/02/2019, n.1028
Rapporto tra ricorso per revocazione e ricorso per Cassazione
In tema di rapporti tra ricorso per revocazione e ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza del Consiglio di Stato, la prevalenza del primo rimedio sul secondo si riferisce soltanto al caso della contemporanea pendenza dell’uno e dell’altro rimedio davanti alla Corte di legittimità, ovvero quando sia stato proposto ricorso per cassazione anche contro la sentenza che ha deciso la revocazione; in caso contrario, i due mezzi sono reciprocamente indipendenti, e proseguono paralleli. tenuto conto del carattere eccezionale della potestà attribuita al giudice del primo ricorso di sospendere il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo giudizio come previsto dall’art. 398, ultimo co., c.p.c.
Cassazione civile sez. un., 17/12/2018, n.32619
Errore di fatto revocatorio e rilevabilità
Nel ricorso per revocazione, l’errore di fatto ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ., è caratterizzato dall’immediata e semplice rilevabilità, senza che sia necessario ricorrere alle diffuse argomentazioni logiche, proprie del ragionamento giuridico.
Consiglio di Stato sez. V, 11/12/2018, n.6995
Pendenza del ricorso per revocazione: influisce sul ricorso per Cassazione?
La pendenza del ricorso per revocazione non costituisce motivo di improcedibilità del ricorso per cassazione, né, ove già iniziato, sospende il relativo giudizio, salvo che la sospensione venga disposta, su istanza del ricorrente, dal giudice “a quo”, ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c.
Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, n.31920
Ricorso per revocazione: quando è irricevibile?
Il ricorso per revocazione è irricevibile qualora venga notificato oltre il termine breve dimezzato di trenta giorni, risultante dal combinato disposto degli artt. 92, co. 2, 119, co. 2, 120, co. 3 e 11 del D.Lgs. 104/2010, dovendo tale termine decorrere dal giorno in cui viene recuperato il documento che risulta decisivo rispetto alla pronuncia impugnata.
Consiglio di Stato sez. III, 29/11/2018, n.6800
Ricorso per revocazione: pagamento contributo unificato
Il ricorso per revocazione non ha natura amministrativa ma giurisdizionale. Esso, pertanto è soggetto, a differenza del procedimento di correzione materiale, esente secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 18 marzo 2003, al pagamento del contributo unificato ( ed al cd. “raddoppio” in caso di soccombenza).
Cassazione civile sez. VI, 02/10/2018, n.23914
Irregolarità formali di un provvedimento amministrativo: costituiscono errore formale?
Ai fini della proposizione del ricorso per revocazione, le irregolarità formali di un provvedimento amministrativo, come la mancanza di indicazione dei rimedi impugnatori, del termine e dell’organo cui proporli, non costituiscono errore scusabile.
Consiglio di Stato sez. III, 14/06/2018, n.3683
Ricorso per revocazione in udienza pubblica
L’avvenuta fissazione della trattazione di un ricorso per revocazione in udienza pubblica, anziché, come prescritto dall’art. 391 bis c.p.c., in camera di consiglio, è pienamente legittima, in quanto non determina alcun pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti, considerato che l’udienza pubblica rappresenta, anche nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, lo strumento di massima garanzia di tali diritti, consentendo ai titolari di questi di esporre compiutamente i propri assunti; in tal caso, ove il ricorso sia ammissibile e fondato non occorre il rinvio all’udienza pubblica per la fase rescissoria, potendo nella stessa udienza decidersi il ricorso per revocazione ed eventualmente – in caso di suo accoglimento – anche il ricorso in precedenza deciso con la pronunzia oggetto di revocazione.
Cassazione civile sez. lav., 05/06/2018, n.14400