Tenda parasole: serve l’autorizzazione?


Coperture: permesso di costruire e autorizzazione del condominio. Cosa dice la legge.
Vuoi installare una tenda parasole fuori dalla tua terrazza o dal negozio al piano terra. Si tratta di una copertura facilmente rimovibile e retrattile, che si posa su una struttura in alluminio. Sotto di essa potrai ripararti dal sole e posizionare anche qualche sedia. Ti chiedi, però, quali siano gli adempimenti burocratici da adottare per essere in regola con la normativa statale e comunale. In buona sostanza, il tuo dubbio è se per installare una tenda parasole serve l’autorizzazione. La questione è stata decisa proprio di recente dal Tar Campania [1]. Ecco qual è la sintesi di questa interessante decisione.
Indice
Serve l’autorizzazione per le coperture?
Abbiamo già visto che, per le cosiddette pergotende, non è necessario il permesso di costruire, né bisogna presentare la Scia. Si tratta di attività di edilizia libera.
Le tettoie, invece, dipendono prevalentemente dalle dimensioni: in linea di massima è sempre necessario il titolo edilizio, salvo che la dimensione della copertura sia talmente modesta da non creare spazio “vivibile” (si pensi alla copertura sopra la porta di casa, sufficiente appena a ripararsi la testa dalla pioggia mentre si cercano le chiavi nella borsa).
Quanto al gazebo, esso non richiede l’autorizzazione solo se installato per un periodo di tempo limitato, ad esempio in occasione di un ricevimento, di una festa, di uno stand. Quando, invece, l’opera è “definitiva” esso necessita del permesso di costruire comunale.
Tende da sole: ci vuole l’autorizzazione?
Secondo la sentenza in commento, la tenda da sole rientra nella attività di edilizia libera indicata nel glossario post decreto Scia 2 quando l’opera è costituita da una protezione retrattile finalizzata alla protezione dagli agenti atmosferici. Difatti, l’intelaiatura di alluminio non costituisce «nuova costruzione» e non richiede “titolo edilizio”. In buona sostanza, per installare una tenda da sole non c’è bisogno di chiedere autorizzazioni al Comune.
La tenda da sole, quindi, segue la stessa regola della pergotenda.
La pergotenda viene indicata come attività di edilizia libera nel glossario ad hoc pubblicato dopo la liberalizzazione introdotta nel 2016 [2].
L’intervento – chiarisce il Tar Campania – non può essere considerato una nuova costruzione se l’opera principale è costituita da una superficie in materiale plastico che serve a proteggere l’immobile da pioggia, vento, neve, sole e altre intemperie climatiche, mentre l’intelaiatura in alluminio anodizzato costituisce un mero accessorio.
È vero: la pergotenda non soddisfa esigenze precarie; è cioè un’opera definitiva, ma di piccolo conto. Non c’è bisogno, quindi, di permesso di costruire proprio per via delle caratteristiche di costruzione e della funzione che essa svolge.
La tenda da sole non realizza, infatti, una copertura e una chiusura perimetrale fissa, stabile e permanente: la tenda è retrattile. Dunque, manca uno spazio stabilmente chiuso che crea nuovo volume o superficie. L’intelaiatura, dal canto suo, rappresenta soltanto un sostegno alla struttura che consente una migliore fruizione dello spazio esterno.
Insomma, non si può parlare di un nuovo organismo edilizio, anche se per ipotesi la tenda restasse sempre aperta o sempre chiusa.
Tenda da sole: autorizzazione del condominio
Su un diverso piano vanno considerate, invece, le questioni condominiali. Difatti, se l’immobile si inserisce in un edificio con più condomini, è necessario innanzitutto verificare se il regolamento prescrive determinati colori e/o materiali, dovendosi in tal caso conformare a tali prescrizioni. Diversamente, ci sarà comunque necessità di non violare il cosiddetto «decoro architettonico» ossia l’estetica della facciata. Il che significa mantenere omogeneità con i colori dell’edificio e/o delle tende già in precedenza installate dagli altri condomini.
La Cassazione ha, però, spiegato che, laddove l’estetica sia stata già pregiudicata da precedenti interventi, il nuovo intervento non può considerarsi illegittimo seppur contrastante con il decoro architettonico. Quindi, se altri condomini hanno in precedenza montato tende di colore diverso si è autorizzati a fare altrettanto, senza possibilità di subire divieti dall’assemblea o dall’amministratore.
note
[1] Tar Campania, sez. Salerno, sent. n. 1125/19.
[2] D. lgs. n. 222/16
L,amministratore mi contesta la installazione della tenda da sole che è conforme ai colori di altra posta dalla parte opposta del condominio. Dalla mia parte sono il solo ad averla installata. Secondo lui dice che che sono passibile di sanzioni perché occorreva chiedere autorizzazione al comune di Torino. Gradirei un vs parere. Grazie. P.s. La tenda dalla parte opposta alla mia è leggermente diversa perché la ditta che la ha fornita è fallita. I colori sono comunque uguali a quella da me installata. Saluti.