Leggi le ultime sentenze su: notificazione alla residenza, dimora, domicilio; assenza del destinatario; persone possibili consegnatarie della copia dell’atto da notificare; consegna al vicino di casa; nullità della notificazione; consegna dei plichi raccomandati; qualifica di persona di famiglia o addetta alla casa.
E’ valida la notifica del precetto alla vicina di casa, a meno che non ci sia la prova dell’occasionale presenza del consegnatario. La mancata prova della notifica delle cartelle rende illegittime le intimazioni di pagamento.
Indice
- 1 E’ valida la notifica del precetto alla vicina di casa?
- 2 Notifica dell’atto impositivo al vicino di casa
- 3 Mancata prova della notifica delle cartelle
- 4 Notifica nelle mani del vicino di casa
- 5 Notifica a mezzo posta dell’atto impositivo
- 6 Notifica degli atti tributari
- 7 Notificazione a mezzo posta
- 8 Notificazione e “persone di famiglia”
- 9 Notifica al portiere o al vicino di casa
- 10 Notifica dell’avviso di accertamento: nullità
- 11 Rifiuto di ricevere copia dell’atto
E’ valida la notifica del precetto alla vicina di casa?
In tema di notificazioni ex art. 139 c.p.c. la qualità del vicino di casa si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni prese dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombe sul destinatario l’onere di fornire prova contraria che contesti il rapporto con il consegnatario.
Cassazione civile sez. lav., 05/04/2018, n.8418
Notifica dell’atto impositivo al vicino di casa
La notifica dell’atto impositivo eseguita dall’ufficio finanziario nelle mani di persona vicina di casa, in luogo del soggetto destinatario dell’atto, è valida. Quest’ultimo, se intende contestare la notifica, deve fornire la prova contraria ed, in particolare, l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario dell’atto ossia l’occasionalità della presenza dello stesso.
Cassazione civile sez. trib., 28/03/2018, n.7638
Mancata prova della notifica delle cartelle
Sono illegittime le intimazioni di pagamento notificate dall’Agente della Riscossione, qualora non venga fornita prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali, tramite la produzione della raccomandata informativa di cui al comma quarto dell’art. 139 c.p.c., nel caso in cui le stesse siano state consegnate al portiere dello stabile o al vicino di casa.
Comm. trib. reg. Roma, (Lazio), 20/02/2017, n.4265
Notifica nelle mani del vicino di casa
In caso di notifica nelle mani del portiere o, come nella specie, del vicino di casa, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, ai sensi dell’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma, secondo la successione preferenziale ivi tassativamente stabilita; tale omissione, peraltro, determina la nullità, e non l’inesistenza, della notificazione quando la relazione dell’ufficiale giudiziario ne sia priva.
Cassazione civile sez. trib., 27/09/2013, n.22151
Notifica a mezzo posta dell’atto impositivo
In caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo direttamente dall’ufficio finanziario o dal Concessionario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati ai sensi dell’art.26 D.P.R. n.602 del 1973.
In caso di notificazione ai sensi dell’art.139 comma 2 c.p.c. la qualità di persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dal notificatore nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire prova contraria e in particolare l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, per tale forma di notificazione non è peraltro necessario l’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell’avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art.139, in caso di consegna al portiere o vicino di casa.
Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. IX, 17/06/2019, n.2603
Notifica degli atti tributari
È valida la notifica dell’avviso di rettifica effettuata presso il vicino di casa del rappresentate legale della società. Infatti, quando la consegna non è possibile presso la sede della persona giuridica, l’atto impositivo che indica la persona fisica che rappresenta l’ente può essere notificato a mani proprie del legale rappresentante o presso la sua residenza (nella specie, quest’ultima coincideva con la sede sociale dell’azienda), sicché quando mancano il destinatario dell’atto, una persona di famiglia o addetta alla casa oppure il portiere dello stabile la consegna può avvenire a un vicino di casa che accetti di riceverla ex art. 139, comma 3, c.p.c.
Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, n.4410
Notificazione a mezzo posta
In tema di notifica a mezzo posta, le norme sui soggetti ai quali il piego postale può essere consegnato (art. 7 ed 8 l. 20 novembre 1982 n. 890), in ragione della loro natura casistica, hanno natura speciale rispetto a quelle del codice di procedura civile ed il grado di specificazione con cui si individuano i soggetti ai quali l’atto può consegnarsi in vece del destinatario è tale da escludere che si possa ravvisare una eadem ratio per aggiungere ad essi altri soggetti, sia pure sulla base delle norme sulle notifiche eseguite direttamente dall’ufficiale giudiziario.
Non è, pertanto, possibile l’estensione analogica dell’art. 139, comma 3, c.p.c., che consente la consegna del piego al vicino di casa, anche per l’incidenza di tale estensione sul mutamento del luogo di consegna del plico, in quanto la norma non allude al rinvenimento del vicino nei luoghi indicati nel comma 1 (ipotesi cui, invece, si riferisce il comma 2 per soggetti diversi), bensì ad una consegna al di fuori di tali luoghi.
Cassazione civile sez. III, 26/05/2008, n.13580
Notificazione e “persone di famiglia”
In tema di notificazioni, l’espressione “persona di famiglia” adoperata nell’art. 139 c.p.c. e nell’art. 7 della l. 20 novembre 1982 n. 890, recante norme in materia di notificazioni a mezzo posta, dovendo essere interpretata in relazione al quadro generale del sistema, nel quale fra le persone cui può consegnarsi copia dell’atto da notificare si è previsto persino il vicino di casa che accetti di riceverla, va intesa in senso relativamente ampio sì da ricomprendervi anche i familiari la cui presenza in casa non abbia carattere del tutto occasionale, restando a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare la mera occasionalità di tale presenza, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche circa la residenza del familiare quando, non essendo di epoca massima alla data della notifica, non forniscano elementi idonei sulla situazione di fatto sussistente a quella data.
Cassazione civile sez. II, 19/01/1995, n.615
Notifica al portiere o al vicino di casa
In caso di notificazione di un atto a mani di persona di famiglia e addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di cui all’art. 139, comma 1, c.p.c., non è necessario l’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario della avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, prevista dal comma 4 del menzionato articolo solo in caso si notifica al portiere o al vicino di casa; peraltro la qualità di persona di famiglia o di addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, ma contro tale presunzione semplice è ammessa la prova contraria da parte del destinatario.
Cassazione civile sez. I, 24/07/1992, n.8920
Notifica dell’avviso di accertamento: nullità
È nulla la notifica dell’avviso di accertamento effettuata, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. mediante affissione nell’albo del comune, quando risulti che il messo notificatore non abbia proceduto agli adempimenti prescritti dai precedenti art. 139 e 140 c.p.c. e dell’art. 60 lett. e) d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (tentativo di consegna a familiari del destinatario, al portiere o al vicino di casa, indagini anagrafiche).
Comm. trib. centr. sez. XV, 17/10/1987, n.7331
Rifiuto di ricevere copia dell’atto
A norma dell’art. 138, comma 2, c.p.c., il rifiuto di ricevere la copia dell’atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l’identificazione dell’autore del rifiuto con il destinatario dell’atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l’accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e, a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell’atto.
Cassazione civile sez. VI, 19/04/2018, n.9779