Polizza assicurazione sulla vita: ultime sentenze


Sottoscrizione della polizza; natura del contratto; condizioni di salute dell’assicurato; rispetto delle regole di leale comportamento dell’impresa emittente, dell’intermediario e del promotore; rischio dell’assicurato.
Indice
Assicurazione vita a favore degli eredi legittimi
La Suprema Corte si esprime in tema di assicurazione sulla vita a favore di terzo, nel caso specifico in cui lo stipulante abbia individuato quali beneficiari della polizza i propri “eredi legittimi”.
La presenza di detta clausola interna al contratto di assicurazione, determina che l’indennizzo dovrà essere suddiviso in parti uguali fra coloro che al momento della morte del contraente rivestiranno la qualità astratta di eredi legittimi e non dovrà essere ripartito in ragione delle quote di spettanza dei beni caduti in successione.
Cassazione civile sez. un., 30/04/2021, n.11421
Revoca della designazione del beneficiario
In materia di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, l’art. 1921 c.c. prevede che la revoca della designazione del beneficiario non può farsi dagli eredi dopo la morte del contraente. La ratio sottesa alla norma è evidente che sia quella di preservare le scelte contrattuali compiute dal contraente originario, il quale, mosso da una finalità di tipo assistenziale, abbia inteso garantire condizioni di vita dignitose ad un terzo, mediante la stipulazione di una polizza vita a favore dello stesso (a prescindere dalla circostanza che tale terzo beneficiario sia, poi, quello inizialmente designato, oppure un soggetto successivamente nominato – sempre, però, dall’originario stipulante – in seguito alla revoca del primo).
In virtù di ciò, nel caso di mancato esercizio del potere di revoca ex art. 1921 c.c. da parte del contraente originario, deve ritenersi che la morte dello stesso cristallizzi definitivamente ed irrevocabilmente l’iniziale designazione del beneficiario e, dunque, il diritto di credito sussistente in capo a quest’ultimo nei confronti della compagnia assicurativa.
Corte appello Lecce sez. I, 10/03/2021, n.283
Assicurazione sulla vita a favore di terzo
Nel contratto di assicurazione sulla vita, il beneficiario designato acquista, ex art. 1920 c.c., comma 3, un “diritto proprio” (ai vantaggi dell’assicurazione) di natura contrattuale che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante. Ciò significa che la designazione di terzi beneficiari, mediante il riferimento agli eredi legittimi o testamentari, non equivale ad assoggettare il rapporto contrattuale alla disciplina codicistica in materia di successioni, trattandosi di una mera indicazione del criterio per l’individuazione dei beneficiari medesimi, in funzione dalla loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto. Tanto precisato, va evidenziato che, anche se il diritto acquisito dai beneficiari indicati nel contratto è un diritto proprio ed autonomo, non trasmesso iure hereditario, tuttavia le norme in materia di successione hanno un rilievo preliminare nella verifica dell’esistenza di eredi legittimi, quindi, nell’individuazione dei soggetti indicati in polizza quali beneficiari (soggetti che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all’eredità, senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi.
Corte appello L’Aquila sez. I, 17/06/2020, n.837
Polizza assicurativa sulla vita: natura
In tema di polizza assicurativa sulla vita, la polizza non è nulla per mancanza di causa concreta se non garantisce alla scadenza il rimborso del capitale assicurato, qualora risulti che la stessa parte attrice abbia riconosciuto la natura prevalentemente finanziaria delle polizze.
Tribunale Milano sez. VI, 07/04/2020, n.2274
Assicurazione sulla vita: prescrizione
In materia di contratti di assicurazione la prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato e, cioè, dal momento del verificarsi del fatto (o del decesso del contraente nel caso di assicurazioni sulla vita) ovvero, quando le parti abbiano previsto una proceduta arbitrale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusone di tale procedura, salvo che l’assicuratore abbia contestato l’operatività della garanzia. Ne consegue che, in assenza di previsioni legali o contrattuali che impongano l’adozione di procedure conciliative, in tema di contratti di assicurazione sulla vita decorre dal momento dell’avveramento del rischio assicurato (morte del contraente/assicurato), con la conseguenza che al primo atto interruttivo devono seguirne ulteriori, prima del decorso del periodo prescrizionale, anche nel caso in cui successivamente alla prima richiesta abbia avuto inizio un’istruttoria interna da parte dell’assicurazione, anche ove estrinsecatasi in comunicazioni ai beneficiari della prestazione assicurativa.
Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, n.19112
Polizze unit linked: l’interpretazione del contratto
In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell’entrata in vigore della legge 262/2005 e del d.lg. n. 303 del 2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall’assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi d’investimento interni o esterni all’assicuratore che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell’evento in esso dedotto, l’assicuratore sarà tenuto a corrispondere all’assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di stabilire se l’impresa emittente, l’intermediario e il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall’art. 1337 c.c., deve Interpretare il contratto, e tale Interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente a oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore) oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all’assicurato).
Cassazione civile sez. III, 15/11/2019, n.29712
Designazione e revoca dei beneficiari della polizza
In tema di assicurazioni, ai sensi del disposto di cui all’art 1921 c.c. il contraente delle polizze può, prima dell’evento morte revocare la designazione dei beneficiari della polizza, ma ciò deve avvenire con le forme con le quali può essere fatta la designazione a norma dell’articolo 1920 c.c..
Sul punto il disposto di cui all’art 1921 c.c. dispone che la designazione può avvenire contestualmente alla sottoscrizione della polizza, o con dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
Tribunale Milano sez. VI, 19/11/2019, n.10639
Assicurazione sulla vita: controllo del giudice
In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell’entrata in vigore della l. n. 262 del 2005 e del d.lgs. n. 303 del 2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall’assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi di investimento interni o esterni all’assicuratore e che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell’evento in esso dedotto, l’assicuratore sarà tenuto a corrispondere all’assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare in quel momento (polizze denominate “unit linked”), il giudice di merito, al fine di stabilire se l’impresa emittente, l’intermediario e il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall’art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del “nomen iuris” attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore) oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di “performance” sia per intero addossato all’assicurato).
Cassazione civile sez. III, 05/03/2019, n.6319
Stipulazione della polizza vita: reticenza dell’assicurato
Per valutare la correttezza del comportamento assunto dall’assicurato in rapporto agli obblighi informativi cui era tenuto nello stipulare la polizza “vita”, il giudice deve porre la sua attenzione sugli elementi denotanti le condizioni di salute, presenti al tempo della sottoscrizione della polizza, già noti o conoscibili da parte dell’assicurato in base a un criterio di ordinaria di diligenza, senza tener conto di quanto accaduto ex post se non in termini di ulteriore elemento di riscontro circa il collegamento logico -temporale con lo stato pregresso di salute.
Cassazione civile sez. III, 05/10/2018, n.24563
Polizza assicurativa sulla vita e contratto di investimento finanziario
La polizza assicurativa sulla vita, deve essere identificata come quella in cui il rischio dell’assicurato – cioè l’evento relativo alla sua esistenza – è assunto dall’assicuratore, mentre si tratta di un contratto di investimento finanziario quando il rischio di performance viene completamento assunto dall’assicurato, precisando che l’intermediario è obbligato a fornire con chiarezza, tutte le informazioni adeguate sulla natura, i rischi e le implicazioni delle operazioni o del servizio la cui conoscenza è necessaria per effettuare consapevoli scelte d’investimento o disinvestimento.
Corte appello Firenze sez. II, 28/09/2018, n.2214
Polizza linked
Va confermata la sentenza di merito che, in mancanza di garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, abbia considerato la polizza linked non già come contratto di assicurazione sulla vita, bensì alla stregua di investimento da parte di coloro che figurano come assicurati, con la conseguenza che trova applicazione la disciplina specifica degli strumenti finanziari.
Cassazione civile sez. III, 30/04/2018, n.10333
L’assicurazione sulla vita di un terzo
Nel caso di assicurazione sulla vita di un terzo, la necessità del consenso scritto di questi alla stipulazione, di cui al comma 2 dell’art. 1919 c.c., non sussiste nel caso in cui il beneficiario della polizza non sia il contraente ma il terzo stesso (portatore del rischio) ovvero i suoi eredi, o comunque soggetti da lui indicati, in quanto in tal caso ci si troverebbe in realtà in presenza di una normale assicurazione a favore di terzo.
Cassazione civile sez. III, 15/02/2018, n.3707
Polizze di assicurazione sulla vita ed evasore fiscale
Il mero status di evasore fiscale non è sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l’applicazione della confisca, considerato che i requisiti di stretta interpretazione necessari per l’assoggettabilità a tale misura sono indicati dal d.lg. 159 del 2011, artt. 1 e 4 e concernono i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, requisiti non automaticamente e necessariamente sovrapponibili all’evasore fiscale, in sé e per sé considerato. Viceversa ben può ritenersi pericolo il soggetto condannato in via definitiva ad una significativa pena per associazione a delinquere finalizzata al compimento di una serie plurima ed indefinita di reati fiscali.
La disposizione dell’art. 1923 c.c., secondo cui le somme dovute dall’assicuratore al contraente o ai beneficiari non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, riguarda i rapporti civilistici e il sequestro penale può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita in quanto le finalità di tale misura cautelare reale, funzionale alla confisca, non risentono delle limitazioni riguardanti i rapporti tra privati.
Cassazione penale sez. II, 10/01/2018, n.8584
Polizza index linked: esclude qualsiasi rischio finanziario a carico dell’assicurato?
Le polizze “Index linked”, attraverso il meccanismo del collegamento ad un valore di riferimento, permettono di sfruttare l’eventuale rialzo dei mercati finanziari, ma non è meno vero, tuttavia, che, pur avendo al loro interno tale componente finanziaria, esse rimangono comunque prodotti assicurativi, sia perché l’assicuratore corre il rischio c.d. demografico, in quanto la prestazione è comunque dovuta al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (copertura caso morte), sia perché il rischio delle perdite finanziarie è sostenuto dall’assicuratore quanto meno nel consentire, a determinate condizioni, il riscatto anticipato della polizza. Ne consegue che, se lo schema giuridico delle polizze “Index Linked” è quello di un contratto di assicurazione sulla vita, è corretto affermare che tale contratto è caratterizzato dalla certezza della prestazione prevista alla scadenza della polizza (capitale minimo liquidabile alla scadenza) e dalla funzione di garanzia del risparmio e che deve ritenersi escluso qualsiasi rischio finanziario a carico dell’assicurato-contraente.
Corte appello Roma sez. III, 31/07/2017, n.5204
Polizza vita: ha una natura mista?
La polizza vita ha una natura mista considerato che, sempre disegnata come un contratto di assicurazione, di fatto modella le prestazioni assicurative agganciandole in toto ad uno strumento finanziario, poiché non garantisce che al momento del verificarsi dei presupposti – per il caso di vita dell’assicurato – venga riversato un valore fisso, quanto meno comprensivo di quanto pagato a titolo di premio (e quindi il capitale), ma riconduce il quantum della prestazione dell’assicuratore esclusivamente all’andamento del titolo, cosicché per l’assicurato non vi è alcune copertura assicurativa garantita, bensì una prospettiva di contenuto spiccatamente finanziario, di profitto o di perdita, legata all’andamento del titolo, e alla solvibilità dell’emittente di detto titolo.
Tribunale Bologna sez. IV, 17/07/2017, n.1546
Assicurazione sulla vita: modifica della designazione del beneficiario
La designazione di un terzo beneficiario nell’assicurazione sulla vita comporta che, ai sensi dell’art. 1920 c.c., il credito avente ad oggetto il futuro indennizzo esce dal patrimonio del contraente, tanto da determinare un oggettivo ed immediato «impoverimento» dello stesso, a nulla rilevando che tale designazione produrrà effetti solo alla morte del contraente.
Tribunale Vicenza sez. I, 21/03/2017, n.946
Assicurazione sulla vita a favore di un terzo e revoca del beneficio
La modifica di una precedente designazione a beneficiario di una polizza sulla vita a favore di terzi deve essere inequivoca.
Detta modifica può essere contenuta anche nello stesso testamento, ma in questo caso deve essere esplicita (nel caso di specie il tribunale ha ritenuto di escludere una revoca implicita dell’originaria designazione in quanto il defunto non aveva espressamente revocato la precedente designazione come beneficiario della polizza di suo nipote e neppure aveva ritenuto di attribuire specificamente le somme assicurate a soggetti diversi dai beneficiari originari).
Tribunale Verona, 15/11/2016
Sostituzione del contraente originario
Nei contratti di assicurazione sulla vita o misti rispetto ai quali è ammessa la sostituzione del contraente originario, l’assicurazione è tenuta a verificare che il consenso al mutamento della persona del contraente provenga dall’originario contraente e quindi a porre in essere gli accorgimenti necessari per evitare che il mutamento del contraente, cioè del soggetto che ha la piena disponibilità della polizza (ed anche di variare in ogni tempo il beneficiario), possa essere effettuato all’insaputa del contraente medesimo.
Tribunale Bari sez. II, 23/09/2016, n.4772