Valutazione del materiale probatorio; fattura commerciale; fascicolo del ricorrente.
Indice
- 1 Fattura: ha valore probatorio nel giudizio di opposizione?
- 2 Pagamento del corrispettivo dovuto
- 3 Fatture commerciali non accettate
- 4 Valore probatorio della fattura commerciale
- 5 Emissione di un decreto ingiuntivo
- 6 Fattura commerciale: è un valido elemento di prova?
- 7 Pagamento di forniture e servizi
- 8 Titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo
- 9 Ricorso per decreto ingiuntivo e fatture commerciali
- 10 Insufficienza probatoria delle fatture
- 11 Opposizione a decreto ingiuntivo: valore probatorio della fattura commerciale
- 12 Opposizione a decreto ingiuntivo e prova scritta
- 13 Contestazione fatture
- 14 Onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria
- 15 Valore probatorio delle fatture
- 16 Fattura commerciale: prova l’esistenza del credito?
- 17 Opposizione a decreto ingiuntivo e ripartizione dell’onere probatorio
- 18 Fatture indicate nel decreto ingiuntivo opposto
- 19 Decreto ingiuntivo per omesso pagamento delle fatture
- 20 Opposizione a ingiunzione emessa per somme maggiori a quelle dovute
Fattura: ha valore probatorio nel giudizio di opposizione?
La fattura di per sé non può essere considerata un titolo negoziale, essendo un documento unilaterale che non fornisce alcuna prova riguardo l’esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda, né ovviamente del corrispettivo pattuito. Pertanto la funzione probatoria della fattura commerciale è limitata alla sola fase monitoria; nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo concesso su fattura, dunque, devono applicarsi le ordinarie regole in materia di onere probatorio con la conseguenza che tale documento può rappresentare al massimo un mero indizio della stipulazione del contratto e dell’esecuzione della prestazione indicata.
Tribunale Bari sez. II, 02/12/2021, n.4371
Pagamento del corrispettivo dovuto
In tema di giudizio monitorio incardinato dall’appaltatore per il pagamento del corrispettivo dovuto per l’appalto privato, se il committente contesti l’entità del debito, l’appaltatore ingiungente non può provare il suo credito attraverso la produzione della fattura dallo stesso emessa, posto che la fattura è documento di natura fiscale, valido come prova scritta a soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma trattandosi di documento proveniente dalla parte non è prova nel successivo giudizio di merito conseguente all’opposizione.
Tribunale Trani sez. I, 05/10/2021, n.1673
Fatture commerciali non accettate
Le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell’onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull’ ‘an’ o sul ‘quantum debeatur’, le fatture non valgono a dimostrare l’esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità.
Parimenti valore di piena prova non può essere attribuito neppure all’estratto autentico del libro i.v.a., in quanto esso svolge “solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale”, ma non ha “alcuna rilevanza probatoria nel rapporto di debito e di credito” oggetto di registrazione.
Tribunale Milano sez. XI, 30/01/2021, n.689
Valore probatorio della fattura commerciale
Le fatture, così come gli estratti delle scritture contabili, pur costituendo in un eventuale procedimento monitorio prova scritta sufficiente a giustificare l’emissione del decreto ingiuntivo, non costituiscono fonte di prova a favore della parte che le ha emesse nel corso di un giudizio a cognizione piena, attesa la loro formazione unilaterale da parte del soggetto che intenda avvalersi del credito. La fattura commerciale, infatti, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del contratto, ma al più può rappresentare mero indizio della stipulazione di esso e dell’esecuzione della prestazione indicatavi.
Tribunale Lamezia Terme, 14/09/2020, n.529
Emissione di un decreto ingiuntivo
Sebbene la fattura costituisca titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa quale atto unilaterale non costituisce prova dell’esistenza del credito che dovrà quindi esser dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dal creditore opposto.
Tribunale Firenze sez. III, 31/08/2020, n.1873
Fattura commerciale: è un valido elemento di prova?
La fattura commerciale non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite costituendo al più un indizio. (Nel caso di specie, si trattava di un contratto d’opera in cui la ditta che aveva eseguito i lavori aveva ottenuto il decreto ingiuntivo per la somma della fattura non pagata ma , avendo la parte proposto opposizione la fattura non poteva costituire prova dell’esecuzione dell’opera).
Tribunale Ferrara, 27/08/2020, n.459
Pagamento di forniture e servizi
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l’emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che l’ha emessa.
Tribunale Castrovillari, 22/07/2020, n.644
Titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo
La fattura rappresenta titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma non costituisce prova dell’esistenza del credito nell’eventuale giudizio di opposizione, dovendo in tale fase il credito essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto; in particolare, con riguardo alla formazione unilaterale della fattura e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, quando tale rapporto , per la sua natura o per il suo contenuto , sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorchè annotata nei libri obbligatori, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest’ultimo e dell’esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto.
Tribunale Livorno, 25/06/2020, n.457
Ricorso per decreto ingiuntivo e fatture commerciali
La documentazione di corredo al ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell’opposizione al decreto, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, e conserva, rispetto al fascicolo di ufficio, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l’allegazione di ufficio nel giudizio cognitorio, ove la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio.
Le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell’onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione: ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull’an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l’esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità.
Tribunale Torre Annunziata, 09/07/2019, n.1736
Insufficienza probatoria delle fatture
Va rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo fondato su fatture qualora, proponendo l’opposizione, la parte ingiunta – opponente abbia inteso resistere alla pretesa di pagamento monitoriamente azionata limitandosi ad eccepire l’insufficienza probatoria delle fatture, senza in alcun modo contestare di aver ricevuto le forniture oggetto delle fatture e dei relativi documenti di trasporto.
Tribunale Milano sez. XI, 26/06/2019, n.6250
Opposizione a decreto ingiuntivo: valore probatorio della fattura commerciale
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le fatture possono al più costituire un mero indizio della sussistenza della pretesa la quale, però, deve essere supportata da ulteriori prove e/o indizi non essendo a tal fine sufficiente la documentazione unilateralmente formata prodotta in sede monitoria.
Ciò in quanto l’esistenza del rapporto contrattuale non si può presumere unicamente dall’allegazione di una fattura commerciale: tale documento, essendo un atto a formazione unilaterale, si qualifica come atto giuridico a contenuto partecipativo attraverso il quale vengono resi noti alla controparte negoziale gli elementi di un rapporto contrattuale intercorrente tra le stesse parti e già costituito; sicché, nel caso in cui tale rapporto venga contestato, non è possibile riconoscere alla fattura il valore di piena prova, dovendosi al contrario attribuire alla stessa valore di mero indizio.
Tribunale Monza sez. I, 13/03/2019, n.553
Opposizione a decreto ingiuntivo e prova scritta
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell’ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso della esecuzione del rapporto, e d’altronde costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto.
Tribunale Catania sez. IV, 06/02/2019, n.535
Contestazione fatture
Va confermato il decreto ingiuntivo qualora l’opposizione non risulti fondata (nel caso di specie, l’opponente contesta i prezzi applicati dall’altra parte in fattura, ma non risulta che tali fatture siano state in precedenza mai contestate).
Tribunale Pisa, 25/06/2018, n.584
Onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria
Nel giudizio che si instaura a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposta assume la posizione di attrice in senso sostanziale, mentre l’opponente assume la posizione di convenuto in senso sostanziale. Di conseguenza, dovrà essere l’opposta a provare in giudizio la sussistenza delle ragioni del credito azionato in via monitoria.
Del resto, le fatture, seppur documenti contabili sufficienti a determinare l’emissione del provvedimento monitorio, sono elementi che, se non corredati da ulteriori documenti o elementi probatori, non comprovano autonomamente la pretesa creditoria avanzata nella fase monitoria nel giudizio. Ne deriva che l’onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria grava sull’opposto.
Tribunale L’Aquila, 14/06/2018, n.542
Valore probatorio delle fatture
Le semplici fatture possono costituire prova dei crediti limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo, e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio di opposizione. Infatti un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell’onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Tribunale Caltanissetta, 15/03/2018, n.139
Fattura commerciale: prova l’esistenza del credito?
La fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto.
Tribunale Avezzano, 22/08/2018, n.502
Opposizione a decreto ingiuntivo e ripartizione dell’onere probatorio
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la società fornitrice di energia, parte opposta e attrice in senso sostanziale, è tenuta, in base alla ripartizione dell’onere probatorio, a fornire la prova dei costi sostenuti verso la società di trasporto nazionale (ad esempio, mediante la produzione in giudizio delle fatture emesse da quest’ultima), attesa l’inidoneità e l’insufficienza allo scopo, nella fase di cognizione piena, delle fatture emesse nei confronti dell’utente finale, azionate nel giudizio monitorio.
Tribunale Milano sez. XI, 21/08/2018, n.8724
Fatture indicate nel decreto ingiuntivo opposto
Quando il credito risulta dalle fatture indicate nel decreto ingiuntivo opposto, è competente il giudice del domicilio del creditore in quanto trattasi di obbligazioni pecuniarie che risultino liquide, ossia determinate nel loro ammontare. Posto che, ai sensi dell’art. 1182, comma 3, c.c. le obbligazioni pecuniarie si adempiono al domicilio del creditore; tale principio, inoltre deve ritenersi applicabile sia ad obbligazioni la cui scadenza, non determinata dal titolo, è determinabile dal giudice con indagine di carattere dichiarativo, sia ad obbligazioni il cui ammontare, non determinato dal titolo, è, però determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo stesso.
Tribunale Savona, 11/02/2018
Decreto ingiuntivo per omesso pagamento delle fatture
E’ infondata l’opposizione a decreto ingiuntivo nella quale si pone a fondamento dell’omesso pagamento delle fatture per il servizio di energia elettrica fornito su di un fondo il mancato utilizzo dello stesso, diversamente si doveva disdire il contratto per non usufruire più dello stesso.
Tribunale Prato sez. I, 14/12/2017, n.1011
Opposizione a ingiunzione emessa per somme maggiori a quelle dovute
In tema di ingiunzione civile, nel giudizio di opposizione grava sull’opponente fornire la prova che il decreto ingiuntivo è stato emesso per somme maggiori rispetto a quelle oggetto delle fatture.
Tribunale Forli’ sez. II, 03/11/2017, n.1074