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Disegnare una svastica è reato?

30 Settembre 2019 | Autore:
Disegnare una svastica è reato?

In Italia si può rappresentare la svastica nazista? Quando c’è reato di apologia di fascismo? Cos’è l’incitamento all’odio razziale? È reato di danneggiamento?

Gli orrori del passato non possono essere dimenticati: le stragi immani compiute dai regimi totalitari del Novecento sono ancora una ferita aperta all’interno della storia dell’umanità. Proprio per evitare di ripetere gli errori commessi solo qualche decennio fa, la Costituzione italiana vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista, mentre la legge punisce con la reclusione le condotte volte ad inneggiare al partito del ventennio o alla ricostituzione di organizzazioni similari. Nonostante ciò, non sono pochi i “nostalgici” dei vecchi regimi e la cronaca ci restituisce il racconto di alcuni fatti che fanno porre una domanda: disegnare una svastica è reato?

La svastica, si sa, è la bandiera del nazismo: non riguardando direttamente il fascismo, chi ne traccia un disegno può rispondere ugualmente del reato di apologia del fascismo?  C’è differenza tra il disegnare una svastica in un luogo pubblico e, invece, raffigurarla in un ambiente privato, magari tra le mura di casa? Se cerchi risposte a queste domande sei nel posto giusto. Prosegui nella lettura se vuoi saperne di più.

Svastica: è apologia del fascismo?

Per capire se il disegno di una svastica possa integrare un reato, occorre necessariamente capire cos’è l’apologia di fascismo. Si tratta di un reato previsto dalla legge Scelba del 1952 [1] che punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità del disciolto partito fascista.

Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche.

Per apologia si intende qualunque discorso teso a difendere o ad esaltare un fatto, un accadimento o un episodio realmente accaduto. L’apologia, dunque, consiste nella difesa e nella contemporanea esaltazione di episodi che la legge ritiene esecrabili e/o pericolosi.

Capirai dunque che il semplice disegno di una svastica, seppur fatta in luogo pubblico, non può integrare da solo il reato di apologia del fascismo, a meno che la rappresentazione non sia il pretesto per esaltare l’ideologia liberticida tipica del fascismo e per promuovere la costituzione di un’organizzazione che si ispiri a quei principi.

Disegnare una svastica è incitamento all’odio razziale?

Secondo la legge [3], è punito con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È altresì punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Dunque, disegnare una svastica, sebbene sia una condotta che rimandi ad una precisa ideologia e ad un determinato e inconfondibile momento storico, non può costituire, di per sé, il reato di apologia del fascismo, né quelli appena visti di discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, a meno che la rappresentazione della svastica non sia accompagnata da altre condotte, quali ad esempio l’esaltazione del Führer, l’inneggiamento a pratiche che possano sovvertire l’ordine costituzionale oppure da azioni violente (rappresaglie, danneggiamenti vari, ecc.).

Quando disegnare una svastica è reato di danneggiamento?

In realtà, disegnare una svastica può integrare reato, ma uno del tutto diverso da quelli appena visti: chi raffigura una svastica imbrattando un bene altrui rischia di incorre nel reato di danneggiamento.

Il Codice penale [4] dice che chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero interrompendo un servizio pubblico o di pubblica necessità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ma non solo. È punito anche chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, tra le altre, le seguenti cose altrui:

  • edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate;
  • immobili compresi nel perimetro dei centri storici o immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati;
  • cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (tipo le autovetture parcheggiate per strada), o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
  • cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.

In sintesi, ciò significa che chi disegna una svastica sulla parete esterna di un edificio pubblico (tipo un tribunale o un ospedale) oppure di un luogo di culto (una chiesa), ovvero ancora su beni che vengono solitamente lasciati esposti al pubblico (tipo un’auto), commette il reato di danneggiamento. Eccone un esempio.

Tizio, affascinato dalla dottrina nazifascista, esce di casa e, armato di una bomboletta spray, disegna una grande svastica sul parabrezza di un’auto parcheggiata lungo la strada.


note

[1] Legge n. 645/1952.

[2] Art. 414 cod. pen.

[3] Legge n. 205/1993.

[4] Art. 635 cod. pen.

Autore immagine: Pixabay.com


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