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Nuovo bonus bebè 2018: tutte le novità Inps

22 Marzo 2018 | Autore:
Nuovo bonus bebè 2018: tutte le novità Inps

Assegno di natalità 2018: via libera alle domande per il nuovo bonus bebè. Vediamo come funzione e tutte le novità Inps

La legge di bilancio 2018 [1] ha confermato la possibilità per le famiglie di accedere al bonus bebè assegno di natalità.  Sul punto, inoltre, si segnala che con una recentissima circolare (del 19.03.2018) [2]  l’Inps ha dettato tutte  le istruzioni e le informazioni utili per il nuovo bonus bebè Inps 2018. Via libera, dunque, alle domande per il nuovo bonus bebè 2018.  Vediamo allora tutte le novità sul bonus bebè 2018 (tecnicamente assegno di natalità 2018), come sono cambiate le agevolazioni  rispetto al passato, a chi spetta, a quanto ammonta, come fare domanda all’Inps per ottenerlo e come viene effettuato il pagamento. Di seguito tutte le informazioni utili sul nuovo Bonus bebè 2018, alla luce delle ultime novità.

Bonus bebè: cos’è

Il “bonus bebè” (chiamato anche assegno di natalità) è una misura a sostegno delle famiglie erogato mensilmente all’Inps ed istituito per la prima volta con la legge di bilancio 2015 [2]. La Legge di Bilancio 2018 ha reintrodotto o meglio prorogato per un altro anno il bonus bebè. Il Governo, però, ne ha però ridotto la durata, lasciando invariato l’importo del bonus e i requisiti Isee. Ecco i dettagli.

Cos’è il Bonus bebè 2018

Il “bonus bebè” è un assegno mensile destinato, allo stato attuale, alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.

Nuovo Bonus bebè: cosa cambia

A differenza di quanto previsto fino al 2017 (periodo 01.01.2015 – 31.12.2017), a partire dal 2018, l’assegno spetterà per ogni nato o adottato tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2018. La durata del bonus bebè, dunque, è stata rimodulata: il bonus, infatti, spetterà solo per il primo anno di vita e non avrà più durata di tre anni. La durata del bonus bebè 2018 è quindi di 12 mesi e non più di 36 mesi.

Attenzione: per i nati entro il 31 dicembre 2017 si applicheranno le vecchie regole e quindi il bonus bebè varrà fino ai primi tre anni di vita del bambino.

L’assegno di natalità, dunque, viaggia su due binari:

  • bonus bebè 2015 – 2017 (che è ancora valido), entrato in vigore il 1° gennaio 2015, riferito agli eventi verificatisi nel triennio 2015 – 2017, che prevede un assegno di durata massima triennale e, proprio per tale specifico motivo, ancora in corso di applicazione;
  • nuovo bonus bebè 2018, relativo agli eventi che si verificano nel corso del 2018, che prevede un assegno di durata massima annuale.

Nuovo Bonus bebè 2018: a chi spetta?

Nessuna modifica riguardo ai requisiti Isee. Potranno, pertanto, beneficiare del bonus tutte le famiglie con un figlio la cui età non sia superiore a un anno, il cui reddito Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non sia superiore a 25mila euro.

I richiedenti, inoltre, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune;

Tutti i requisiti elencati devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda. Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace.

Bonus bebè 2018: quanto spetta?

La misura dell’assegno dipende dall’Isee del nucleo familiare. In particolare spetterà:

  • un assegno di 80 euro al mese per 12 mesi, ovvero 960 euro l’anno con Isee fra i 7mila euro e i 25mila euro annui;
  • un assegno di 160 euro al mese per 12 mesi, ovvero 1.920 euro l’anno con Isee familiare non superiore a 7mila euro annui.

Bonus bebè: come viene effettuato il pagamento?

Come precisato nel portale dell’Inps, il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Istituto direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, che viene accreditato su conto corrente bancario o postale, libretto postale carta prepagata. L’Iban deve essere intestato al richiedente.

In sede di invio della domanda occorre allegare il modello SR/163; in mancanza la domanda rimane sospesa. Viene, inoltre, precisato che nell’eventualità in cui la domanda sia stata presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace di agire, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore. Qualora, invece, il figlio nato o adottato sia temporaneamente collocato presso un’altra famiglia [3], l’assegno viene corrisposto all’affidatario che ne fa richiesta esclusivamente per la durata dell’affidamento.

Bonus bebè: quando può essere richiesto?

La data a partire dalla quale spetta l’assegno coincide con il mese di nascita del bambino; se il figlio è adottato o in affido preadottivo la data coincide con il mese in cui fa ingresso in famiglia. Le domande devono essere presentate all’Inps entro 90giorni dall’evento di nascita o adozione intervenuta nell’anno in corso.

Bonus bebè: cosa avviene se l’assegno non può essere corrisposto al genitore richiedente?

Può accadere che l’assegno non possa essere corrisposto al genitore richiedente; le motivazioni possono essere varie: si pensi al genitore che sia decaduto dalla potestà genitoriale oppure all’ipotesi in cui figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore. In tale eventualità, l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno: egli dovrà presentare una nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice con il quale viene disposta la decadenza dalla potestà o l’affidamento esclusivo all’altro genitore. In questo caso, l’assegno spetta al nuovo genitore che ne faccia richiesta a partire dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento del giudice.

Bonus bebè: cosa avviene in caso di morte del genitore richiedente?

Qualora il genitore richiedente morisse, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore che convive con il bambino. Quest’ultimo deve premurarsi di indicare all’Inps gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno entro 90 giorni dalla data del decesso.

Bonus bebè: parto gemellare ed adozioni plurime

In caso di parto gemellare e/o adozione plurima (ossia avvenuta contestualmente), occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato. Pertanto, nell’ipotesi di nascita o adozione di due o più gemelli, occorre presentare una apposita domanda per ciascuno di essi (quindi due o più domande a seconda dei nati o adottati). A tal fine, al termine della compilazione e dopo l’invio della prima domanda, l’utente può procedere all’inserimento delle successive mediante il pulsante “nuova domanda”; in tal modo, il sistema predisporrà una successiva domanda precaricando alcune delle informazioni richieste. Le medesime accortezze devono essere utilizzate in caso di affidamenti plurimi.

Bonus bebè: quando va presentata la domanda?

Come anticipato, la domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso in famiglia del bambino affidato o adottato. In caso di affido temporaneo, occorre guardare la data dell’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare: i 90 giorni decorrono a partire da tale data. In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i termini di legge, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Bonus bebè: come fare la domanda?

La domanda relativa al bonus bebè può essere presentata seguendo una delle seguenti vie:

  • Apposita procedura telematica predisposta dall’Inps. Si precisa che, per accedere ai vari servizi online, è necessario preliminarmente fare apposita richiesta all’Inps, la quale rilascerà un codice Pin (leggi, in proposito: Come ottenere Pin dell’Inps?). È possibile accedere anche grazie al possesso di una identità Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di una Cns (Carta Nazionale dei Servizi). Le credenziali di accesso sono strettamente personali e il loro utilizzo non è delegabile. Al termine dell’istruttoria, il richiedente riceve un sms che lo informa a proposito della definizione della domanda. Da quel momento può visualizzare l’esito della domanda e sapere, pertanto, se è stata accolta o respinta, accedendo al servizio e selezionando nel menu interno la voce “Consultazione domande”. Qualora il richiedente, nella procedura di compilazione della domanda online, abbia inserito anche il suo indirizzo Pec (Posta Elettronica Certificata), può ricevere in tale casella di posta il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda.
  • Contact centeral: numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.
  • Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

note

[1] Art. 1, co. 248 e 249 della L. n. 205/2017.

[2] Inps, circolare n. 50 del 19.03.2018.

[3] Il bonus bebè è stato istituito dall’art. 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità per l’anno 2015), mentre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative.

[4] Art. 2 della legge 184 del 1983.


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