I cointestatari di un’automobile sono entrambi tenuti al pagamento del bollo?
Il bollo auto è una tassa sul possesso dei veicoli a 2 o 4 ruote e deve essere corrisposta, in base alla potenza del veicolo e alla sua classe d’inquinamento, alla Regione di residenza. Ma se il possesso è condiviso come bisogna regolarsi? Chi deve pagare l’imposta?
Se l’auto è cointestata, la tassa automobilistica deve essere pagata da entrambi i titolari del mezzo un’unica volta. La tassa automobilistica è infatti unica e non si raddoppia né si divide tra i cointestatari. Il cointestatario che ha provveduto al pagamento, però, ha diritto ad ottenere la metà di quanto pagato dall’altro cointestatario.
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Auto cointestata: chi deve pagare il bollo?
Atteso che il presupposto del pagamento del bollo è la proprietà e non l’uso del veicolo, in caso di auto cointestata, l’ente impositore (cioè la Regione o l’Agenzia delle Entrate) può chiedere l’integrale pagamento del bollo auto indifferentemente all’uno o all’altro proprietario. Ciascuno dei proprietari del veicolo è quindi obbligato e responsabile in solido per l’intero importo e non solo per la propria quota di proprietà. I cointestatari possono accordarsi per chi deve eseguire il pagamento, in che misura, quando e se ottenere il rimborso della quota da parte dell’altro cointestatario. Si tratta però di patti aventi mera valenza interna. Infatti, formalmente il bollo auto deve essere pagato integralmente un’unica volta e i proprietari non possono pagare ciascuno la rispettiva quota in momenti diversi.
Bollo auto: che succede se nessuno dei cointestatari paga?
Se nessuno dei cointestatari dell’auto provvede al pagamento del bollo, la Regione (o l’Agenzia delle Entrate) iscrive a ruolo il tributo, maggiorato degli interessi e degli oneri di riscossione, incaricando il concessionario della riscossione del credito. Viene quindi notificata una cartella di pagamento ad entrambi i comproprietari, o ad uno solo di essi; in caso di mancato pagamento la procedura di riscossione prosegue fino ad arrivare alla misura cautelare del fermo amministrativo e all’esecuzione forzata (pignoramento).
Come noto il bollo auto si prescrive in tre anni, ma l’intimazione di pagamento, così come la cartella, hanno efficacia interruttiva della prescrizione; ciò vuol dire che dalla notifica di tali atti decorre nuovamente il termine di prescrizione triennale del tributo.
La cartella esattoriale potrebbe essere notificata anche in caso di pagamento parziale del bollo auto. Se il bollo viene pagato solo in parte da uno dei contestatari (per esempio accordatisi per pagare il 50% a testa), la cartella di pagamento può arrivare ad entrambi. La responsabilità solidale, infatti, comporta che l’agente della riscossione possa procedere contro l’uno o l’altro cointestatario, a prescindere dal fatto che uno di essi abbia già pagato la propria quota.
Bollo auto: se pagano entrambi?
Accanto alle ipotesi di mancato pagamento, può succedere anche il caso in cui entrambi i cointestatari abbiano pagato il bollo auto. In questo caso è possibile chiedere il rimborso compilando una richiesta presso gli uffici dell’Aci. In ogni caso, stante il carattere solidale della responsabilità, è bene che i cointestatari si accordino sul pagamento, sia per evitare di pagare due volte sia perché in caso di pagamento in ritardo, incorrerebbero in una sanzione che va dal 3% al 30% dell’importo dovuto a seconda del ritardo.
Auto cointestata: no all’esenzione bollo auto disabili
In aggiunta a quanto detto è bene ricordare che se l’auto è cointestata non è possibile beneficiare dell’esenzione del bollo auto prevista per i veicoli destinati ai portatori di handicap ai sensi della legge 104 di cui abbiamo parlato in Bollo auto ed esenzione per legge 104. L’Agenzia delle Entrate, infatti, con una nota risoluzione [1], ha precisato che, ai fini dell’esenzione del bollo auto e delle altre agevolazioni fiscali, il veicolo deve essere intestato, in alternativa, o al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto che ha il disabile a carico.
note
[1] Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 4/2007.