Reati di incendio, danneggiamento e danneggiamento seguito da incendio; giudizio sul pericolo di incendio; appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla.
Qual è l’elemento costitutivo del reato di danneggiamento seguito da incendio? Affinché si configuri il delitto di danneggiamento seguito da incendio, è necessario che si presenti il pericolo di incendio.
Indice
- 1 Liquido infiammabile su pneumatico: pericolo d’incendio e tentato danneggiamento
- 2 Liquido combustibile su autovettura
- 3 Pericolo per la pubblica incolumità
- 4 Distinzione tra incendio doloso e incendio provocato da comportamento colposo
- 5 Il delitto di incendio
- 6 Condizione di punibilità
- 7 Incendio e danneggiamento seguito da incendio: differenza
- 8 Tentativo di danneggiare un cassonetto
- 9 Danneggiamento seguito da incendio: natura
- 10 Danneggiamento seguito da incendio: presupposti
- 11 Reato di incendio e danneggiamento seguito da incendio: differenze
- 12 Danneggiamento seguito da incendio: pericolo
- 13 Soggetto appicca un incendio a vettura in sosta sulla via pubblica
- 14 Agente dà fuoco a sterpaglie e a una tenda da sole sul balcone di casa altrui
- 15 Danneggiamento seguito da incendio: condotta dell’agente
- 16 Quando sorge il pericolo di incendio?
- 17 L’agente dà fuoco a cassette di legno sul balcone di casa altrui
- 18 Quando si configura il reato di incendio?
Liquido infiammabile su pneumatico: pericolo d’incendio e tentato danneggiamento
L’aver versato del liquido infiammabile sullo pneumatico dell’autovettura della persona offesa, non fa insorgere, di per sé, il pericolo di incendio nel momento in cui non vi sia stato un concreto innesco da parte dell’imputato né sussistessero condizioni esterne tali da poter portare allo sviluppo delle fiamme. Tuttavia la predetta condotta è riconducibile nell’ambito del tentativo di danneggiamento di un bene esposto alla pubblica fede.
Tribunale Taranto sez. I, 10/08/2021, n.1025
Liquido combustibile su autovettura
L’aver appiccato il fuoco ad un’autovettura mediante l’utilizzo di una bottiglia con del liquido infiammabile, integra il reato di danneggiamento seguito da incendio, per sussistenza dell’elemento costitutivo del pericolo d’incendio, nel caso in cui posta la predetta condotta, le condizioni e l’entità delle fiamme sviluppate, ben poteva estendersi ad altre autovetture parcheggiate nei pressi ovvero al palazzo limitrofo. Non può esservi dubbio sul fatto che l’agente, ex ante, avesse già ben rappresentata la possibilità dell’incendio.
Tribunale Taranto sez. I, 13/07/2021, n.776
Pericolo per la pubblica incolumità
In tema di incendio, il pericolo per la pubblica incolumità può essere costituito non solo dalle fiamme, di vaste dimensioni e tendenti a propagarsi, ma anche dalle loro dirette conseguenze, quali il calore, il fumo, la mancanza di ossigeno, l’eventuale sprigionarsi di gas pericolosi dalle materie incendiate.
Cassazione penale sez. I, 04/03/2021, n.32247
Distinzione tra incendio doloso e incendio provocato da comportamento colposo
È configurabile la fattispecie prevista dall’art. 449 c.p. laddove l’incendio non sia in alcun modo voluto ma sia stato causato da una condotta imprudente, negligente e contraria a regolamenti, ordini o discipline. Ricorrono invece rispettivamente la fattispecie prevista dall’art. 423 c.p. o quella di cui all’art. 424 c.p. laddove sussista in capo all’agente la volontà di cagionare un evento lesivo o la volontà di danneggiare con il fuoco la cosa altrui, senza la previsione che le fiamme si propaghino in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità o il pericolo di detto evento.
Cassazione penale sez. I, 18/02/2021, n.13007
Il delitto di incendio
I delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all’elemento psicologico in quanto mentre il primo è connotato dal dolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l’evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo è connotato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento.
Cassazione penale sez. I, 03/11/2020, n.32566
Condizione di punibilità
Il reato di incendio, ex art. 423 c.p., e quello di danneggiamento seguito da incendio, ex art. 424 c.p., si differenziano perché nella prima fattispecie, il soggetto agente vuole che si sviluppi un incendio. Viceversa, nella seconda, vuole solo danneggiare con il fuoco. L’art. 424 c.p. prevede, quindi, l’incendio come reato che esula dall’intenzione del soggetto agente e, nella struttura di detto reato, l’incendio o il pericolo di incendio è solo condizione oggettiva di punibilità e, come tale, estranea al dolo. Qualora tale condizione manchi, ossia quando il fuoco appiccato non abbia caratteristiche tali che da esso possa sorgere il pericolo di un incendio, il fatto deve essere sussunto nella fattispecie delittuosa del danneggiamento.
Corte appello Ancona, 19/05/2020, n.519
Incendio e danneggiamento seguito da incendio: differenza
I delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all’elemento psicologico, in quanto, mentre il primo è connotato dal dolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l’evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo è connotato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento.
Corte appello Taranto, 07/04/2020, n.169
Tentativo di danneggiare un cassonetto
È integrato il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) solo se vi sia il pericolo di incendio e la fattispecie non può configurarsi qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali da non assurgere a tale pericolo configurandosi in tal caso il solo reato di danneggiamento.
(Nel caso di specie, l’imputata nel tentativo di danneggiare un cassonetto appiccava un incendio dando fuoco allo stesso cagionando altresì il danneggiamento del muro perimetrale dell’immobile rivestito da guaina bituminosa, dalla base fino al terrazzo provocando un incendio le cui fiamme erano domate solo grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco).
Tribunale Bari sez. uff. indagini prel., 23/08/2019
Danneggiamento seguito da incendio: natura
L’art. 424 c.p. punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui se dal fatto sorge il pericolo di un incendio. Tale reato richiede come elemento costitutivo il sorgere di un pericolo di incendio: la norma è delineata secondo lo schema tipico dei reati di pericolo indiretto, facendo riferimento a una condotta (appiccamento del fuoco) che è punita se e in quanto genera il pericolo di una situazione (l’incendio) che a sua volta mette a repentaglio l’incolumità pubblica, potendosi così ritenere che la tutela penale sia approntata a uno stadio anteriore alla messa in pericolo dell’ ultimo bene giuridico tutelato.
Tribunale Bologna, 24/04/2018
Danneggiamento seguito da incendio: presupposti
In tema di reati contro la pubblica incolumità, il delitto di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, con la conseguenza che esso non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere un pericolo simile. In tale eventualità, o in quella nella quale chi, nell’appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l’intento senza cagionare né un incendio né un pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento. Nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato gli estremi del reato ex articolo 424 del Cp, in quanto l’imputato, detenuto presso una casa circondariale, aveva appiccato il fuoco al materasso della cella gettandolo fuori dal balconcino distruggendolo.
Tribunale Firenze sez. I, 19/01/2018, n.215
Reato di incendio e danneggiamento seguito da incendio: differenze
Un eventuale concorso formale tra il delitto di danneggiamento di cui all’art. 635 c.p. e quello di danneggiamento seguito da incendio di cui all’art. 424 c.p., deve considerarsi giuridicamente impossibile, elidendo quest’ultimo reato il primo, qualora il danneggiamento mediante accensione del fuoco si trasformi in pericolo di incendio o in incendio vero e proprio. Se al tentativo di danneggiare la res segue effettivamente un incendio, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 423 c.p.
La differenza, tra il reato di incendio, di cui all’art. 423 cod. pen., e quello di danneggiamento seguito da incendio, previsto dall’art. 424 cod. pen., sussiste sul fatto che, nella prima fattispecie, l’agente vuole che si sviluppi un incendio, mentre, nella seconda, vuole solo danneggiare con il fuoco. L’art. 424 cod. pen. prevede quindi l’incendio come reato che esula dalla intenzione dell’agente, e, nella struttura di detto reato, l’incendio o il pericolo d’incendio è solo condizione oggettiva di punibilità e, come tale, estranea al dolo.
Tribunale Bologna, 20/02/2018
Danneggiamento seguito da incendio: pericolo
In tema di danneggiamento seguito da incendio, il giudizio sulla ricorrenza del pericolo di incendio va formulato sulla base di una prognosi postuma, ex ante e a base parziale, avuto riguardo alle circostanze esistenti al momento della condotta, senza alcuna rilevanza dei fattori eccezionali e sopravvenuti, quale l’intervento tempestivo della persona offesa nello spegnimento delle fiamme.
Cassazione penale sez. V, 28/03/2017, n.37196
Soggetto appicca un incendio a vettura in sosta sulla via pubblica
L’elemento costitutivo del reato di danneggiamento seguito da incendio è il sorgere di un pericolo di incendio. Tale reato non è invece ravvisabile nel caso in cui il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere tale pericolo.
Pertanto, se l’agente nell’appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge il suo intento senza cagionare un incendio o il pericolo di incendio, è configurabile il reato di danneggiamento; se, invece, tale pericolo sorge o se segue l’incendio, il delitto contro il patrimonio diventa delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli art. 423 e 424 c.p.
Nel caso di specie, i giudici hanno considerato integrante il delitto di cui all’art. 424 c.p. la condotta consistita nell’appiccare un incendio a una autovettura in sosta sulla pubblica via, in adiacenza di immobili, giacché la presenza di liquido infiammabile nel veicolo avrebbe potuto determinare lo scoppio del mezzo, con conseguenze per la pubblica incolumità.
Corte appello Palermo sez. IV, 07/07/2016, n.3516
Agente dà fuoco a sterpaglie e a una tenda da sole sul balcone di casa altrui
Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo; in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell’appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l’intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento.
Se, per contro, detto pericolo sorge o se segue l’incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazione, rispettivamente, gli art. 423 e 424 c.p.
(Nella specie, in cui l’agente aveva dato fuoco a sterpaglie e a una tenda da sole posta sul balcone di casa altrui e risultava dai verbali d’intervento dei VV.FF., che le fiamme avevano dato luogo a modeste bruciature e che l’evento non rientrava tra quelli soggetti al controllo del Corpo, la Corte ha qualificato il fatto come danneggiamento).
Cassazione penale sez. I, 04/03/2010, n.16295
Danneggiamento seguito da incendio: condotta dell’agente
Ai fini della sussistenza del reato di danneggiamento seguito da incendio è necessario che la condotta dell’agente determini un pericolo di incendio e, cioè, la probabilità che il fuoco evolva in un vero e proprio incendio, la quale deve essere desunta dalla situazione di fatto con riferimento alle dimensioni del fuoco in relazione all’oggetto del danneggiamento.
Cassazione penale sez. VI, 22/04/2010, n.35769
Quando sorge il pericolo di incendio?
Il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) richiede, quale elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile il reato in questione, ma eventualmente il semplice danneggiamento, nell’ipotesi che il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo. In questo caso, ovvero nel caso in cui colui che, nell’appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l’intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, sussiste il reato di danneggiamento previsto e punito dall’art. 635 c.p. Se, per contro, detto pericolo sorge o se segue l’incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazione rispettivamente gli art. 424 e 423 c.p.
(Fattispecie in cui è stato ritenuto il reato di cui al comma 1 dell’art. 424 c.p., sul rilievo che l’incendio si sarebbe certamente sviluppato senza l’intervento della vittima e degli altri soggetti che, avvedutisi dell’accaduto, ebbero a spegnere il fuoco).
Corte appello Reggio Calabria, 16/01/2007, n.3
L’agente dà fuoco a cassette di legno sul balcone di casa altrui
Il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) richiede, quale elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile il reato in questione, ma eventualmente il semplice danneggiamento, nell’ipotesi che il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali, che da esso non possa sorgere detto pericolo. In questo caso, ovvero nel caso in cui colui che, nell’appiccare il fuoco alla cosa altrui, al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l’intento senza cagionare nè un incendio nè il pericolo di un incendio, sussiste il reato di danneggiamento previsto e punito dall’art. 635 c.p.
Se, per contro, detto pericolo sorge o se segue l’incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazione rispettivamente gli art. 424 e 423 c.p.
(Nella specie l’agente aveva dato fuoco a cassette di legno site sul balcone di casa altrui, al solo scopo di danneggiare, e la S.C. ha qualificato danneggiamento ex art. 635 c.p. il fatto, imputato quale violazione dell’art. 424 c.p.).
Cassazione penale sez. III, 26/11/1998, n.1731
Quando si configura il reato di incendio?
Per la configurazione del reato di incendio (art. 423 c.p.) è necessario che il soggetto agente abbia voluto cagionare l’incendio, mentre quando il pericolo di incendio o l’incendio stesso si sono verificati come conseguenza non voluta dell’azione sono configurabili, nella prima ipotesi (pericolo di incendio), il reato di danneggiamento seguito da incendio ex art. 424, comma 1, c.p., nella seconda ipotesi (incendio), il reato di danneggiamento seguito da incendio ex art. 424, comma 2, che prevede un trattamento sanzionatorio aggravato rispetto alla fattispecie di cui al comma 1.
Cassazione penale sez. I, 07/06/1995