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Scoperta dell’adulterio: ultime sentenze

30 Dicembre 2022
Scoperta dell’adulterio: ultime sentenze

Prova della conoscenza dell’adulterio e termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di disconoscimento della paternità.

Richiesta di addebito della separazione

In tema di separazione, la pronuncia di addebito presuppone una valutazione discrezionale a opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale.

In ogni caso la violazione dei doveri coniugali non è sufficiente per disporre l’addebito, in quanto tale pronuncia postula l’accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ciò significa che la richiesta di addebito della separazione non può trovare accoglimento nell’ipotesi in cui il rapporto coniugale risulti già compromesso, per incompatibilità caratteriale, al verificarsi del presunto evento illecito, che, pertanto, rappresenta mera conseguenza della separazione e non già causa della stessa.

Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto la domanda di addebito della separazione alla moglie, ritenuta responsabile di aver intrapreso una relazione extraconiugale, in quanto l’istruttoria svolta ha dimostrato che la crisi della coppia effettivamente si è verificata soltanto in seguito alla scoperta del tradimento.

Tribunale Ancona sez. I, 19/10/2021, n.1296

Maltrattamenti in famiglia in caso di risentimento per la scoperta di un tradimento

Non sussiste l’elemento materiale della sopraffazione sistematica, programmata ed abituale, proprio del reato di maltrattamenti e neppure l’elemento soggettivo del reato quando il soggetto agente, risultato fortemente dedito alla famiglia, abbia avuto un lento crescendo di violenza, fisica e verbale, dettato dalla scoperta di un tradimento della moglie che ha instillato nel marito un forte risentimento non già una condotta maltrattante.

Corte appello Ancona, 30/04/2021, n.206

Disconoscimento di paternità: decorrenza del termine 

Il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di disconoscimento di paternità è correlato alla scoperta in maniera certa dell’adulterio al tempo del concepimento.

Tribunale Civitavecchia sez. I, 31/12/2020, n.1243

Momento della conoscenza dell’adulterio

La scoperta dell’adulterio va intesa come acquisizione certa della conoscenza di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere. Il giudice deve accertare ex officio il rispetto del termine decadenziale di un anno dalla scoperta, dovendo correlativamente l’attore fornire la prova che l’azione sia stata proposta entro il termine previsto.

Cassazione civile sez. I, 11/06/2019, n.15727

Scoperta dell’adulterio commesso all’epoca del concepimento

La scoperta dell’adulterio commesso all’epoca del concepimento – alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall’art. 244 c.c. – va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o la frequentazione della moglie con un altro uomo.

Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n.6517

Certezza dell’adulterio: fa decorrere il termine per il disconoscimento della paternità?

La scoperta dell’adulterio commesso all’epoca del concepimento – alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall’art. 244 c.c. (come additivamente emendato con sentenza n. 134 del 1985 della Corte costituzionale) – va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o la frequentazione della moglie con un altro uomo.

(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di appello che ha riconosciuto la tempestività della domanda di disconoscimento della paternità, ritenendo che, pur risultando una pregressa conoscenza dell’adulterio da parte dell’attore, solo all’esito dell’espletamento della prova del DNA, questi ne avesse acquisito la certezza).

Cassazione civile sez. I, 09/02/2018, n.3263

Disconoscimento di paternità: termine di decadenza

Il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di disconoscimento di paternità avanzato dal padre è correlato alla scoperta in maniera certa dell’adulterio della moglie.

Cassazione civile sez. VI, 07/06/2017, n.14243

Decadenza dall’esercizio dell’azione di disconoscimento di paternità

In tema di azione di disconoscimento di paternità, grava sull’attore la prova della conoscenza dell’adulterio, che si pone come “dies a quo” del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione ex art. 244 c.c., in ciò avvalendosi anche del principio di non contestazione, che opera – anche in materia di diritti indisponibili – espungendo il fatto generatore della decadenza dall’ambito del “thema probandum”, fermo restando che l’esistenza di una non contestazione sulla data della scoperta dell’adulterio non esclude che il giudice, in ragione della preminenza dell’interesse pubblico nelle questioni di stato delle persone, non possa rilevare “ex actis” un eventuale ulteriore termine di decorrenza che renda l’azione inammissibile.

Cassazione civile sez. I, 30/06/2016, n.13436

Domanda di disconoscimento della paternità

Posto che la “scoperta” dell’adulterio commesso all’epoca del concepimento – alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall’art. 244 cod. civ. – va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto, la domanda di disconoscimento della paternità è fondata e deve essere accolta.

Deve, tuttavia, essere accolta la domanda svolta dalla minore di mantenimento dei cognome paterno. Infatti, il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti di ciascun individuo (art. 2 e 22 Cost), pertanto, la scelta che deve esser fatta, in ordine al cognome, deve essere ponderata in riferimento all’identità personale posseduta dalla minore nell’ambiente in cui è cresciuta fino al momento del disconoscimento da parte dell’attore.

Tribunale Bologna sez. I, 10/08/2015, n.2495

Disconoscimento di figlio nato prima dei 180 giorni dal matrimonio

Anche in relazione all’ipotesi dell’azione di disconoscimento di paternità di figlio “reputato legittimo” nato prima che siano decorsi 180 giorni dalle nozze, la “scoperta” dell’adulterio commesso all’epoca del concepimento – alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall’art. 244 cod. civ. (come additivamente emendato con sentenza n. 134 del 1985 della Corte costituzionale) – va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto – non riducibile, perciò, a mera infatuazione, o a mera relazione sentimentale, o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo – rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere.

Cassazione civile sez. I, 26/06/2014, n.14556

Figlio concepito durante il matrimonio

Ai fini dell’azione per il disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio, il “dies a quo” del termine annuale va collocato nel momento della scoperta dell’adulterio, intesa quale conoscenza della relazione o dell’incontro di carattere sessuale della donna con altro uomo, idonei a determinare il concepimento del figlio che s’intende disconoscere.

Cassazione civile sez. I, 26/03/2013, n.7581

Interesse del minore

In tema di azione per il disconoscimento della paternità, è manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 244 c.c. in relazione all’art. 117 cost., con riferimento all’art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, laddove vieta eventuali ingerenze di una autorità pubblica nell’esercizio del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, dal momento che il termine di decadenza per l’esercizio di detta azione è correlato ad un evento (scoperta in maniera certa dell’adulterio) che pone il presunto padre in condizione di valutare se proporre o meno, entro un termine congruo, la domanda di cui all’art. 235 c.c. ed al contempo garantisce sufficientemente, in ragione di tale congruità, l’interesse del minore alla certezza del suo “status”.

Cassazione civile sez. I, 30/05/2013, n.13638

Conoscenza della relazione

Ai fini dell’azione per il disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio, il “dies a quo” del termine annuale va collocato nel momento della scoperta dell’adulterio, intesa quale conoscenza della relazione o dell’incontro di carattere sessuale della donna con altro uomo, idonei a determinare il concepimento del figlio che s’intende disconoscere.

Cassazione civile sez. I, 26/03/2013, n.7581

Adulterio: data della conoscenza certa del fatto

In tema di azione di disconoscimento di paternità esercitata dal figlio, ai sensi dell’art. 235, comma 1, n. 3, c.c., in caso di adulterio della madre, il termine annuale di decadenza di cui all’art. 244, comma 3, per l’introduzione dell’azione decorre dalla data dell’acquisizione della conoscenza dell’adulterio e non da quella della raggiunta certezza negativa (da parte del figlio) della paternità biologica .

Cassazione civile sez. I, 02/07/2010, n.15777



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13 Commenti

  1. Vorrei capire una cosa. Ma l’adulterio ed il tradimento sono sinonimi? Cioè sono la stessa cosa? Se non è così, allora potete spiegarmi qual è la differenza tra adulterio e tradimento?

    1. La differenza tra adulterio e tradimento risiede:
      -nel legame della coppia. Si commette tradimento quando due persone sono fidanzate (e una delle due intraprende una relazione con un altro soggetto), oppure quando il rapporto extraconiugale è semplicemente occasionale e non continuo. L’adulterio, viceversa, si ha solo qualora due soggetti siano sposati;
      -nella durata. In riferimento al matrimonio, l’adulterio è un tradimento continuo che si traduce in una relazione extraconiugale con un partner diverso dal coniuge. La semplice scappatella senza legami affettivi non configura adulterio.

      È possibile trovare ulteriori differenze tra adulterio e tradimento. Ad esempio:
      l’adulterio, secondo la storia, era l’infedeltà della moglie nei confronti del marito. Non esistevano termini che potessero indicare l’esempio opposto, ossia l’infedeltà del marito nei confronti della moglie. La stessa legge [1] puniva esclusivamente la donna qualora commetteva adulterio,
      il tradimento è considerato tale dalla società anche quando si intrecciano rapporti platonici, senza necessariamente consumare quello carnale.
      Oggi non esiste una differenza netta tra adulterio e tradimento e la parola ”adulterio” viene usata nel linguaggio comune. Nessun giudice e nessun avvocato utilizza il termine adulterio per definire l’infedeltà di una donna e non anche quella dell’uomo, mentre sembra consuetudine adoperare la parola ”tradimento” nelle aule giudiziarie.
      Infine solo il tradimento commesso da uno dei due coniugi consente di procedere per la separazione con addebito, mentre l’infedeltà di un partner (nei rapporti di fidanzamento o nelle coppie di fatto) non dà diritto né a risarcimento, né tanto meno all’addebito della separazione.

  2. L’adulterio è illegale? tradire rappresenta un reato? Quali sono le conseguenze dell’adulterio?

    1. Partiamo da un dato certo e a tutti noto: l’adulterio è vietato solo per chi è sposato. Non vale quindi per i conviventi e per le unioni civili tra omosessuali che, pertanto, si possono reciprocamente tradire senza alcuna conseguenza legale. Il dovere di fedeltà per coppie unite in matrimonio deriva dal codice civile il quale stabilisce, tra i doveri dei coniugi, il vincolo di fedeltà. Come vedremo a breve, però, si tratta di una norma che non pone sanzioni. Per cui, le conseguenze legali di un tradimento hanno una portata limitata solo al successivo (ed eventuale) giudizio di separazione e divorzio tra i coniugi. In pratica, le uniche ripercussioni dell’adulterio possono aversi solo nel caso in cui la coppia decida, proprio a causa della relazione extraconiugale, di dirsi addio. Intanto togliamo un dubbio che molti si pongono: tradire è reato? Assolutamente no: se, come abbiamo detto, l’infedeltà non ha conseguenze rilevanti sul piano civilistico, ancor meno ne ha su quello penale. Dunque, l’adulterio non è reato e non risulta da nessun documento o certificato. Se chiedi a un avvocato se tradire è legale ti dirà di no, proprio perché il codice vieta l’infedeltà. Ma cosa può fare il coniuge tradito contro il traditore? Ben poco: salvo rarissimi casi in cui può chiedere il risarcimento (di questi ci occuperemo più in là), può solo presentare una domanda di separazione con addebito. Cosa significa? Lo spiegheremo nel nostro articolo https://www.laleggepertutti.it/235476_adulterio-conseguenze-legali

  3. Se due intrattengono una relazione platonica e sentimentale, si parla di adulterio? Anche se non c’è un contatto fisico?

    1. Secondo la Cassazione (Cass. sent. n. 9472/1999), per integrare l’adulterio è sufficiente, anche in assenza di una prova specifica di relazione sessuale con terzi, l’esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, ferendo la sensibilità e la dignità di colui o colei che subisce gli effetti di quei comportamenti. Rileva, sotto questo aspetto, anche il semplice tentativo e un rapporto platonico ove però si confessino i propri sentimenti affettivi. Per maggiori informazioni, leggi il nostro articolo Adulterio: conseguenze legali https://www.laleggepertutti.it/235476_adulterio-conseguenze-legali

    1. Siamo abituati a pensare alla foto come alla prova massima di un evento, superiore anche al racconto di un testimone. Essa è infatti la riproduzione fedele della realtà, mentre le dichiarazioni di un terzo possono essere manipolate dalla memoria, dalle convinzioni personali e dai rapporti tra le parti. Eppure nel nostro processo le cose vanno all’inverso: la fotografia non è una prova se viene contestata dalla parte contro cui viene prodotta. In tal caso, essa vale quanto la carta straccia. Ma non basta una generica contestazione: è necessario suggerire al giudice le ragioni per cui lo scatto potrebbe dire qualcosa di diverso dalla realtà. Qui le cose potrebbero complicarsi perché è necessario gettare l’ombra del dubbio sull’immagine e sulla sua corrispondenza ai fatti rappresentati. Tanto per fare un esempio, se in una causa di separazione la moglie esibisce una foto che vede il marito in auto con una donna, di sera, questo non basta a dire che si tratta dell’amante, visto che potrebbe essere una collega di lavoro o una passante che ha chiesto un passaggio. Le giustificazioni possono essere numerose e se anche all’interno delle mura domestiche possono non reggere, dinanzi al giudice invece i sospetti non sono sufficienti per arrivare a una condanna per adulterio e all’addebito. Se invece la foto non viene contestata – per dimenticanza o per assenza di malizia giuridica – essa diventa però prova documentale e, quindi, può fondare una sentenza di condanna per infedeltà.

  4. Ho scoperto il tradimento di mio marito quando sono tornata a casa prima per fargli una sorpresa, ma la sorpresa l’ha fatta lui a me. Già, dal parcheggio avevo individuato un’auto sospetta: quella di una sua ex. Ma prima di fasciarmi la testa, ho pensato che avrebbe anche potuto rivendere l’auto e cambiarla. Invece, non appena salgo a casa, entro perché lui per la fretta non aveva neanche messo le chiavi alla porta e così li colgo nella stanza da letto mentre si stavano baciando… Lì sono esplosa e ho subito fotografato il tradimento e me se sono scappata. Poi, mi sono rivolta ad un avvocato ed ora stiamo combattendo in tribunale

  5. Ultimamente, avevo notato un cambiamento nella mia cara e adorata mogliettina. Ma lei mi diceva di stare tranquillo e quando le chiedevo come mai il cambio look e certe accortezze lei rispondeva che stava seguendo un programma e un telefilm per rimettersi in forma per me. Allora, mi sono tranquillizzato. Quando ho visto nell’armadio un completo molto carino ho pensato che l’avrebbe indossato per il nostro anniversario e invece poi l’ha messo quando doveva uscire con le “amiche”. La cosa mi puzzava così l’ho seguita ed ho scoperto che era andata dal suo dietologo e l’ha baciato dopo essersi guardata intorno… Insomma, una situazione assurda e una delusione estrema

  6. Sentite la mia storia… La mia ex moglie me l’ha fatta sotto il naso insieme al mio socio di affari. Un doppio tradimento. Ma bello grosso. Lui era lo scapolo d’oro ed io sono sempre stato il tipo con la testa sulle spalle. Mi sono creato una famiglia e pensavo che tutto andasse nel migliore dei modi. Un giorno, visto che il mio ufficio era in ristrutturazione, abbiamo iniziato a fare le riunioni a casa mia e lui e mia moglie hanno iniziato a prendere confidenza. Un pomeriggio, sono stato trattenuto da un cliente e nel frattempo il mio socio è andato a casa mia pensando di trovarmi, invece poco dopo gli ho comunicato il mio ritardo. Evidentemente, deve essersi trattenuto a lungo e si sono intrattenuti a vicenda visto che quando sono tornato li ho visti sul divano del salotto. Non vi dico che colpo che ho avuto. Da lì, ho cercato di chiudere i miei affari con il socio ed ho chiuso il matrimonio con quella arrampicatrice sociale

  7. Mio marito ha chiamato una badante per il padre ormai anziano e incapace di provvedere a sé stesso. Noi non riuscivamo a seguirlo e stargli dietro tutto il giorno visti i nostri impegni e non volevo sacrificare neppure i nostri figli a stare tutto il giorno con loro dopo la scuola, quindi ci siamo rivolti ad una signora che ci è stata raccomandata da alcuni amici. Non ho mai pensato che potesse diventare il mio peggiore incubo. Puntualmente, mio marito andava a casa del padre. Gli ho detto così: Come mai abbiamo chiamato la badante se alla fine vai ogni giorno da tuo padre? Se doveva essere così la situazione avremmo evitato di regalare soldi ad un’estranea. Lui diceva che passava giusto per controllare. Ci può stare i primi tempi visto che non hai la certezza di chi ti metti in casa e poi se ne sentono tante…Ma a lungo andare la situazione era diventata sospetta. Visto che una sera mi ha detto che doveva fermarsi a cena da lui, mi sono chiesta come mai non l’ha detto anche a me ed ai nostri figli così ci saremmo aggiunti… ma lui disse che il padre era stanco. La cosa mi puzzava così sono andata a verificare. IL padre dormiva e mio marito che rideva e passava il tempo con la badante. Si era innamorato. L’ho capito subito… E’ stato terribile costatare che ormai tra noi era finita, così abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. Non è stato semplice superarla sia per me che per i mie figli.

  8. Lui torna stremato dal lavoro per permetterle la vita che ha sempre sognato. Lei casalinga provvede alle faccende domestiche per consentire a lui la crescita della sua carriera. Allora, ritornando a casa, la trova mentre si “allena” con il suo personal trainer che io le pagavo!!! Roba da pazzi.

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