In questo articolo, troverai le ultime sentenze su: assegno di invalidità civile; permanenza dello stato invalidante; accoglimento della domanda di assegno di invalidità.
Indice
L’assegno d’invalidità
L’assegno d’invalidità ha natura previdenziale, non assistenziale pertanto in assenza di specifica diversa previsione normativa, è soggetto a tassazione.
Tribunale Lucca sez. lav., 12/05/2021, n.133
Riconoscimento dell’assegno di invalidità
la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c.,che dichiari la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell’assegno di invalidità ex art. 1, L. n. 222/1984 non può contenere la condannare dell’Ente previdenziale al pagamento della prestazione conseguentemente dovuta.
Tribunale Modena sez. lav., 11/05/2021, n.233
Reddito per beneficiare dell’assegno di invalidità
Il reddito rilevante per beneficiare dell’assegno di invalidità in relazione a periodo precedente l’entrata in vigore del d.l. n. 76 del 2013, art. 10, comma 5, va determinato in relazione al reddito individuale dell’invalido, senza tener conto del reddito del coniuge in aggiunta al reddito individuale.
Cassazione civile sez. lav., 12/04/2021, n.9562
Reddito personale dell’assistito
Anche alla luce del d.l. n. 76 del 2013, conv. in l. n. 99 del 2013, per l’assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della l. n. 247 del 2007, occorre fare riferimento al reddito personale dell’assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte.
Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, n.21763
Riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa
In tema di assegni di invalidità, per quanto concerne il requisito sanitario richiesto dalla L. n. 222/1984, la pensione può essere riconosciuta solo all’assicurato che abbia la capacità di lavoro ridotta totalmente in modo permanente, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Per il riconoscimento dell’assegno di invalidità è invece sufficiente la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
Tribunale Bari sez. lav., 06/10/2020, n.2914
La sospensione del godimento dell’assegno ordinario di invalidità
La sospensione del godimento dell’assegno ordinario di invalidità determinata dall’esercizio del diritto di opzione in favore dell’indennità di mobilità è una ipotesi distinta da quella riferita a chi, titolare di quest’ultima, diventi per la prima volta nelle more titolare di assegno e intenda goderne, dovendo, a quel punto, comunicare l’esercizio dell’opzione entro i 60 giorni dalla comunicazione della domanda di accoglimento dell’assegno. Di tale interpretazione si trae riscontro nella lettera della l. 222/1984, la quale, infatti, distingue l’ipotesi della liquidazione dell’assegno di invalidità da quella della sua conferma, che implica la persistenza del requisito sanitario già riscontrato in occasione dell’accoglimento della prima domanda e la continuità dell’erogazione della prestazione.
Tribunale Chieti sez. lav., 06/07/2020, n.117
Assegno di invalidità e trattamento di disoccupazione
In caso venga percepito, per lo stesso periodo, sia l’assegno ordinario di invalidità sia il trattamento di disoccupazione che già veniva percepito da tempo, qualora l’interessato non lo abbia dichiarato nell’apposito modulo della comunicazione di liquidazione dell’assegno ordinario di invalidità e quindi abbia dolosamente ottenuto la liquidazione di entrambe le prestazioni, fra loro non cumulabili, il trattamento di disoccupazione indebitamente percepito dal ricorrente è ripetibile.
Tribunale Bari sez. lav., 25/06/2020, n.1797
Domanda di accertamento delle condizioni sanitarie
La domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento dell’assegno di invalidità introdotta con procedimento ex art. 445 bis c.p.c. dal pubblico dipendente, in quanto strumentale all’adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione della prestazione pensionistica, appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti.
Cassazione civile sez. un., 14/04/2020, n.7830
Assegno di invalidità per operai agricoli
Ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità in favore degli operai agricoli, il requisito contributivo -per il quale, ex art. 9 del r.d. n. 636 del 1939, cui rinvia l’art. 4, comma 1, della l. n. 222 del 1984, si richiede che l’assicurato abbia cinque anni di contribuzione (cd. Requisito “fisso”) ed 810 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la domanda (cd. Requisito “mobile”)- può perfezionarsi anche successivamente alla presentazione della domanda amministrativa e nel corso del successivo contenzioso giudiziale, in analogia a quanto disposto dall’art. 149 disp. att. c.p.c. per il requisito sanitario, purché si accerti la contemporanea presenza di entrambi i requisiti costitutivi del diritto.
Corte appello Roma sez. IV, 02/03/2020, n.332
Efficacia della pronuncia emessa in esito al giudizio
Nelle controversie in materia di invalidità’ civile, cecità’ civile, sordità’ civile, handicap e disabilità’, nonché di pensione di inabilità’ e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.
Tribunale Modena sez. lav., 30/01/2020, n.48
Come beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia di cui all’art. 445 bis c.p.c., u.c. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per guanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa.
Cassazione civile sez. VI, 29/01/2020, n.2025
Requisito sanitario per il riconoscimento dell’assegno di invalidità civile
L’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., proposto al fine di far constare la sussistenza del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell’assegno di invalidità civile, non consente di pervenire a sentenza di condanna al pagamento nei confronti dell’Inps, dovendo la pronuncia giudiziale favorevole all’assicurato limitarsi alla dichiarazione di sussistenza del requisito oggetto di contraddittorio.
Cassazione civile sez. lav., 17/07/2019, n.19267
Assegno di invalidità: qual è il requisito reddituale per il riconoscimento del beneficio?
In tema di assegno di invalidità civile, ai fini della verifica della sussistenza del requisito reddituale previsto per il riconoscimento del beneficio, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della l. n. 247 del 2007 occorre fare riferimento al reddito personale dell’assistito, con esclusione del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare.
Cassazione civile sez. lav., 27/05/2019, n.14415
Riduzione della capacità di lavoro e diritto alle provvidenze previdenziali
Ai fini del diritto alle provvidenze previdenziali, la natura permanente della riduzione della capacità di lavoro non si identifica con la definitività e immutabilità dello stato invalidante, ma richiede che esso sia connaturato alla malattia in atto, o alle terapie che si rendono necessarie in ragione della stessa, per una proiezione di durata incerta e indeterminata, non prevedibile “ex ante”, o che comunque sia connotato da una certa perduranza significativa nel tempo, sì da determinare una reale situazione di bisogno.
(Nella specie, è stato escluso il diritto all’assegno di invalidità perché la patologia da cui era affetto il ricorrente – leucemia mieloide – e gli effetti collaterali della terapia somministrata erano in fase di remissione, tanto da determinare un’invalidità solo temporanea).
Cassazione civile sez. lav., 23/04/2019, n.11185
Assegno di invalidità: domanda
In tema di assegno di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, dal comma 7 di tale articolo, che ne prevede la conferma per tre periodi triennali consecutivi previa domanda del titolare – della quale la stessa legge regola termini ed effetti – deriva il principio dell’indispensabilità della domanda amministrativa in relazione a ciascuno dei tre periodi di fruizione triennali, precedenti quello di godimento automatico di cui al successivo comma 8.
Corte appello Roma sez. lav., 22/03/2019, n.857
Erogazione dell’assegno di invalidità
La richiesta di conferma dell’assegno di invalidità deve essere formulata entro i 120 giorni successivi alla scadenza del precedente assegno. In caso di richiesta tardiva, l’erogazione di tale assegno sarà condizionata ad una nuova verifica circa la sussistenza dei requisiti contributivo e sanitario.
Cassazione civile sez. lav., 08/04/2019, n.9745
Ripristino dell’assegno ordinario di invalidità
Nella decisione di ripristino dell’assegno ordinario di invalidità, revocato per mancata permanenza delle condizioni sanitarie di cui all’art. 1 della l. n. 222 del 1984, il giudice, qualora accolga solo parzialmente la domanda, con riconoscimento del diritto ad un nuovo assegno di invalidità, per essere sopraggiunto un nuovo stato invalidante nel corso del procedimento giudiziario, deve valutare l’esistenza del requisito contributivo cd. relativo, con riferimento al tempo della proposizione della domanda amministrativa di ripristino della prestazione e non in relazione al tempo della presentazione della originaria domanda.
Cassazione civile sez. VI, 25/02/2019, n.5477
Assegno di invalidità erogato dall’Inps
In tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall’ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale dell’assegno di invalidità erogato dall’Inps, attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l’ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore.
(Principio affermato in relazione all’assegno ordinario di invalidità corrisposto,ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, dall’Inps alla vittima di un incidente stradale).
Cassazione civile sez. III, 19/02/2019, n.4734
Pensione di inabilità civile e assegno di invalidità
E’ infondata la domanda di accertamento giudiziale del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità civile o, in subordine, l’assegno di invalidità civile, avanzata ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. da colui nei confronti del quale sia stata accertata una percentuale di invalidità del 60% da parte della Commissione Medica di Prima Istanza.
La pensione di inabilità ex art. 12 della legge n. 118/1971, infatti, spetta agli invalidi civili, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni di età, nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il diritto a percepire un assegno di invalidità, invece, è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% ai sensi dell’art. 13 della legge n. 118/1971 e dell’art. 9 del d.lgs. n. 509/1988.
Tribunale Trani sez. lav., 26/11/2018, n.2276
Controversie in materia di invalidità civile
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità’ civile, sordità’ civile, handicap e disabilità’, nonché di pensione di inabilità’ e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.
Cassazione civile sez. lav., 24/10/2018, n.27010
Accertamento dell’invalidità
In materia di invalidità pensionabile, l’accertamento contenuto nella sentenza di accoglimento della domanda di assegno di invalidità si estende a tutti gli elementi che concorrono ad integrare per legge la fattispecie costitutiva del diritto all’assegno e, quindi, non solo al requisito sanitario, ma anche al requisito contributivo e assicurativo per l’accesso alla stessa prestazione. Ne consegue che l’impugnazione, ove investa la sussistenza di uno solo dei due requisiti, non preclude la formazione del giudicato, quantomeno implicito.
Cassazione civile sez. VI, 19/07/2018, n.19249
Assegno di invalidità: l’onere della prova del requisito reddituale
In tema di assegno di invalidità civile, l’onere della prova del requisito reddituale e di quello dell’incollocazione al lavoro grava sulla parte che agisce per ottenerne il riconoscimento, in base ai principi generali – sul riparto dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.), e si considera soddisfatto anche quando la parte onerata produca la certificazione dell’Agenzia delle Entrate ed il certificato di disoccupazione.
Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 23/11/2018, n.1622
Criteri per verificare la riduzione della capacità di lavoro dell’assicurato
Ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall’art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell’assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull’attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall’assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute; sicché, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell’assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10.
Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16141
Salve. Potreste spiegarmi quali sono tutti i requisiti per l’assegno d’invalidità civile?
Per richiedere l’assegno di assistenza per invalidi civili parziali, bisogna soddisfare le seguenti condizioni:
aver ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%;
essere di età compresa tra i 18 e i 67 anni (l’età limite per richiedere la prestazione originariamente prevista, pari a 65 anni, è stata elevata a 67 anni, dal 2019, in base agli incrementi alla speranza di vita media);
essere cittadini italiani, europei o extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia;
avere un reddito annuo non superiore a 4.906,72 euro (limite valido per l’anno 2019);
trovarsi in stato di disoccupazione.
L’assegno di accompagnamento spetta a chi percepisce la pensione di invalidità? Vi ringrazio in anticipo per le risposte che eventualmente potrete fornire alla mia domanda.
L’assegno di accompagnamento è una prestazione che spetta agli invalidi civili totali (in misura pari al 100%) non autosufficienti, cioè permanentemente non in grado di camminare senza un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita. L’assegno di accompagnamento può dunque spettare a chi percepisce la pensione d’inabilità civile, in quanto invalido civile totale, non a chi percepisce l’assegno d’invalidità civile, in quanto invalido civile parziale.
L’assegno d’invalidità civile è compatibile con altre pensioni? Vorrei capire se mia zia può usufruire di altre prestazioni oltre all’assegno di invalidità.
L’assegno d’invalidità civile non è compatibile con le altre prestazioni dirette riconosciute agli invalidi a qualsiasi titolo, escluse quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali. Il beneficiario dell’assegno d’invalidità civile può, invece, cumulare il trattamento con le pensioni non d’invalidità, fermo restando il rispetto delle soglie di reddito. Ad esempio, può cumulare il trattamento con la pensione anticipata o di vecchiaia.
La situazione d’incompatibilità deve essere comunicata dall’interessato:
tramite patronato;
tramite call center Inps (al numero 803.164, oppure 06.164.164 per chi chiama da cellulare);
attraverso il servizio online, disponibile nel portale dell’Inps, “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, modello AP 70.
L’invalido può scegliere comunque la pensione a lui più favorevole.
Come funziona la domanda per l’assegno d’invalidità civile? Potete spiegarmi qual è l’iter da seguire? grazie mille
Prima di richiedere l’assegno d’invalidità civile, è indispensabile che all’interessato sia stata riconosciuta, dall’apposita commissione medica, un’invalidità civile, in misura almeno pari al 74%.
L’interessato deve dunque:
ottenere il certificato medico introduttivo dal proprio medico curante, dopo un’accurata visita;
inviare all’Inps, tramite portale web, call center o patronato, la domanda d’invalidità, per richiede gli accertamenti sanitari per il riconoscimento della condizione di invalidi civile in misura almeno pari al 74%.
Per sapere come richiedere il riconoscimento dell’invalidità civile all’Inps leggi la nostra guida alla domanda d’invalidità https://www.laleggepertutti.it/139892_come-fare-domanda-di-invalidita-e-accompagnamento
Una volta ottenuto il verbale di riconoscimento dell’invalidità dalla commissione medica, in misura almeno pari al 74%, si deve richiedere la pensione attraverso il servizio online, disponibile nel portale dell’Inps, “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, modello AP 70. In alternativa, la domanda può essere inoltrata tramite call center o patronato.
Per ulteriori informazioni, leggi il nostro articolo sull’assegno di invalidità civile https://www.laleggepertutti.it/283508_assegno-invalidita-civile
Per quanto riguarda la pensione di inabilità, invece? Quali sono i criteri adottati e sopratutto com’è l’iter da seguire? Ringrazio fin da ora del riscontro
Puoi trovare le risposte nei nostri articoli:
-Pensione d’inabilità Inps. Pensione per invalidi al 100%: inabilità civile e inabilità al lavoro, chi ne ha diritto, a quanto ammonta, come fare domanda https://www.laleggepertutti.it/297662_pensione-dinabilita-inps
-La pensione di inabilità. I trattamenti economici degli invalidi civili: la pensione di invalidità e la sostituzione con l’assegno sociale. I limiti di reddito https://www.laleggepertutti.it/277938_la-pensione-di-inabilita
-Pensione di inabilità: quali sono i redditi da considerare https://www.laleggepertutti.it/288098_pensione-di-inabilita-quali-sono-i-redditi-da-considerare
Non mancherò di studiarli tutti. Grazie di cuore, siete stati gentilissimi. Un saluto cordiale ^_^
Ci fa piacere essere d’aiuto ai nostri lettori. Continua a seguire il nostro portale di informazione giuridica. Ogni giorno, su La Legge per Tutti, puoi trovare tantissimi articoli, sempre aggiornati dai professionisti del nostro network, e tantissime news.
Buongiorno. Ho letto con piacere l’articolo e riflettevo sulla legge 222/84
Volevo chiedere
Io oggi sono invalido civile al 67 % senza assegno. Ho una ridotta capacita lavorativa di piu dei 2/3 e ho lavorato come artigiano sino al 2012 pagando i contributi sino al 2001 e dichiarandoli sino alla chiusura della ditta avvenuta nel 2012
Ho letto che per chiedere l’applicazione di questa legge bisogna se non sbaglio avere 3 anni di contributi negli ultimi 5 anni
Vi sono sentenze che conoscete che comunque derogano dal fatto dei contributi ? in quanto io sono stato iscritto dall’1986 circa e continuativamente dal 1990 sino al 2012 ma non negli ultimi 5 anni ( dal 2015/al 2020)
Volevo chiedere se conoscete sentenze che sorpassano i 3 anni di contributi ma guardano eventalemente a quelli prima o alla ridotta capacità lavorativa
grazie
Ti consigliamo la lettura dei nostri articoli:
-Cosa mi spetta con il 67% di invalidità https://www.laleggepertutti.it/388481_cosa-mi-spetta-con-il-67-di-invalidita
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-Assegno d’invalidità, quanti anni di contributi? https://www.laleggepertutti.it/190076_assegno-dinvalidita-quanti-anni-di-contributi
per l’accertamento del reddito, nel caso di un coltivatore diretto, il cui reddito da terreni è esente da IRPEF, tale reddito và considerato o è sufficiente quello indicato al rigo RN4 della dichiarazione dei redditi persone fisiche!