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Pensione di reversibilità: ultime sentenze

23 Agosto 2021 | Autore:
Pensione di reversibilità: ultime sentenze

Concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite.

Quali sono i requisiti per godere della pensione di reversibilità? Il coniuge superstite a cui è stata addebitata la separazione ha diritto alla pensione di reversibilità? Scoprilo nelle ultime sentenze.

Indebita percezione della pensione di reversibilità

Il soggetto che non comunichi all’INPS di aver contratto nuovo matrimonio e pertanto continui a percepire la pensione di reversibilità del coniuge defunto si rende responsabile del reato di indebita percezione di erogazione pubbliche (ex art. 316 ter c.p.), non già del reato di truffa aggravata e art. 640 dal momento che in predetta condotta manda l’induzione in errore, elemento proprio del reato di truffa.

Tribunale Nola, 22/04/2021, n.844

Il criterio della durata del rapporto

La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve essere effettuata sulla base di vari elementi quali l’entità dell’assegno riconosciuto all’ex coniuge, le rispettive condizioni economiche degli ex coniugi, la durata delle rispettive convivenze matrimoniali. In particolare per quanto riguarda quest’ultimo profilo, ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità, il giudice deve dare rilevanza non solo alla durata legale dei matrimoni, ma anche alla durata effettiva della convivenza (e dunque alle situazioni di separazione di fatto che abbiano preceduto lo scioglimento del vincolo matrimoniale) o alla convivenza more uxorio che abbia eventualmente preceduto l’unione coniugale del de cuius con il coniuge superstite.

Corte appello Ancona sez. IX, 07/04/2021, n.428

Controversia tra l’ex coniuge e il coniuge superstite

La controversia tra l’ex coniuge e il coniuge superstite per l’accertamento della ripartizione – ai sensi dell’art. 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 13 della l. n. 74 del 1987 – del trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l’ente erogatore.

Tribunale Civitavecchia sez. I, 12/03/2021, n.285

Cessazione degli effetti civili del matrimonio

Il coniuge del matrimonio i cui effetti civili siano stati dichiarati cessati prima del decesso nel pensionato non ha, a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale, alcun titolo a chiedere autonomamente la liquidazione della pensione di reversibilità.

Tribunale Novara, 24/02/2021, n.2

Diritti-doveri di assistenza e solidarietà

Il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, costituzionalmente garantito, rientra tra i diritti-doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia, sia eterosessuale sia quella omosessuale stabile; pertanto la pensione di reversibilità va riconosciuta sia al partner superstite unito civilmente sia al figlio minore della coppia, entrambi facenti parte di quella relazione stabile affettiva tutelata costituzionalmente e direttamente discendente dall’applicazione dell’art. 2 Cost..

Corte appello Milano, 09/02/2021, n.803

Ripartizione della pensione di reversibilità

La decisione giudiziale riguardante la ripartizione della pensione di reversibilità tra l’ex coniuge divorziato e il coniuge superstite al momento del decesso deve essere resa, ai sensi dell’art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo vigente, con sentenza. Ne consegue che il provvedimento assunto dal giudice di secondo grado con decreto conserva la natura e il valore di sentenza, e può essere impugnato con ricorso per cassazione per vizi motivazionali, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Cassazione civile sez. lav., 18/01/2021, n.692

Pensione di reversibilità: suddivisione tra prima e seconda moglie

La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza “more uxorio” non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, oltre che ponderando ulteriori elementi, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso.

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, n.25656

Pensione di reversibilità: requisiti

L’art.13, commi 1 e 7, R.D.L. n.636 del 1939, convertito nella L. 6.07.1939, n. 1272, sostituito con l’art. 2, della L. 4.04.1952, n. 218 e con l’art. 22, L. 21.07.1965, n. 903, i requisiti costitutivi ed indispensabili per godere del beneficio della pensione di reversibilità sono quelli della inabilità e quello della vivenza a carico del soggetto pensionato al momento del decesso dello stesso, vale dire, relativamente a questo secondo requisito, che è necessario dimostrare che il pensionato, prima del decesso, provvedesse al sostentamento del richiedente in maniera continuativa.

Corte appello Ancona sez. lav., 13/05/2019, n.153

Reversibilità ex coniuge: criteri per l’attribuzione

La norma di cui all’art. 9 comma 2 legge 898/70, interpretata secondo il testo letterale di legge, ricollega quindi espressamente il diritto alla corresponsione della pensione di reversibilità a tre requisiti, ovvero: a) che il coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze; b) che il medesimo sia titolare dell’assegno divorzile; c) che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

E’ bene chiarire che la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale (ossia del dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l’ex coniuge deceduto), anche ponderando ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale; fra tali elementi, da individuarsi nell’ambito L. n. 898 del 1970, art. 5, specifico rilievo assumono l’ammontare dell’assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell’ex coniuge, nonché le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, e in quest’ottica – al fine di evitare che l’ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l’assegno di divorzio, ed il secondo coniuge il tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita – anche l’esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere considerata dal Giudice del merito quale elemento da apprezzare per una più compiuta valutazione delle situazioni

Tribunale Perugia sez. I, 17/06/2019, n.2

Pensione di reversibilità: concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite

In tema di pensione di reversibilità, nell’ipotesi di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi diritto al trattamento di reversibilità del coniuge deceduto, il mero criterio che attribuisce, ai fini del riparto, rilevanza solo ed esclusivamente alla durata del rapporto va corretto con altri criteri (quale, per es., l’esistenza di figli minori) al fine di evitare di attribuire al coniuge superstite una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita e, per converso al coniuge divorziato, una quota di pensione del tutto sproporzionata rispetto all’assegno in precedenza goduto (nel caso di specie il tribunale ha riconosciuto la quota maggiore alla coniuge separata, ultima convivente con il de cuius, in ragione della sua situazione economica, caratterizzata da un lato dalla presenza di maggiori oneri in quanto la stessa aveva a carico tre minori, figli del de cuius, dall’altro da una maggiore aleatorietà in quanto la percipiente svolgeva di attività imprenditoriale).

Tribunale Modena sez. I, 05/06/2019, n.7

Pensione di reversibilità: a chi spetta?

La sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato ha carattere costitutivo necessario ed attribuisce ad entrambi un diritto iure proprio sulla pensione di reversibilità.

Tribunale Torino sez. VII, 10/05/2019, n.24

Morte e valore capitale della pensione di reversibilità

Nell’ipotesi di morte derivante da un illecito, il valore capitale della pensione di reversibilità erogata ai familiari superstiti non è detraibile dal risarcimento loro spettante, ciò in quanto trattasi di una prestazione con funzione previdenziale, correlata al sacrificio del lavoratore effettuato attraverso il versamento dei contributi.

Consiglio di Stato sez. III, 23/04/2019, n.2571

Pensione di reversibilità al coniuge divorziato

Affinché al coniuge divorziato sia riconosciuta la pensione di reversibilità o una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite, occorre che il richiedente, al momento della morte dell’ex coniuge, risulti titolare di assegno di divorzio, giudizialmente riconosciuto dal tribunale con una sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2019, n.11129

Coniuge superstite a cui è stata addebitata la separazione

Il coniuge superstite al quale sia stata addebitata la separazione, come già il coniuge separato per colpa nella previgente disciplina della separazione coniugale, ha diritto alla pensione di reversibilità, indipendentemente dalla circostanza che versi o meno in stato di bisogno e senza che rilevi l’attribuzione di un assegno di mantenimento o altra provvidenza di tipo alimentare.

Cassazione civile sez. lav., 15/03/2019, n.7464



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18 Commenti

  1. A parte che sarebbe uno schifo la pensione di reversibilita’ un uomo dopo magari 40 anni di lavoro va in pensione se muore alla moglie le danno una piccola percentuale,sarebbe piu giusto darle tutto come prendeva il marito in vita.
    Si presume che la moglie sia casalinga e lei anche se non con i contributi lavorava in casa cudiva i figli e la maggiore quadrava il bilancio familiare.
    Questo e’ una rapina statale che si fa’ verso le persone anziane.La pensione sono soldi nostri che ci sono stati tolti ogni mese dalla busta paga e accantonati per la pensione.
    Per di piu’ se io sono separato muoio perche’ io stesso prima di morire non posso decidere lasciando scritto che la mia pensione sia data hai figli?

    1. Se pensi che tutti i Governi vorebbero tagliare le pensioni NORMALI, perché non hanno soldi per quelle cosidette RICCHE o DOPPIE, se non Triple e via così fino a quelle che vanno fino alla settima generazione, è logico che non lo faranno mai per i POVERI.
      Cosa bisognerà fare? Grazie dell’attenzione
      Fabio

  2. Se mio marito era titolare di un assegno pensionistico, alla sua morte, io ho diritto a ricevere la pensione di reversibilità?

    1. Quando un lavoratore che prende la pensione o che ne ha il diritto alla liquidazione viene a mancare ed è sposato, separato, divorziato o parte di un’unione civile, la pensione di reversibilità spetta: al coniuge, anche se legalmente separato; al coniuge divorziato sempre che sia titolare dell’assegno divorzile, non si sia risposato e la persona defunta abbia iniziato il rapporto assicurativo prima della data di sentenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il coniuge superstite perde il diritto alla pensione di reversibilità se si sposa di nuovo. Tuttavia, ha diritto ad un assegno una tantum pari a due annualità della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima, nella misura spettante alla data del matrimonio. In pratica, due anni di pensione più le due tredicesime. Se la persona defunta aveva divorziato e si era risposata, spetta al tribunale decidere la quota di pensione di reversibilità che va al coniuge divorziato e a quello superstite. Ha diritto alla pensione anche la parte superstite dell’unione civile.

  3. Buongiorno redazione della legge per tutti. Vorrei porvi una domanda. Leggendo queste sentenze, mi è sorto un dubbio. Quando i figli hanno diritto a ricevere la pensione di reversibilità? Vi ringrazio per il vostro lavoro sempre costante e a favore del cittadino.

    1. Per quanto riguarda i figli ed equiparati, viene riconosciuta la pensione del lavoratore deceduto a quelli che, alla data di morte dell’assicurato o del pensionato: non hanno compiuto i 18 anni di età; indipendentemente dall’età sono stati dichiarati inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso del lavoratore o del pensionato; sono studenti senza lavoro retribuito. In questo caso, il limite di età non è di 18 anni ma di 21 anni quando frequentano la scuola media o professionale e per tutta la durata del corso di laurea fino ai 26 anni di età; hanno un lavoro retribuito ma che produce un reddito inferiore al trattamento minimo annuo di pensione maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento del lavoro.
      Per figli ed equiparati si intende quelli: adottivi e affiliati del deceduto; riconosciuti o giudizialmente dichiarati dal deceduto o dal coniuge; non riconoscibili dal deceduto ma da lui mantenuti in base ad una sentenza nei casi previsti dalla normativa; non riconoscibili dal deceduto ma che hanno ottenuto nella successione del genitore il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio; nati dal precedente matrimonio del deceduto; minorenni e regolarmente affidati; postumi, nati entro il 300° giorno dalla data del decesso del padre.
      Vengono equiparati anche i nipoti minori anche se non formalmente affidati che risultino effettivamente a carico degli ascendenti.

  4. Salve. potreste indicarmi i passaggi da seguire per fare domanda di reversibilità? Lo chiedo a voi sperando in una risposta chiara e completa

    1. Per richiedere la pensione di reversibilità occorre presentare la domanda all’Inps attraverso l’apposito servizio online. È possibile rivolgersi anche: al contact center dell’Inps chiamando i numeri 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06.164.164 da cellulare; agli enti di patronato o intermediari, che provvederanno ad inoltrare telematicamente la domanda.

  5. La pensione di reversibilità spetta solo a coniuge e figli? Oppure spetta anche ad altri parenti? Grazie

    1. Non solo coniuge e figli: la pensione di reversibilità (o, se vogliamo, più propriamente detta pensione dei superstiti) spetta in determinati casi anche ad altri familiari. In particolare: se non ci sono coniuge o figli, oppure se ci sono ma non hanno diritto alla pensione ai superstiti, ne hanno diritto i genitori della persona deceduta che, al momento della sua morte, abbiano almeno 65 anni, non siano titolari di trattamento pensionistico e siano a suo carico; se non ci sono coniuge, figli o genitori, oppure se ci sono ma non hanno diritto alla pensione ai superstiti, ne hanno diritto i fratelli celibi o le sorelle nubili della persona deceduta che, al momento della sua morte, siano inabili al lavoro, non percepiscano un trattamento pensionistico e siano a suo carico.

  6. Mia mamma gode di pensione di reversibilità di mio padre deceduto. Io sono figlio leggittimo inabile e invalido potrò godre di riversibilità in caso di morte di mamma .Quali requisiti devo avere oltre all’inabilità e invalidita superiore 10 70% ? Grazie

  7. Nel 2013 al fine di procedere al recupero da Caio delle spese legali dovutegli per soccombenza, Tizio avviava il pignoramento della pensione corrisposta a Caio da Enasarco. In data 13/5/2019 il debitore esecutato Caio moriva; Tizio apprendeva che il coniuge aveva avviato contestualmente la pratica di reversibilità della pensione Enasarco. Si precisa che il coniuge superstite non ha accettato l’eredità per la presenza di debiti ingenti, limitandosi ad avviare le pratiche di reversibilità delle due pensioni (Enasarco e INPS) che andranno in cumulo con quella di vecchiaia INPS già percepita. Si chiede pertanto se il pignoramento a suo tempo notificato a Caio resta valido anche nel caso della reversibilità della pensione sulla moglie (che non ha accettato l’eredità) o è necessario promuovere nuove azioni, e in tal caso quali azioni (coniuge di Caio impossidente, assenza altri eredi)?

    1. Il pignoramento effettuato nei confronti del defunto Caio dovrà dirsi interrotto, per la morte del debitore esecutato. Tizio non potrà procedere nei confronti della moglie, per due ragioni distinte, una di carattere processuale e l’altra di carattere sostanziale.Dal punto di vista processuale, Tizio non potrebbe soddisfarsi sulla pensione di reversibilità in quel pignoramento, perché questo contributo assistenziale sorge con la morte del debitore esecutato, successivamente al pignoramento e all’ordinanza di assegnazione, con diritto riconosciuto in capo ad altro soggetto, diverso da quello pignorato.Ciò significa che, comunque, Tizio sarebbe costretto ad avviare un altro pignoramento presso terzi (INPS e ENASARCO) nei confronti della moglie di Caio, titolare di quella pensione di reversibilità. Tuttavia, quel pignoramento avrebbe esito negativo, poiché le somme non sarebbero pignorabili neanche dal punto di vista sostanziale.E, infatti, la pensione indiretta, oppure di riversibilità, costituisce un diritto autonomo, e non successorio, del soggetto cui spetta in quanto deriva direttamente dalla legge e non dall’eredità che lo attribuisce anche nell’ipotesi che il destinatario di esso non abbia accettato l’eredità del dante causa; di conseguenza i limiti che i destinatari delle pensioni indirette ovvero di riversibilità incontrano, derivano soltanto dall’obiettiva realtà del rapporto d’impiego o di servizio del dante causa e non dall’eventuale accettazione dell’eredità (Corte Conti, sez. IV, 21/07/1982, n. 61993, confronta anche Cassazione civile sez. lav., 24/10/2018, n.27019).È la stessa ratio dell’istituto, d’altronde, a darne conferma: esso mira a soddisfare esigenze proprie del superstite beneficiario per il quale la pensione costituisce una proiezione della funzione di sostentamento che in suo favore svolgeva quando era in vita il de cuius.In sostanza, al superstite viene trasferito il diritto alla prestazione sulla base di quanto già maturato dal pensionato deceduto e alle condizioni amministrative, contributive e anagrafiche vigenti all’atto del suo collocamento in quiescenza, e non come eredità di un patrimonio acquisito materialmente dal defunto marito.Riassumendo, sappiamo che per l’acquisto della qualità di erede è necessaria un’accettazione espressa, o tacita dell’eredità; com’è anche pacifico che, in ipotesi come questa di azione esecutiva, incombe su chi fa valere la pretesa creditoria, in applicazione del principio generale contenuto nell’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione da parte dell’esecutato della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto esecutato nella sua qualità di erede (principio che si ricava anche dalla sentenza della Cassazione n.6479/2002).Tuttavia, il beneficio derivato dalla pensione di reversibilità non può essere considerato come elemento provante l’accettazione dell’eredità, dovendo il chiamato all’eredità compiere un atto o assumere un contegno dai quali si inferisca la volontà di accettare l’eredità. Restano, quindi, irrilevanti, ai fini dell’accettazione tacita, tutti gli atti che con riferimento alla loro natura, importanza e finalità, non sono univocamente idonei ad esprimere una effettiva volontà di assumere la qualità di erede.Il Tribunale di Messina, in un caso identico a quello in esame, ha chiarito, sul punto, che la circostanza di essere destinatario di una pensione di reversibilità del de cuius non implica accettazione tacita dell’eredità. Il diritto del pensionato di reversibilità, come anticipato, si atteggia come diritto autonomo e distinto rispetto a quello del dante causa deceduto, configurandosi come situazione giuridica soggettiva iure proprio e non iure successionis, anche se esso trova la necessaria fonte nella posizione del dante causa (Tribunale Messina sez. I, 06/09/2005).Essendo la moglie di Caio impossidente, e non esistendo altri eredi, l’unica via percorribile per Tizio è quella di agire giudizialmente per la nomina di un curatore dell’eredità giacente. L’articolo 528 del codice civile, infatti, prevede che quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità.Questo amministratore sarà chiamato alla formazione di un inventario dei beni lasciati in vita da Caio e, alla luce dei debiti ereditari, e dei creditori interessati a soddisfarsi, verrà avviato un procedimento di liquidazione dei beni di proprietà del de cuius, finalizzato a soddisfare i creditori sulla base della natura dei crediti vantati nella procedura (crediti privilegiati e chirografari).

  8. Sono titolare di pensione di reversibilità erogata anche in favore di mio figlio, studente universitario di 24 anni ( n.to il 04/10/1994 ) iscritto al corso di laurea triennale. Dal 01/11/2017 la quota relativa a mio figlio mi è stata tolta in quanto è andato fuori corso. Nella sessione di novembre 2018 mio figlio ha terminato il corso di laurea triennale e si è iscritto al corso di laurea magistrale. Ho diritto al ripristino della quota di spettanza di mio figlio, durante il corso dei due anni di frequenza della magistrale?

    1. La pensione di reversibilità spetta: – ai figli minori di 18 anni; – ai figli inabili di qualunque età ed carico del genitore; – ai figli studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitori e che non svolgano attività lavorativa; – e ai figli studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni di età e che siano a carico del genitore e non svolgano attività lavorativa. Dunque, dopo il 18° anno di età i figli hanno diritto alla pensione di reversibilità se sono ancora studenti. Occorre distinguere, però, due situazioni: 1. l’assegno spetta fino al completamento del corso di studi, ma non oltre il 21° anno di età; 2. la pensione spetta anche per la durata del corso legale di laurea, ma non oltre il 26° anno di età. Mentre i periodi fuori corso sono in ogni caso “fuori pensione” anche se lo studente ha meno di 26 anni. Ad ogni modo la pensione di reversibilità spetta al figlio superstite, studente universitario, che dopo il conseguimento della laurea si iscrive a un corso di specializzazione o di perfezionamento presso facoltà universitarie. La prestazione sarà erogata dalla data di iscrizione al corso fino al compimento del 26esimo anno di età. La normativa favorisce quindi anche chi, una volta conseguita la prima laurea, decide di iscriversi a un’altra facoltà o a un corso di specializzazione. In questo caso, infatti, il pagamento della pensione continua anche dopo il conseguimento del primo titolo, non oltre, comunque, il compimento del 26° anno di età. In conclusione, la risposta alla sua domanda è positiva. La prestazione spetterà fino al compimento del 26esimo anno d’età.

  9. Salve! una domanda semplice. Ho la reversibilitá /diretta/ da quando é venuto mancare mio marito. Se voglio spostarmi in un altro paese Europea e cambiare residenza /naturalmente/ la mia reversibilita viene toltá? sono stata all’INPS e anche da un patronato e nessuno di loro sapevano la risposta esatta.
    grazie:
    Diana

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