Le multe elevate dagli ausiliari del traffico possono concernere solo la violazione delle norme sulla sosta e sulla fermata e comunque solo nelle aree di loro competenza o quelle strettamente limitrofe.
Gli ausiliari del traffico affiancano i servizi di polizia stradale nella prevenzione e nell’accertamento di violazioni alle norme sulla sosta e la fermata dei veicoli. Non sono però considerati pubblici ufficiali anche se ad essi sono affidati poteri di accertamento avente efficacia di atto pubblico.
Il verbale di violazione redatto da soggetti appartenenti a tale nuova figura di ufficiali accertatori, assume, tuttavia, validità soltanto se riferito a comportamenti assunti nelle aree direttamente sottoposte alla loro competenza nonché a quelle immediatamente limitrofe.
Gli ausiliari del traffico devono limitarsi alle contestazioni che riguardano la sosta, mentre non possono occuparsi della circolazione.
È illegittimo l’accertamento operato dagli ausiliari del traffico per l’infrazione commessa da un veicolo su corsia preferenziale. Infatti il potere riconosciuto agli ausiliari si riferisce solo alle violazioni in materia di sosta dei veicoli [1]. Anche in caso di circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento non può essere compiuto dagli ausiliari, ma dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone [2].
Gli ausiliari del traffico possono elevare solo multe che riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu.
In particolare, essi possono elevare le sanzioni:
1) per la sosta dentro le strisce blu: si tratta delle multe per il mancato pagamento del ticket o per la scadenza dell’orario segnato sul ticket esposto sul parabrezza o sul cruscotto dell’auto;
2) per la sosta fuori dalle strisce blu:solo nel caso in cui tale sosta impedisca le manovre di uscita o entrata agli altri veicoli regolarmente parcheggiati nelle predette strisce blu.
Dunque l’accertamento della sosta fuori dalle strisce blu non funzionale al posteggio o alla manovra in un’area in concessione non rientra nelle competenze degli ausiliari del traffico dipendenti dalla società concessionaria della gestione dei parcheggi a pagamento.
Gli ausiliari del traffico che dipendono da società di gestione di parcheggi sono legittimati all’accertamento di illeciti amministrativi in relazione alla funzionalità degli spazi riservati a parcheggio e quindi in relazione alla violazione di divieti di sosta dentro le aree in concessione o sulle aree limitrofe [3].
Non può essere riconosciuto alcun potere di accertamento agli ausiliari del traffico per divieto di sosta su marciapiede di un motociclo. Tale violazione può essere accertata dagli ausiliari solo se sussiste la deroga al divieto o il marciapiede sia eventualmente compreso nell’area oggetto della concessione (nel senso che fa parte della superficie oggetto della concessione), oppure allo stesso marciapiede eccezionalmente possano accedere i veicoli [4].
Il potere di accertamento di violazioni relative alla sosta e alla fermata, attribuito ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi in qualità di ausiliari del traffico, è limitato alle aree concesse in gestione nonché a quelle immediatamente limitrofe. Si considera limitrofo lo spazio minimo indispensabile alla manovra dei veicoli per l’accesso all’area di sosta. Se tuttavia l’area limitrofa allo spazio di sosta in gestione sia costituita da un marciapiede, l’ausiliare del traffico non può multare veicoli che vi si trovino in sosta, poiché il marciapiede, non essendo destinato né alla sosta né alla circolazione, non può essere considerato spazio indispensabile alle manovre dei veicoli [5].
In caso di sosta di veicolo in un parcheggio a pagamento, il conducente dell’automobile non è passibile di contravvenzione se prova di aver pagato la sosta oraria anche se l’ausiliario del traffico attesta nel verbale l’assenza del relativo tagliando all’interno dell’abitacolo. L’accertamento dell’ausiliario, infatti, assurge quale apprezzamento di una circostanza di fatto passibile di sua valutazione quindi, contro il suo verbale, non è necessario esperire l’oneroso procedimento della querela di falso [6].
Il verbale di infrazione al Codice della Strada redatto da un ausiliario pubblico, secondo il quale non risulta esposto lo scontrino attestante il pagamento della sosta, si configura come apprezzamento di una circostanza di fatto, come tale suscettibile di valutazione del verbalizzante stesso. Ne consegue che il verbale da lui redatto non può acquistare fede privilegiata e quindi non è necessario esperire la querela di falso, che è richiesta solo quando s’impugnano fatti attestati da un pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento [7].
note
[1] Cass. sent. n. 28359 del 22.12.2011; Trib. Roma, sent. n. 11428 del 20.05.2010.
[2] Cass. sent. n. 18186 del 18.08.2006.
[3] G.d.P. Palermo, sent. del 16.09.2008.
[4] G.d.p. Palermo, sent. del 02.02.2007.
[5] Cass. sent. n. 7336 del 7.04.2005. Trib. Roma sent. n. 26628 del 28.08.2000.
[6] G.d.P. Ancora sent. n. 80 del 20.02.2004.
[7] G.d.P. Ancora sent. del 13.02.2004.
so che l’ausiliario del traffico e considerato un pubblico ufficiale a tutti gli effetti