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Assegno postdatato: ultime sentenze

4 Maggio 2021
Assegno postdatato: ultime sentenze

Le ultime sentenze su: mezzo di pagamento equivalente al denaro; nullità dell’assegno; qualità di titolo esecutivo; configurabilità del reato di bancarotta.

Revoca dell’autorizzazione bancaria e responsabilità dell’emittente

L’emissione illecita dell’assegno, sanzionata ex art. 1 l. n. 386/1990, non si configura al momento della materiale consegna al prenditore del modulo incompleto, bensì al momento in cui esso viene presentato all’incasso portante tutti gli elementi essenziali prescritti dalla normativa a sua disciplina per essere valido mezzo di pagamento e titolo esecutivo. Nell’emettere il titolo con data ideologicamente falsa l’emittente si assume il rischio che il titolo sia presentato all’incasso – conformemente alla data riportata sullo stesso – in momento successivo alla revoca dell’autorizzazione della banca trattaria ed anche scorsi i dieci giorni previsti dall’ art. 9 l. n. 386/1990.

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, n.6198

L’emissione di un assegno in bianco o postdatato

L’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia, nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall’art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c.

Tribunale Benevento, 29/01/2021, n.132

Assegno postdatato: la promessa di pagamento

In tema di reddito di impresa, l’assegno in bianco o postdatato rilasciato a fini di garanzia dell’esatto adempimento di un’obbligazione – ancorché nullo in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 – vale come promessa di pagamento a norma dell’art. 1988 c.c. o come titolo pagabile a vista, implicando l’adempimento dell’obbligazione garantita l’obbligo del creditore di restituire l’importo da esso portato che, pertanto, non determina accrescimento dell’imponibile, né integra reddito, nè deve essere iscritto tra i componenti positivi di reddito.

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2021, n.1437

Assegno postdatato: gli interessi perseguiti dalle parti

L’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall’art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c.

Tribunale Cosenza sez. I, 26/09/2020, n.1609

Assegno postdatato: viola il principio dell’autonomia contrattuale?

L’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui per prassi si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia di un debito e che deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento, è contrario alle norme imperative contenute negli articoli 1 e 2 del regio decreto 1736/1933.

Di conseguenza, non viola il principio dell’autonomia contrattuale, di cui all’articolo 1322 del codice civile, il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’articolo 1988 del codice civile.

Tribunale Potenza, 08/01/2020, n.18

La dichiarazione di nullità del patto di garanzia

L’emissione di un assegno in bianco o postdatato,  cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia  di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della  propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far  valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d.  n.1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle  parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall’art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito  dall’art.1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c.

Tribunale Catania sez. IV, 11/12/2019, n.4788

Assegno postdatato e revocatoria fallimentare

L’assegno postdatato, inteso nella sua obiettiva idoneità strumentale a costituire mezzo di pagamento equivalente al denaro, non perde le sue caratteristiche di titolo di credito, per cui gli atti estintivi di debiti, effettuati con assegni postdatati non costituiscono mezzi anormali di pagamento e non sono, pertanto, assoggettati alla azione revocatoria fallimentare prevista dall’articolo 67, comma 1, n. 2, della legge fallimentare.

Cassazione civile sez. I, 15/06/2018, n.15794

Estorsione e assegno postdatato

In tema di estorsione, la presenza dei due imputati al momento della richiesta estorsiva integra la circostanza aggravante prevista dall’art. 628 comma terzo n. 1 c.p. che esclude l’applicazione della circostanza comune di cui all’art. 112 n. 1 c.p..

(Nel caso di specie, gli imputati avevano richiesto dapprima la somma di Euro 1200,00 per far riavere l’autovettura rubata alla persona offesa e successivamente Euro 1000,00 attraverso la somma di Euro 250,00 in contanti e il resto con un assegno postdatato).

Ufficio Indagini preliminari Napoli, 30/04/2015, n.696

Assegno postdatato come garanzia

L’uso dell’assegno postdatato (o senza data) come mezzo di garanzia deve ritenersi contrario alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 della legge sull’assegno (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), con conseguente nullità del patto di garanzia stipulato tra le parti con la dazione del medesimo.

Tribunale Cassino, 30/01/2015

Norme imperative

L’emissione di un assegno postdatato è contrario alle norme imperative contenute negli art. 1 e 2 del RD n. 1736/1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti.

Tribunale Roma sez. XIII, 17/09/2014, n.18351

Assegno postdatato e nullità del titolo

L’assegno bancario postdatato non determina la nullità del titolo ed è altresì valido qualora contenga una data rettificata, salvo che la correzione denunci una falsificazione rilevabile “ictu oculi”.

Corte appello Napoli, 24/01/2014

Dazione in garanzia dell’assegno postdatato

L’emissione di un assegno bancario postdatato a garanzia dell’adempimento di una propria obbligazione, costituisce atto contrario a norme imperative e non meritevole di tutela. Ne consegue che il fideiussore non resta liberato, ai sensi dell’art. 1955 cod. civ., per fatto del debitore, ove il pegno, nel quale il fideiussore sostenga di non essersi potuto surrogare per il comportamento doloso o colposo del creditore, sia costituito da assegni bancari postdatati consegnati dal debitore o da un terzo a garanzia del credito.

Cassazione civile sez. III, 22/11/2013, n.26232

Postdatazione dell’assegno: determina la nullità del titolo?

La postdatazione dell’assegno non comporta la nullità del titolo, ma solo del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il pagamento, anche se l’assegno non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale.

Cassazione civile sez. III, 03/03/2010, n.5069

Assegno postdatato emesso a scopo di garanzia

L’emissione di assegno postdatato a scopo di garanzia è contraria alle norme imperative e dà luogo a un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti, con la conseguenza che, fermo restando la legittimità del protesto in conseguenza del mancato pagamento dello stesso, essa legittima l’inibizione alla camera di commercio della pubblicazione del protesto stesso.

Tribunale Bari, 24/02/2005

Bancarotta fraudolenta

Dà luogo alla configurabilità del reato di bancarotta per distrazione l’impossessamento, da parte dell’amministratore di una società poi dichiarata fallita, di un assegno postdatato, essendo quest’ultimo pagabile a vista e qualificabile, quindi, come mezzo di pagamento, nulla rilevando, ai fini della esclusione del suddetto reato, da considerare ormai perfezionato, la successiva restituzione del titolo effettuata dall’agente dopo la dichiarazione di fallimento.

Cassazione penale sez. V, 07/05/2004, n.27522

Assegno bancario postdatato: è un titolo di credito irregolare?

L’assegno bancario postdatato costituisce un titolo di credito irregolare al quale, ex art. 121 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, è applicabile la tassa graduale delle cambiali. Pertanto il traente che consegni un assegno al prenditore indicando una data di emissione posteriore a quella di effettiva emissione, proprio perché consapevole dell’irregolarità, si assume l’onere di tutto quanto possa accadere dal momento in cui lo rilascia a finché non venga pagato, a nulla rilevando eventuali e diversi accordi tra le parti. Nella specie si è ritenuto sussistente l’illecito di emissione di assegno senza autorizzazione in quanto dopo il rilascio dell’assegno postdatato era intervenuta revoca dell’autorizzazione di “cheque”.

Giudice di pace Torino, 29/03/2002

Contratto di compravendita e pagamento con assegno postdatato privo di copertura

È nullo per mancanza assoluta di causa un contratto di compravendita stipulato in assenza, da parte dell’acquirente, di qualsiasi seria intenzione di pagare il prezzo concordato (nella specie, l’acquirente aveva versato alla controparte, a titolo di acconto sul prezzo convenuto, un assegno postdatato e privo di copertura, tratto su di un conto corrente da tempo estinto, vicenda ritenuta, da parte del giudice di merito, espressione evidente del preordinato piano truffaldino di conseguire la titolarità del bene senza versare alcunché a titolo di corrispettivo: nel confermare la sentenza dichiarativa della nullità del contratto “de quo”, la S.C. ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).

Cassazione civile sez. II, 15/06/1999, n.5917



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