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Tempo tuta: ultime sentenze

5 Ottobre 2022 | Autore:
Tempo tuta: ultime sentenze

Rapporto di lavoro subordinato; tempo necessario ad indossare la divisa sul luogo di lavoro; comportamento inadempiente del lavoratore e licenziamento per giusta causa.

Retribuzione del tempo tuta

L’attività di vestizione e di svestizione della divisa di lavoro deve essere retribuita sia nel caso in cui sia eterodiretta dal datore di lavoro (che, appunto, disciplina il tempo e il luogo di esecuzione della stessa) sia nel caso in cui, in ragione della tipologia di attività esercitata, l’obbligo di vestire e svestire la divisa risulti imposto da esigenze di igiene e sicurezza pubblica sicché il relativo uso deve ritenersi implicitamente autorizzato da parte del datore.

Tribunale Bari sez. lav., 24/03/2022, n.900

Frazioni di tempo necessarie a svolgere operazioni preparatorie alla prestazione

Nel rapporto di lavoro subordinato le frazioni di tempo necessarie a svolgere operazioni preparatorie alla prestazione lavorativa ed ad essa strumentali (nello specifico, il tempo utilizzato dal lavoratore per indossare la divisa aziendale) rientrano nell’orario di lavoro e come tali essere retribuite, se assoggettate al potere direttivo e di conformazione del datore di lavoro.

Tribunale Cuneo sez. I, 22/03/2022, n.15

Attività di vestizione e svestizione

Nel rapporto di lavoro subordinato l’attività di vestizione/svestizione non è svolta nell’interesse dell’azienda, ma dell’igiene pubblica e, come tale deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell’azienda stessa. Peraltro tale attività, integrando l’obbligazione principale e funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria da parte del lavoratore, rientra nell’orario di lavoro e come tale deve essere retribuita.

Tribunale Bari sez. lav., 07/03/2022, n.657

Tempo tuta

Nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario al dipendente per indossare l’abbigliamento di lavoro o di servizio costituisce tempo di lavoro soltanto se deriva dall’esplicita disciplina d’impresa o risulta implicitamente dalla natura degli indumenti; in mancanza di tali presupposti l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.

Tribunale Bari sez. lav., 14/10/2021, n.2858

Comportamenti funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza del dipendente

Le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza del dipendente: si tratta di attività che non sono svolte nell’interesse del datore di lavoro, ma dell’igiene pubblica e, come tali, devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell’azienda. In particolare per quanto concerne il lavoro all’interno di strutture sanitarie, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto.

Tribunale Bari sez. lav., 04/10/2021, n.2656

Il tempo tuta non è retribuito se i lavoratori non hanno obbligo di vestizione

Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l’abbigliamento di servizio (“tempo-tuta”) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.

Cassazione civile sez. VI, 07/06/2021, n.15763

L’attività di vestizione/svestizione degli infermieri rientra nell’orario di lavoro e va retribuito autonomamente

Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare – l’abbigliamento di servizio – c.d. tempo tuta – costituisce tempo di lavoro solo quando l’attività di vestizione rientra nell’attività preparatoria finalizzata all’adempimento dell’obbligazione principale. Pertanto, l’attività di vestizione/svestizione degli infermieri rientra nell’orario di lavoro e va retribuito autonomamente.

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2020, n.8623

Diritto alla retribuzione per tempo tuta: prescrizione

L’attività di vestizione da parte del lavoratore attiene a comportamenti ulteriori rispetto l’obbligazione principale (che integrano) ed è funzionale al corretto espletamento della prestazione lavorativa; essa costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell’interesse dell’Azienda, ma anche dell’igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene. Come tale, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa ed il relativo diritto si prescrive in cinque anni.

Tribunale Cosenza sez. lav., 25/11/2020, n.1914

Retribuibilità del tempo tuta

L’attività di vestizione e di svestizione della divisa di lavoro deve essere retribuita sia nel caso in cui sia eterodiretta dal datore di lavoro (che, appunto, disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione della stessa) sia nel caso in cui, in ragione della tipologia di attività esercitata, l’obbligo di vestire e svestire la divisa risulti imposto da esigenze di igiene e sicurezza pubblica sicché il relativo uso deve ritenersi implicitamente autorizzato da parte del datore.

Tribunale Bari sez. lav., 22/09/2020, n.2595

Onere probatorio incombente sul lavoratore

Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l’abbigliamento di servizio (“tempo tuta”) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo. In tal caso l’onere probatorio a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 2697 c.c., deve essere volto a provare l’esistenza dell’obbligo imposto dal datore di lavoro di indossare la divisa al momento della timbratura , ovvero se vi sia eterodirezione, in base a esplicite direttive aziendale sui modi e tempi di tali operazioni.

Tribunale Bari sez. lav., 06/07/2020, n.1992

L’eterodirezione delle operazioni di vestizione/svestizione

Ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo per indossare la divisa stessa (e quindi anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa e come tale non deve essere retribuita; mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina tempo e luogo di tale attività, il tempo occorrente per assolverla rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza questo tempo deve essere necessariamente retribuito.

Tribunale Bari sez. lav., 02/07/2020, n.1933

Tempo tuta: i criteri per stabilirne la retribuibilità

Se il lavoratore può scegliere, oltre che il tempo, anche il luogo ove indossare la divisa – anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro – l’attività rientra negli atti di diligenza preparatoria e, come tale, non deve essere retribuita. Tuttavia, nel caso in cui tale operazione risulti eterodiretta dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, essa rientra nel tempo di lavoro con la conseguenza che il periodo necessario a compierla deve invece essere retribuito.

Inoltre, l’attività di vestizione e di svestizione della divisa di lavoro deve essere retribuita sia nel caso in cui sia eterodiretta dal datore di lavoro (che, appunto, disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione della stessa) sia nel caso in cui, in ragione della tipologia di attività esercitata, l’obbligo di vestire e svestire la divisa risulti imposto da esigenze di igiene e sicurezza pubblica sicché il relativo uso deve ritenersi implicitamente autorizzato da parte del datore (c.d. “eterodirezione implicita”).

Tribunale Bari sez. lav., 04/02/2020, n.623

Tempo tuta: va retribuito?

Nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro; pertanto sussiste un diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa (nel caso di specie il tribunale ha ritenuto che la divisa intera, completa di scarpe antiscivolo, non era assimilabile ad abbigliamento utilizzabile secondo un criterio di normalità sociale; l’utilizzo della divisa in un ambiente di lavoro come la macelleria o la pescheria rappresenta infatti una protezione oltreché, inevitabilmente, un ricettacolo, di residui alimentari e, di conseguenza, di odori non sempre graditi con i quali è più facile entrare in contatto rispetto a quel che accade a chi esegua lavori di altro tipo.

In questo caso la divisa è stata ritenuta non solo strumento identificativo dell’azienda per cui si lavora, ma elemento di protezione da agenti esterni a tutela della igiene della persona del lavoratore e degli stessi prodotti maneggiati, divisa la cui vestizione e svestizione non può considerarsi come mera attività preparatoria connessa con l’esatto adempimento dell’obbligo di diligenza, non essendo ragionevolmente ipotizzabile né esigibile che tali abiti siano indossati al di fuori del luogo di lavoro).

Corte appello Milano sez. lav., 26/02/2019, n.24

Tempo tuta: quando non va computato nell’orario di lavoro?

Il tempo per la vestizione della divisa da lavoro (c.d. “tempo-tuta”) non va computato nell’orario di lavoro laddove non risulti provato che tale attività preparatoria sia assoggettata al potere conformativo del datore di lavoro, potendosi viceversa effettuare anche presso l’abitazione del dipendente.

Cassazione civile sez. VI, 11/01/2019, n.505

Operazioni di vestizione e dismissione DPI  

Il fatto che nel caso specifico l’uso degli indumenti e delle scarpe da lavoro sia obbligatorio per lo svolgimento della prestazione, trattandosi di dispositivi di protezione individuale, non è una circostanza decisiva al fine della retribuibilità del tempo impiegato per le operazioni di vestizione e svestizione qualora emerga che i suddetti indumenti possano essere indossati e dismessi anche fuori dal luogo di lavoro e, quindi, in ambito sottratto all’eterodirezione. Pertanto, la retribuibilità del tempo dedicato alle operazioni di vestizione e dismissione degli abiti da lavoro dipende dall’assoggettamento delle stesse alle regole di impresa.

Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 9 aprile 2019, n. 9871 

Tempo tuta: quali sono i criteri per stabilire se deve essere retribuito o meno?

Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione; l’eterodirezione può derivare dall’esplicita disciplina d’impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto come lavoro effettivo il tempo impiegato da dipendenti addette al servizio mensa per indossare gli abiti di lavoro prima dell’inizio del turno, in appositi spogliatoti messi a disposizione all’interno dell’azienda, sia pure per ragioni di igiene pubblica).

Cassazione civile sez. lav., 28/03/2018, n.7738

Tempo necessario per la vestizione e svestizione della divisa aziendale

Il c.d. “tempo-tuta”, ossia il tempo necessario per la vestizione/svestizione della divisa aziendale, va retribuito, in quanto rientra nelle ore di lavoro effettive, qualora questo sia eterodiretto dal datore di lavoro che ne disciplina tempo e luogo di esecuzione. Nel caso in cui al dipendente venga concessa la possibilità di scegliere luogo e tempo, per indossare la divisa, non è prevista retribuzione, rientrando negli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Nei casi non classificabili in quelli sopra menzionati bisogna tener conto della natura degli stessi indumenti per cui, se questi mal si prestano ad un utilizzo al di fuori del luogo di lavoro (sia per incongruenza con il consueto abbigliamento sia per ragioni di igiene) deve concludersi nel senso che il tempo utilizzato per indossare la divisa aziendale rientri nell’orario di lavoro retribuito, perché assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro.

Corte appello Roma sez. lav., 31/10/2018, n.3903

Uscita da lavoro in anticipo per inesistente diritto al tempo tuta

In tema di licenziamento disciplinare, l’insubordinazione può risultare da una somma di diverse condotte, e non necessariamente da un singolo episodio, tali da integrare una giusta causa di licenziamento, poiché il comportamento reiteratamente inadempiente posto in essere dal lavoratore – come l’uscita dal lavoro in anticipo e la mancata osservanza delle disposizioni datoriali e delle prerogative gerarchiche – è contraddistinto da un costante e generale atteggiamento di sfida e di disprezzo nei confronti dei vari superiori gerarchici e della disciplina aziendale tale da far venir meno il permanere dell’indispensabile elemento fiduciario.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che aveva abbandonato in plurime occasioni il proprio posto di lavoro prima della fine del turno, invocando un diritto al “tempo tuta”, e si era rifiutato di riprendere il lavoro, pur espressamente invitato a farlo, rivolgendo minacce al capo reparto).

Cassazione civile sez. lav., 13/09/2018, n.22382

Obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro

L’eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e svestizione nell’ambito del tempo di lavoro, può derivare dall’esplicita disciplina d’impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione.

Possono quindi determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni di igiene imposte dalla prestazione da svolgere e anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell’abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicché non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro.

Cassazione civile sez. lav., 26/01/2016, n.1352

Tempo tuta: rientra nell’orario di lavoro?

Rientra nell’orario di lavoro, con conseguente diritto alla retribuzione aggiuntiva, il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione e la svestizione degli indumenti da lavoro (c.d. tempo-tuta), operazioni da effettuarsi all’interno dei locali aziendali ed entro i tempi prescritti dal datore di lavoro (delimitati dal passaggio nel fornello e successiva marcatura dell’orologio) secondo uno schema obbligatorio, privo di spazi di discrezionalità per il dipendente e sanzionabile in via disciplinare.

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2015, n.7396

Personale ospedaliero

Poiché il personale ospedaliero è obbligato a recarsi a lavoro in abiti civili per poi indossare la propria divisa all’interno di apposito locale spogliatoio prima di accedere al reparto, stante la necessità e la prescrittività dell’attività di vestizione che risulta essere funzionale all’attività lavorativa, ove l’ospedale calcoli le ore da retribuire sulla base della presenza dell’operatore in reparto secondo gli orari del turno (e quindi indipendentemente dal momento della timbratura del cartellino quando egli accede nella struttura ospedaliera), il cosiddetto “tempo tuta” costituisce una prestazione riconducibile al vincolo contrattuale, un adempimento di un preciso obbligo richiesto dal datore di lavoro e, come tale, da retribuire con adeguato compenso.

Tribunale Varese, 12/12/2013

Lavoro subordinato: tempo necessario a indossare l’abbigliamento di servizio 

Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l’abbigliamento di servizio (“tempo-tuta”) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.

(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso del lavoratore avverso la decisione di merito, che non aveva riconosciuto il diritto a compenso per lavoro straordinario con riferimento al “tempo-tuta”, non essendo emerso che il prestatore fosse tenuto ad anticipare l’ingresso nello stabilimento per svolgere l’attività di vestizione e che il datore di lavoro esercitasse controlli disciplinari al riguardo, anzi risultando che, nel periodo estivo, alcuni lavoratori non indossavano la parte superiore della tuta).

Cassazione civile sez. lav., 07/06/2012, n.9215

Tempo tuta e tempo di percorrenza

Il tempo occorrente per eseguire le operazioni accessorie di carattere funzionale ovvero necessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa “tempo tuta” e “tempo percorrenza”) rientra nell’orario di lavoro e deve essere come tale retribuito, trattandosi di attività espletate oggettivamente nell’interesse diretto del datore di lavoro.

Tribunale Gorizia, 19/07/2012

Lavoro straordinario e notturno

Non essendo ravvisabile nel cosiddetto tempo – tuta una effettiva messa a disposizione delle energie lavorative in favore del datore di lavoro, il riconoscimento della retribuibilità del tempo impegnato dal lavoratore oltre orario di lavoro normalmente retribuito per indossare gli abiti di lavoro non può essere rimessa ad una scelta discrezionale del lavoratore atteso che altrimenti verrebbe ad incidere sull’ammontare della sua retribuzione al di fuori di qualunque controllo datoriale funzionale alla predeterminazione dei costi di impresa.

Tribunale S.Angelo Lombardi, 16/10/2000



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5 Commenti

  1. Interessante leggere le pronunce giurisprudenziali su questo argomento che mi interessa particolarmente. Sto valutando un’offerta di lavoro e sto cercando di capire un po’ cose. Spero potrete aiutarmi rispondendo alle mie domande. Innanzitutto, vorrei sapere quali sono gli ambienti di lavoro che retribuiscono il tempo-tuta? e poi qual è il luogo dove fare il cambio abiti da lavoro? Grazie in anticipo

    1. Volendo fare una rapida panoramica per una prima visione d’insieme, spetta la retribuzione del tempo-tuta alle seguenti categorie di lavoratori:
      addetti dei supermercati;
      operai metalmeccanici;
      addetti alle mense;
      operai dei cantieri edili;
      operatori sanitari ospedalieri;
      operatori delle case di riposo;
      operai del trasporto pubblico;
      militari.
      Una casistica molto varia e diversa che merita un approfondimento specifico, data anche la mole di puntuali e ben circostanziate sentenze emesse al riguardo dai giudici dei vari gradi a favore dei lavoratori.

      Qual è il luogo dove fare il cambio abiti da lavoro? La risposta è diversa caso per caso. Infatti ciò che fa la differenza è la disciplina contrattuale specifica del rapporto di lavoro che si prende in considerazione. Per cui, stando ad una recentissima pronuncia, il primo punto su cui porre l’attenzione è quando “tale operazione (di cambio d’abiti da lavoro), con riguardo al tempo ed al luogo, è soggetta al potere di conformazione del datore di lavoro”. In parole più semplici, bisogna valutare se è presente o meno nel singolo rapporto di lavoro la cosiddetta eterodirezione al cambio d’abiti da parte del datore di lavoro. Per maggiori informazioni, leggi il nostro articolo https://www.laleggepertutti.it/297542_tempo-tuta-va-retribuito

  2. Per gli oss e gli infermieri il tempo impiegato per indossare e togliere la divisa viene pagato? Attendo vostre delucidazioni, grazie mille

    1. Il tempo impiegato per indossare e togliere la divisa da infermiere deve rientrare nell’orario di lavoro. È quanto sottolineato dalla corte di Cassazione con l’ordinanza richiamata ad inizio articolo. Il contenzioso era sorto tra alcuni infermieri e un’Asl che non voleva riconoscere il diritto alla retribuzione del tempo utilizzato per cambiarsi. La Asl ha perso in tutti e tre i gradi del giudizio. Non ha fatto breccia la tesi secondo cui l’azienda sanitaria non avrebbe mai dato specifiche indicazione ai propri infermieri sui tempi e modalità della vestizione. Un requisito, quello dell’etero-direzione del datore di lavoro della prestazione di vestizione e svestizione, che secondo la Asl sarebbe stato condizione indispensabile per far rientrare il cambio d’abito nell’orario di lavoro. Invece, secondo la Cassazione, la vestizione e la svestizione del camice da parte degli infermieri è un’attività che non è svolta nell’interesse dell’Asl ma dell’igiene pubblica e come tale «implicitamente autorizzata dall’Azienda stessa». Quindi, secondo la Cassazione «per il lavoro all’interno delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto». Già il tribunale di Milano, qualche mese fa, aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione del tempo camice per Oss e infermieri. Il camice bianco non è altro che una divisa aziendale; per cui il tempo necessario a indossarlo e toglierlo deve essere retribuito quando l’operazione è imposta dall’azienda datrice di lavoro, che ne disciplina modo e luogo. Se, infatti, la clinica privata, l’ospedale, il laboratorio di analisi, la casa di cura impone ai propri dipendenti, per motivi di sicurezza – e, in particolar modo di igiene – di indossare la divisa sul luogo di lavoro, deve anche versare una indennità per quei minuti impiegati, prima di prendere servizio o al termine dello stesso, per vestirsi e svestirsi. I paramedici, insomma, hanno diritto a quindici minuti pagati per ogni giorno di effettivo servizio che risulta dalle buste paga depositate agli atti. Per saperne i più, leggi il seguente articolo https://www.laleggepertutti.it/291128_infermieri-e-oss-il-tempo-tuta-va-retribuito

  3. Ma chi ha riconosciuto il cambio divisa deve timbrare prima dell effettivo orario di inizio lavoro e dopo la effettiva fine del tempo lavoro?

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