Scopri le ultime sentenze su: assegni bancari o postali emessi senza l’autorizzazione del trattario; sanzioni amministrative accessorie; preavviso di revoca al traente dell’autorizzazione ad emettere assegni; illeciti amministrativi in tema di assegni bancari.
Indice
- 1 Assegno bancario: emissione senza autorizzazione
- 2 Illeciti amministrativi
- 3 Assegno bancario emesso senza autorizzazione: sanzioni
- 4 Revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni
- 5 Emissione dell’assegno su delega dell’amministratore della società titolare del conto
- 6 Responsabile della società emette assegno senza autorizzazione
- 7 Segnalazione alla centrale allarme interbancaria
- 8 Centrale d’allarme interbancaria: obbligo di iscrivere il nominativo del traente
- 9 Ordinanza di ingiunzione prefettizia
- 10 Assegno emesso in difetto di provvista
- 11 Emissione di un assegno senza data
Assegno bancario: emissione senza autorizzazione
Deve considerarsi emesso in assenza di autorizzazione, giustificando così l’iscrizione del nominativo del traente nella centrale d’allarme interbancaria, l’assegno bancario presentato per l’incasso dopo la chiusura del conto corrente, non rilevando in senso contrario che il traente deduca di averlo consegnato, privo di data, al prenditore in epoca anteriore (nella specie, il traente, allorché aveva disposto la chiusura del conto, non aveva avvertito la banca della sussistenza di un assegno non riscosso).
Tribunale Roma sez. I, 14/11/2012, n.22139
Illeciti amministrativi
Gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2 della l. n. 386 del 1990 possono essere commessi da chiunque emetta assegni bancari o postali senza l’autorizzazione del trattario o nonostante il difetto di provvista, indipendentemente dalla titolarità di un rapporto di conto corrente; ne consegue che soggetto attivo può essere anche colui il quale, pur non essendo titolare del conto corrente, intestato ad una società, abbia emesso l’assegno in forza di delega alla firma conferitagli dall’amministratore della società stessa.
Cassazione civile sez. VI, 13/02/2018, n.3451
Assegno bancario emesso senza autorizzazione: sanzioni
In tema d’inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie per la trasgressione al divieto di emettere assegni bancari e postali il mancato ritiro da parte dell’interessato della notifica della diffida emessa dal Prefetto consente il dubbio circa la consapevolezza o meno da parte del soggetto agente del divieto che si assume violato e che costituisce il presupposto del reato.
(Nella specie l’imputato, destinatario di un provvedimento prefettizio conseguente al protesto di un assegno bancario emesso senza provvista, non aveva mai ritirato le raccomandate contenenti il suddetto provvedimento; il medesimo veniva assolto con la formula dubitativa perché il fatto non costituisce reato).
Tribunale Grosseto, 28/02/2011, n.24
Revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni
È manifestamente inammissibile la q.l.c. degli art. 8 bis e 9 bis l. 15 dicembre 1990 n. 386, censurati, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui non prevedono che il procedimento amministrativo sanzionatorio di cui all’art. 8 bis, nei confronti del traente che abbia emesso un assegno senza provvista, debba essere preceduto dalla comunicazione al medesimo del preavviso di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, ai sensi dell’art. 9 bis, anche nell’ipotesi in cui egli sia il rappresentante della persona giuridica venuto a cessare dalle sue funzioni nel periodo intercorrente tra l’emissione dell’assegno e la scadenza per il pagamento, in modo da consentirgli di provvedere ex art. 8 della stessa legge al pagamento tardivo, così impedendo l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli art. 2 (sanzione pecuniaria) e 9 (revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni) della stessa legge. L’ordinanza di rimessione si basa su una parziale ed erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento, non tenendo presente che quest’ultimo non permette in alcun modo di affermare che la comunicazione in oggetto non debba essere fatta all’ex amministratore o che tale omissione non abbia conseguenze sulla legittimità del provvedimento impugnato, ed è comunque carente in ordine alla descrizione della fattispecie (ordd. n. 242, 251, 343 del 2010).
Corte Costituzionale, 11/02/2011, n.50
Emissione dell’assegno su delega dell’amministratore della società titolare del conto
Gli illeciti amministrativi di cui agli art. 1 e 2 l. 15 dicembre 1990 n. 386, possono essere commessi da chiunque emetta assegni bancari o postali senza l’autorizzazione del trattario o nonostante il difetto di provvista, indipendentemente dalla titolarità di un rapporto di conto corrente; ne consegue che soggetto attivo può essere anche colui il quale, pur non essendo titolare del conto corrente, intestato ad una società, abbia emesso l’assegno in forza di delega alla firma conferitagli dall’amministratore della società stessa.
Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, n.10417
Responsabile della società emette assegno senza autorizzazione
Nel caso di assegno emesso senza autorizzazione dal responsabile della società, non si dà luogo ad affermazione di sua responsabilità se manca la prova della conoscenza dell’intervenuta revoca, che nel giudizio di opposizione deve essere fornita dal Prefetto con la produzione in giudizio della raccomandata a.r. inviata alla società traente o al responsabile della medesima.
Giudice di pace Bari, 22/02/2008, n.871
Segnalazione alla centrale allarme interbancaria
È legittima la segnalazione alla centrale allarme interbancaria in caso di assegno emesso senza autorizzazione, anche se sia provato che esso era stato consegnato con la data in bianco, e che è stata indicata una data in violazione dei patti contrattuali tra emittente e prenditore.
Tribunale Reggio Calabria, 18/02/2004
Centrale d’allarme interbancaria: obbligo di iscrivere il nominativo del traente
L’obbligo di iscrivere nella Centrale d’Allarme Interbancaria il nominativo del traente che abbia emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista grava sulla banca trattaria che è tenuta se necessario a cancellare, rettificare o aggiornare i dati iscritti.
Tribunale Udine, 19/01/2004
Ordinanza di ingiunzione prefettizia
Deve annullarsi l’ordinanza ingiunzione prefettizia emessa ai sensi della l. 15 dicembre 1990, n. 386 a carico di chi abbia emesso assegni senza autorizzazione della banca trattaria quando debba escludersi ogni dolo o colpa del traente per non essergli stata comunicata, con la lettera inviata al domicilio da lui eletto alla stipula del contratto di conto corrente, la revoca dell’autorizzazione a suo tempo concessagli.
Giudice di pace Montefiascone, 24/04/2003
Assegno emesso in difetto di provvista
Il pagamento tardivo dell’assegno emesso in difetto di provvista per avere effetto sanante deve comprendere anche gli interessi, la penale e le eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
Tribunale Modena, 27/01/2003
Emissione di un assegno senza data
Pur essendo l’emissione di un assegno senza data normalmente non punibile, tuttavia quando un tale titolo viene emesso con l’intesa che il prenditore lo utilizzerà successivamente come assegno, apponendovi luogo e data, l’emittente si assume la responsabilità, anche penale, quanto meno a titolo di dolo eventuale, della successiva attribuzione delle caratteristiche dell’assegno bancario e risponde pertanto dei delitti previsti rispettivamente dall’art. 1 (emissione di assegno senza autorizzazione) e dall’art. 2 (emissione di assegno senza provvista) della l. 15 dicembre 1990 n. 386, qualora, al momento dell’utilizzazione dell’assegno, manchino l’autorizzazione del trattario o i necessari fondi di provvista.
Cassazione penale sez. V, 19/05/1998, n.7988