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Versamento ritenute previdenziali e assistenziali: ultime sentenze

19 Ottobre 2021 | Autore:
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali: ultime sentenze

Causa di esclusione della punibilità per il legale rappresentante della società; applicazione dell’esimente per particolare tenuità del fatto; responsabilità penale; determinazione della soglia di punibilità. 

Omesso versamento di ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei dipendenti

Il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all’articolo 131-bis del Cp al reato di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 (modificato dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro 10.000 annui], che punisce l’omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, è correttamente argomentato valorizzando negativamente il consistente discostamento dalla soglia di punibilità [appunto pari a euro 10.000 annui) (nella specie, l’omissione era pari a complessivi euro 66.000), nonché la circostanza che le condotte omissive si fossero protratte per molti mesi (nella specie, un semestre) e avessero riguardato molti lavoratori.

Cassazione penale sez. III, 20/05/2021, n.26579

Omesso versamento dal datore di lavoro di ritenute previdenziali: fase di criticità

Il reato di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 (modificato dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro 10.000 annui), che punisce l’omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti o abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti.

Cassazione penale sez. III, 20/05/2021, n.26579

Materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione. Tale reato, infatti, integra una forma speciale di appropriazione indebita di cose altrui, in quanto il datore di lavoro distrae somme di denaro delle quali ha la disponibilità, esponendo a rischio, sia gli interessi dei lavoratori, sia quelli dell’istituto previdenziale comunque tenuto a garantire le prestazioni anche quando l’imprenditore non abbia versato i contributi.

All’uopo, si evidenzia come i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell’INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente.

Corte appello Ancona, 23/04/2021, n.788

Pluralità di omissioni nel medesimo anno

Il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. nella l. 11 novembre 1983 n. 638 (modificato dall’art. 3, comma 6, d.lg. 15 gennaio 2016 n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro 10.000 annui), che punisce l’omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, si configura, in caso di pluralità di omissioni consumate nel medesimo anno, come un reato unico che vede quale suo momento consumativo quello in cui, a causa dell’omesso versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, si verifica, data la sommatoria dell’ultimo con i pregressi mancati versamenti, il superamento della soglia di punibilità, mentre le eventuali ulteriori e successive omissioni si atteggiano quali momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione coincide o con la infruttuosa scadenza del termine previsto per il versamento dell’ultima mensilità omessa, ovvero con la data del 16 gennaio dell’anno successivo a quello di immediato riferimento (secondo la Corte, trattandosi di reato unitario, le plurime omissioni consumate nel medesimo anno non potevano considerarsi integrare l’“abitualità” della condotta ostativa, di per sé, all’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.).

Cassazione penale sez. III, 17/11/2020, n.9909

Causa di non punibilità del reato

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, la causa di non punibilità del reato, prevista dall’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. nella l. n. 638 del 1983, che è integrata dalla corresponsione dell’importo dovuto nel termine di tre mesi dal momento in cui l’indagato o l’imputato risulti posto compiutamente a conoscenza del periodo di omesso versamento, dell’importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento, nonché della stessa possibilità di fruire della causa di non punibilità, costituisce una fattispecie a formazione progressiva che, qualora non risulti ritualmente effettuata la comunicazione dell’avviso di accertamento della violazione, ed il decreto di citazione non contenga l’indicazione di tutti gli elementi suddetti, decorre dal momento in cui si sia verificata “aliunde” la conoscenza, da parte dell’imputato, del predetto avviso di accertamento.

Cassazione penale sez. III, 24/09/2020, n.29825

Consumazione del reato

La consumazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ai fini del calcolo della prescrizione deve essere individuato con il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento dei tributi. Il termine di prescrizione ordinario.

Tribunale Napoli sez. V, 20/10/2020, n.6313

Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, il legale rappresentante della società tenuta agli obblighi contributivi può beneficiare della causa di non punibilità di cui all’art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638, anche nel caso in cui, medio tempore, la società sia stata ammessa al concordato preventivo, eventualmente attivando la procedura di autorizzazione per il compimento di atti di amministrazione straordinaria urgenti, prevista dagli artt. 161, comma 7, e 167 legge fall. al fine di estinguere le passività.

Cassazione penale sez. III, 06/06/2019, n.31327

Modelli DM10: sono prova del versamento delle ritenute?

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM10 formati secondo il sistema informatico Uniemens, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell’Inps, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e della denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente.

Cassazione penale sez. III, 12/02/2019, n.24642

Obbligo di adempiere alla diffida

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, è colui che era obbligato al versamento al momento dell’insorgenza del debito contributivo, anche se “medio tempore” abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell’impresa, in quanto il predetto adempimento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto soltanto l’autore del reato.

(In motivazione la Corte ha precisato che la tempestiva consegna di un assegno con l’importo dovuto da parte dell’ex amministratore della società al curatore del fallimento, anche nel caso di rifiuto di ricevere il pagamento eventualmente opposto dall’agente della riscossione, legittima l’applicazione della causa di non punibilità del reato).

Cassazione penale sez. III, 11/01/2019, n.17695

Omesso versamento di ritenute: plurime omissioni

In tema di omesso versamento all’Inps delle ritenute previdenziali ed assistenziali, configurandosi il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis del d.l. n. 463 del 1983 con il superamento della soglia di euro 10.000 annui indipendentemente dal numero delle mensilità inevase – ben potendo l’illecito penalmente rilevante essere integrato dall’omesso versamento anche di una sola mensilità se di valore superiore a tale importo -, non vi è dubbio tuttavia che allorquando più mensilità concorrano a determinare lo sbarramento prefissato dal legislatore ci si trovi di fronte ad una pluralità di omissioni che possono integrare il “comportamento abituale” ostativo al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 131 bis c.p.

Cassazione penale sez. III, 27/11/2018, n.346

Responsabilità del legale rappresentante della società

Risponde per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali chi era legale rappresentante della società quando è sorto il debito, anche se nel frattempo costui ha perso la carica. Ad affermarlo è la Cassazione che ha respinto il ricorso di un ex amministratore di una Spa condannato per non aver versato le ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori per un importo superiore alla soglia di rilevanza penale. La difesa sosteneva che il dirigente era ormai estraneo alla compagine sociale avendo cessato l’incarico.

Per la Corte, invece, la responsabilità penale sussiste anche se “medio tempore” lo stesso ha perso la rappresentanza o la titolarità dell’impresa.

Cassazione penale sez. III, 08/11/2018, n.1511

Non punibilità per particolare tenuità del fatto: quando si applica?

È applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto anche per i plurimi omessi versamenti contributivi se di poco superiori alla soglia prevista dalla fattispecie incriminatrice. La consumazione del reato è, infatti, collegata al debito complessivo annuo e non alle singole condotte mensili. A fornire tale interpretazione è la Cassazione che accoglie il ricorso del legale rappresentante di una società, condannato per omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti in diverse mensilità, per un debito complessivo per l’anno di circa 11mila euro, quindi solo di mille euro oltre la soglia penale.

Per la Corte, dunque, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile se l’omissione è di poco superiore alla soglia fissata dal legislatore, considerando tutti i versamenti non eseguiti nel loro complesso.

Cassazione penale sez. III, 30/05/2018, n.39413

Omesso versamento di ritenute previdenziali: soglia di rilevanza penale

In tema di mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dei dipendenti, il d.lgs. n. 8/2016 ha introdotto una soglia di rilevanza penale, fissata in Euro 10.000 annui, di talché deve ritenersi che se le trattenute indebite sono inferiori a tale limite, il fatto è sanzionabile solo in via amministrativa, con applicazione retroattiva della novella a norma dell’art. 2 c.p.

Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 25/05/2018, n.3044

Omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, la causa di non punibilità del reato, prevista dall’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983, che è integrata dalla corresponsione dell’importo dovuto nel termine di tre mesi dal momento in cui l’indagato o l’imputato risulti posto compiutamente a conoscenza del periodo di omesso versamento, dell’importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento nonché della stessa possibilità di fruire della causa di non punibilità, costituisce una fattispecie a formazione progressiva, la quale, qualora non risulti ritualmente effettuata la comunicazione dell’avviso di accertamento della violazione, ben può completarsi nel corso del giudizio, con la notifica del decreto di citazione, se contiene l’indicazione di tutti gli elementi essenziali del suddetto avviso o, quantomeno, con la proposizione del gravame di merito ove fondato sul presupposto della suddetta conoscenza.

Cassazione penale sez. III, 16/05/2018, n.44529

Causa personale di non punibilità

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, l’imputato, autore del reato tenuto ad adempiere alla diffida ai sensi dell’art. 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che non sia più legale rappresentante della società vincolata al versamento contributivo, può beneficiare della causa personale di non punibilità adempiendo all’obbligazione in nome e per conto di quest’ultima, secondo lo schema del pagamento del terzo di cui all’art. 1180 cod. civ.

Cassazione penale sez. III, 27/03/2018, n.30879

Imprese collettive: a chi spetta l’obbligo del versamento delle ritenute previdenziali?

L’obbligo del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti grava, nelle imprese collettive, sul soggetto che secondo il tipo e l’organizzazione ha la responsabilità dell’impresa stessa o della singola unità produttiva, non assumendo effetto scriminante la circostanza che la sua designazione sia fittizia.

Cassazione penale sez. III, 08/03/2018, n.15786

Nuova soglia di punibilità annua

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio-16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso).

Cassazione penale sez. un., 18/01/2018, n.10424

Omesso versamento di ritenute non eccedenti i diecimila euro annui

In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, la modifica introdotta dall’art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 – che ha depenalizzato l’omesso versamento di ritenute non eccedenti i diecimila euro annui – non ha comportato, in mancanza di una disposizione transitoria in tal senso, la decorrenza, a far data dall’entrata in vigore del predetto decreto, di un ulteriore termine di tre mesi entro il quale il datore di lavoro può provvedere alla regolarizzazione e beneficiare della causa di non punibilità prevista dall’art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n.463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638.

Cassazione penale sez. III, 30/11/2017, n.3662



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