Pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo; calcolo del tasso di interesse effettivo da comparare con il tasso soglia usura.
Indice
- 1 Commissione di estinzione anticipata: si calcola nel TEG?
- 2 Superamento del tasso di usura
- 3 Commissione di estinzione anticipata: sfugge al calcolo dell’usura?
- 4 Penale per estinzione anticipata del mutuo
- 5 Contratto di mutuo ed usurarietà del contratto
- 6 Valutazione dell’usurarietà del contratto
- 7 Estinzione anticipata del mutuo
- 8 Commissione per anticipata estinzione pattuita nel contratto
- 9 Costi legati all’erogazione del credito
- 10 Disciplina antiusura
- 11 Recesso anticipato del mutuatario
- 12 Superamento del tasso-soglia usura
- 13 Commissione per anticipata estinzione: va sommata agli interessi?
- 14 Accertamento di interessi usurari
- 15 Accertamento dell’usurarietà del tasso applicato al mutuo
- 16 Calcolo del tasso di interesse effettivo
Commissione di estinzione anticipata: si calcola nel TEG?
Nei contratti di mutuo la commissione di estinzione anticipata non può essere considerata un costo collegato all’erogazione del credito perché tale voce viene in rilievo solo se il mutuatario decida di recedere dal contratto, esercitando un diritto potestativo a lui riconosciuto su cui la banca non può interferire; né la banca ha il potere di anticipare la chiusura dell’operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede. Pertanto, ai fini della valutazione dell’usurarietà o meno del contratto la pattuizione della commissione di estinzione anticipata non rientra nel calcolo, poiché il costo non può ritenersi collegato all’erogazione del credito.
Corte appello Perugia sez. I, 01/10/2021, n.561
Superamento del tasso di usura
In materia di mutuo, ai fini del superamento del tasso soglia usura da parte degli interessi di mora, non può essere presa in considerazione l’incidenza di oneri e commissioni e spese, ivi inclusa la commissione di estinzione anticipata, giacché funzione della stessa non è quella di remunerare l’erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108 del 1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall’estinzione anticipata del debito da restituzione, nell’ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.
Tribunale Spoleto sez. I, 05/01/2021, n.3
Commissione di estinzione anticipata: sfugge al calcolo dell’usura?
La commissione di estinzione anticipata non rileva ai fini della verifica della violazione della legge n. 108/1996, considerato che il tasso soglia si ricava muovendo da un dato (TEGM) alla cui determinazione non concorrono oneri di tal genere, meramente eventuali e non aventi la funzione di remunerare l’erogazione del credito, come richiesto dalla legge. La detta commissione non può dunque essere posta in raffronto con la soglia di usura, poiché verrebbero comparati dati disomogenei, in contrasto con l’esigenza di omogeneità, o simmestria, avvertita dalla legge 108/96, la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi.
Tribunale Cosenza sez. II, 17/09/2020, n.1547
Penale per estinzione anticipata del mutuo
La commissione di estinzione anticipata (la quale non concorre a determinare il TEGM) non pare assimilabile ad una clausola penale e, quindi, agli oneri connessi all’erogazione del credito, quanto piuttosto ad una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., costituendo la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell’istituto di credito per l’esercizio del diritto di recesso (cd. prezzo del recesso), evento, peraltro, del tutto incerto, sia nell’an (in quanto dipendente in modo esclusivo dalla volontà della parte), sia nel quantum (il costo dell’estinzione anticipata non è, infatti, preventivamente quantificabile, non potendosi prevedere, al momento della stipula, quello in cui il mutuatario deciderà di recedere dal contratto).
Tribunale Lecce, 29/06/2020, n.1510
Contratto di mutuo ed usurarietà del contratto
La pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell’usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l’erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell’estinzione anticipata del debito da restituzione, nell’ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà.
Tribunale Siena, 10/04/2020, n.292
Valutazione dell’usurarietà del contratto
La pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell’usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l’erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell’estinzione anticipata del debito da restituzione, nell’ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà.
Tribunale Siena, 06/02/2020, n.141
Estinzione anticipata del mutuo
La determinazione del tasso effettivo non deve tenere in considerazione la commissione prevista in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, posto che tale commissione, in quanto voce di costo meramente eventuale, a mera discrezione del mutuatario, non è collegata all’erogazione del credito e quindi non va aggiunta alle spese di chiusura della pratica.
Laddove, infatti, si volesse sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell’inclusione nel TAEG dell’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo, verrebbe postulata una sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.
Se gli interessi attengono alla fase fisiologica del finanziamento, remunerando la banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un’applicazione certa e predefinita, legata all’erogazione del credito, costituendo il costo del denaro per il mutuatario, viceversa la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento eventuale del negozio, funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, ossia del mancato guadagno.
Tribunale Ancona, 08/03/2019, n.468
Commissione per anticipata estinzione pattuita nel contratto
La commissione per anticipata estinzione pattuita in contratto è il corrispettivo di un diritto di recesso ad nutum del finanziato, pertanto, non è né una sanzione per inadempimenti, né un costo del credito e, quindi, non deve essere conteggiata né nell’oggetto del giudizio di usurarietà delle sanzioni per gli inadempimenti (in particolare, degli interessi di mora), né nell’oggetto del giudizio di usurarietà delle condizioni del credito.
Tribunale Lanciano, 04/02/2019, n.30
Costi legati all’erogazione del credito
Pur non disconoscendo le differenti caratteristiche giuridiche ed ontologiche ravvisabili tra interessi corrispettivi, interessi moratori, commissione per anticipata estinzione, “costi fissi” legati all’erogazione del credito, penali, ecc., non può che giungersi alla conclusione che, in ogni caso, si rientra sempre nell’alveo degli oneri connessi alla erogazione del credito ovvero nell’alveo di somme pattuite a titolo di “interessi o altri vantaggi” ex art. 644 c.p..
Tribunale Ascoli Piceno sez. I, 24/01/2019, n.37
Disciplina antiusura
Con la pronuncia in commento il tribunale di Pavia torna ad occuparsi della questione concernente gli oneri economici rilevanti ai fini del calcolo del superamento del c.d. tasso soglia. In particolare, secondo la Corte di merito pavese, per un corretto calcolo occorre tener conto anche della commissione di estinzione anticipata, assumendo rilievo nella determinazione del TEG anche quei costi che, al pari degli interessi moratori, pur non esprimendo un peso economico e finanziario certo, sono connessi all’erogazione del credito.
Tribunale Pavia sez. I, 15/01/2019, n.77
Recesso anticipato del mutuatario
La pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell’usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l’erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell’estinzione anticipata del debito da restituzione, nell’ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà.
Tribunale Roma sez. XVII, 27/09/2018, n.18278
Superamento del tasso-soglia usura
La valutazione in ordine all’usurarietà delle pattuizioni contrattuali deve essere operata ricomprendendo nel TAEG tutte le voci connesse all’erogazione del credito, escluse imposte e tasse.
Ai fini del superamento del tasso soglia usura vanno ricompresi nel calcolo del TAEG anche la commissione per estinzione anticipata e gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.L.. n. 394/2000, conv. in L. n. 24/2001.
Tribunale Siena, 21/11/2017
Commissione per anticipata estinzione: va sommata agli interessi?
In tema di contratto di finanziamento ed usura, la commissione per anticipata estinzione non deve essere sommata agli interessi. Ove si voglia considerare la commissione quale costo collegato alla erogazione del credito, essa si dovrebbe parametrare ai tassi soglia in via autonoma.
Tribunale Trani, 19/06/2017
Accertamento di interessi usurari
Il CTU, Al fine di accertare la usurarietà di un contratto di mutuo, deve tener conto della commissione per estinzione anticipata pattuita anche in caso di risoluzione del contratto di mutuo.
Tribunale Bologna sez. III, 09/05/2017
Accertamento dell’usurarietà del tasso applicato al mutuo
Ai fini dell’accertamento della usurarietà del tasso applicato al mutuo deve tenersi conto anche della commissione (o penale) per estinzione anticipata del credito.
Tribunale Bari, 19/10/2015
Calcolo del tasso di interesse effettivo
La commissione di estinzione anticipata del mutuo, pur essendo onere eventuale, deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo del tasso di interesse effettivo da comparare con il tasso soglia usura. La rilevanza di tale onere eventuale, nella determinazione del tasso d’interesse effettivo da comparare con il tasso soglia, prescinde dalla circostanza che la facoltà di estinzione anticipata del mutuo sia stata in concreto esercitata dal mutuatario.
Tribunale Ascoli Piceno, 30/06/2014