Intento di ledersi reciprocamente; legittima difesa; reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata; lesioni personali e omicidio.
Indice
Rissa: assenza dell’elemento oggettivo
Non è integrato l’elemento materiale del reato di rissa nel caso in cui “l’ammucchiata” venutasi a creare sia inizia e finalizzata a far cessare l’attività violenta tra soli due soggetti, mentre tutti gli altri intervenuti si limitano a porre in essere azioni di trattenimento o separazione.
(Nel caso di specie, il gruppo intervenuto ha tentato di fermare i due litiganti, i quali tuttavia hanno continuato a picchiarsi anche dopo l’allontanamento del gruppo.)
Tribunale Genova sez. II, 23/03/2021, n.876
Scontro fra gruppi contrapposti
In tema di rissa, è configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l’intento aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente (nella specie, tentando di sferrare calci e pugni agli oppositori).
Cassazione penale sez. V, 08/10/2020, n.33112
Volontà di sopraffazione dell’avversario
Non si configura la scriminante della legittima difesa nella rissa quando i soggetti aggrediti, dopo essersi messi inizialmente al riparo dandosi alla fuga, tornano sui loro passi per scontrarsi con l’aggressore e continuando a percuoterlo anche una volta esanime a terra, con evidente volontà di sopraffazione nei confronti dell’avversario. La legittima difesa nel reato di rissa ricorre esclusivamente nel caso in cui il soggetto si sia lasciato coinvolgere al solo fine di resistere alla violenza subita, contrapponendo la sua violenza a quella degli avversari sulla base di una reciproca sopraffazione.
Tribunale Ascoli Piceno, 03/06/2020, n.272
Intento reciproco di offendersi
È inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono animati dall’intento reciproco di offendersi e accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono. Di conseguenza, la loro difesa non può mai dirsi necessitata, fatta eccezione per i soli casi in cui, sussistendo tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, vi sia stata un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata rispetto a quella accettata, del tutto nuova, autonoma e in tal senso ingiusta.
Corte appello Napoli sez. III, 27/04/2020, n.2002
Reato di rissa: configurabilità
Ai fini della configurabilità del reato di rissa sono necessarie la partecipazione di almeno tre persone e l’individuazione, nella contesa, di più centri di aggressione reciprocamente confliggenti, ciascuno dei quali può essere composto anche da una sola persona. (Conf. n. 11245 del 1988, Rv. 179757).
Cassazione penale sez. V, 30/01/2019, n.19962
Colluttazione: non integra reato di rissa quando non riguarda più persone coinvolte
Non è integrato il reato di rissa qualora la colluttazione riguardi non già più persone coinvolte ma due contendenti. (Nel caso di specie i tre soggetti, ubriachi, litigavano tra di loro vicendevolmente, con modalità alternate e si sferravano calci e pugni).
Tribunale Napoli sez. I, 10/09/2018, n.9477
Quando non è ravvisabile il delitto di rissa?
In tema di reati contro la persona, affinché possa ritenersi integrato il reato di rissa è necessario che un gruppo di almeno tre persone venga alle mani con l’intento di ledersi reciprocamente. Pertanto, nell’ipotesi in cui un gruppo di persone assalga deliberatamente altre, e queste ultime si limitino a difendersi, non è ravvisabile il delitto di rissa e gli aggressori rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno degli aggrediti.
Nel caso di specie, il tribunale, alla luce delle risultanze processuali, non ha ravvisato gli estremi del reato di cui all’articolo 588 del Cp, né a carico degli aggrediti né a carico degli aggressori, non potendosi escludere che le lesioni riportate da taluni imputati siano la conseguenza del tentativo a opera degli stessi di difendersi.
Tribunale Napoli sez. V, 16/01/2018, n.205
Reato concorrente di rissa aggravata
È abnorme l’ordinanza con cui il giudice, a seguito dell’emersione nel corso del giudizio abbreviato di un reato concorrente non contestato, restituisce gli atti al pubblico ministero per la riformulazione dell’imputazione, omettendo di decidere sul fatto a lui originariamente devoluto.
(Fattispecie relativa ad un giudizio abbreviato per il reato di lesioni personali, nel corso del quale erano emersi elementi anche del reato concorrente di rissa aggravata).
Cassazione penale sez. V, 15/01/2018, n.5374
Legittima difesa: è incompatibile con il reato di rissa?
Deve, peraltro, essere esclusa l’invocata scriminante della legittima difesa, posto che, né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo, è ravvisabile un intervento nella rissa, necessitato per difendere se stessa od il proprio figlio da un grave ed attuale pericolo di un’offesa ingiusta, in considerazione del conclamato animus offendendi.
Peraltro, la scriminante è tendenzialmente incompatibile con il delitto di rissa, non essendo risultata alcuna condotta derogatrice, attesa la volontaria e reciproca aggressione, caduta sotto la percezione visiva dei carabinieri intervenuti sul posto.
Corte appello Palermo sez. III, 18/05/2017, n.2188
Reato di rissa: quando è riconosciuta la legittima difesa?
La causa di giustificazione della legittima difesa è inapplicabile al reato previsto dall’art. 588 c.p. in quanto coloro che partecipano alla rissa sono animati dall’intento reciproco di offendersi e di accettare la situazione di pericolo nella quale si sono posti volontariamente, rendendo in tal modo la difesa non necessitata.
Tale scriminante può eccezionalmente essere riconosciuta laddove, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ovvero un’offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma e in tal senso ingiusta.
Nel caso di specie, la Corte d’appello non ha ravvisato la legittima difesa in quanto era emerso che tutti gli imputati avevano partecipato a pieno titolo alla rissa, mostrando uguale accanimento ed essendo tutti armati di corpi contundenti.
Corte appello Palermo sez. III, 03/10/2016, n.4163
Quando il reato di rissa è improcedibile?
Il delitto di rissa non può sussistere per mancanza del “numero legale” di corissanti, mentre, quanto alle lesioni patite dal prevenuto, in considerazione della prognosi non superiore ai giorni venti, la mancanza di querela determinerebbe comunque l’improcedibilità dell’azione penale, rispetto al delitto ex art. 582 c.p.
Tribunale Bari sez. I, 18/07/2016, n.3655
Assenza di contemporaneità dell’azione
Sussiste il delitto di rissa anche se i partecipanti non siano stati coinvolti tutti contemporaneamente e l’azione si sia sviluppata in varie fasi).
Ufficio Indagini preliminari S.Maria Capua V., 21/04/2016, n.43
Aggressione di un soggetto in fuga: è integrato il reato di rissa?
L’aggressione di un gruppo di persone nei confronti di un soggetto in fuga non integra il reato di rissa. (Nel caso di specie, era stato accertato che vi era stata una lite tra due soggetti e che gli amici dell’uno intervenivano ponendo in fuga l’altro che, causalmente, travolgeva un passante, venendo nuovamente raggiunto dal gruppo).
Ufficio Indagini preliminari S.Maria Capua V., 20/04/2016, n.932
Omicidio o lesione personale e rissa aggravata
Con l’ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell’art. 588, comma secondo, cod. pen. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest’ultima, rispetto ai primi, “reato complesso”.
Cassazione penale sez. I, 07/04/2016, n.30215
Morte di un ragazzo avvenuta nel corso di una rissa
Non è ‘futile motivo’ quanto collocato fra gli ‘antecedenti fattuali’ dell’azione criminosa, quali scaramucce o pregressi rancori giovanili (fattispecie relativa alla morte di un ragazzo avvenuta nel corso di una rissa, innescata per futili motivi per pregressi rancori).
Cassazione penale sez. I, 21/05/2015, n.40678
Una volta ho partecipato ad una rissa per difendere il mio amico travolto in una discussione insensata scatenata da un gruppo di ragazzi ubriachi. Hanno iniziato a colpirlo con violenza e a scuoterlo. Io sono intervenuto per prendere il mio amico e tirarlo fuori da quel cerchio che aveva costruito attorno a lui. Un tipo ha cercato di colpirmi ed io mi sono svincolato sferrandogli un pugno nello stomaco. Sono stato costretto, altrimenti non mi sarei mai fatto coinvolgere. Dopodiché, siamo scappati.
Una sera, ero uscito dal locale per andare a fumare una sigaretta e quando sono rientrato ho trovato una scena assurda. Dei ragazzi avevano iniziato a strattonare mio fratello perché dicevano che lui ci stava provando con la ragazza di uno di loro. Ma figuratevi, lui è fidanzato e non ha occhi per nessuna. Era pieno di lividi e tutto si è sviluppato in pochi minuti. I gestori del locale stavano tentando di separarli ma non ci sono riusciti così hanno chiamato le forze dell’ordine che sono intervenute prontamente e mio fratello ha denunciato il fatto.
Alcuni delinquenti, perché questo sono, hanno iniziato ad usare degli appellativi contro di me ed il mio ragazzo solo perché siamo omosessuali. Avevano una cattiveria negli occhi e nell’uso di certi vocaboli che non mi era capitato di vedere. Iniziano a colpirci e altri ragazzi che stavano assistendo alla scena, vedendoci in difficoltà, sono intervenuti. E’ scoppiata una rissa incontrollabile. Abbiamo cercato di difenderci con un pezzo di legno che abbiamo trovato a terra per cercare di frenare quelle azioni odiose e tutta quella aggressività. Poi, qualcuno ha chiamato la polizia e lì per fortuna è finito tutto. Ci stavano pestando a sangue