Le ultime sentenze su: furto di energia elettrica; aggravante della violenza sulle cose; responsabilità dell’intestatario della fornitura; allaccio abusivo all’altrui rete elettrica e impossessamento dell’energia; contratto di fornitura elettrica; furto aggravato dall’uso di mezzo fraudolento.
Indice
- 1 Realizzazione di un allaccio abusivo con collegamento diretto alla rete elettrica
- 2 Furto di energia elettrica
- 3 Momento consumativo del furto di energia elettrica
- 4 Allaccio abusivo e impossessamento dell’elettricità destinata al condominio
- 5 Impossessamento dell’acqua mediante allaccio abusivo all’acquedotto comunale
- 6 Allaccio abusivo alla rete elettrica e mancato ottenimento del contratto di fornitura
- 7 Sottrazione di energia elettrica
- 8 Plurime captazioni di energia
- 9 Reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento
- 10 Manomissione del cavo di alimentazione con forzatura di sigilli
- 11 Allaccio abusivo al contatore del condominio
Realizzazione di un allaccio abusivo con collegamento diretto alla rete elettrica
In tema di furto di energia elettrica, la realizzazione di un allaccio abusivo mediante collegamento diretto alla rete elettrica, da cui consegua la sottrazione di energia all’ente fornitore, comporta un necessario uso della violenza sulle cose, funzionalmente alla manomissione dell’impianto, così da integrare l’aggravante della violenza sulle cose (articolo 625, numero 2, del codice penale).
Cassazione penale sez. IV, 18/01/2019, n.18329
Furto di energia elettrica
L’intestatario della fornitura di energia elettrica risponde del reato di furto costituendo prova presuntiva della responsabilità. (Nel caso di specie il titolare della fornitura non abitava l’immobile ove era stato fatto l’allaccio abusivo ma veniva ugualmente condannato non avendo provato la sua estraneità al fatto).
Tribunale Benevento, 27/06/2018, n.582
Momento consumativo del furto di energia elettrica
Il momento consumativo del furto di energia elettrica deve essere identificato non con l’allaccio abusivo all’altrui rete elettrica, ma con l’impossessamento dell’energia stessa. Tale fattispecie, infatti, rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), perché l’evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono nel tempo costituiscono singoli atti di un’unica azione furtiva e spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all’ultimo prelievo (affermazione resa in una vicenda in cui, conseguentemente, la Corte, diversamente da quanto sostenuto dal giudice della convalida, ha ritenuto legittimamente eseguito l’arresto nella flagranza).
Cassazione penale sez. V, 24/11/2017, n.9966
Allaccio abusivo e impossessamento dell’elettricità destinata al condominio
Integra il reato di appropriazione indebita e non quello di sottrazione di cose comuni la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessa di energia elettrica destinata all’alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune.
(In motivazione la Corte ha, altresì, escluso l’aggravante dell’art. 61 n.11 cod. pen., non essendo configurabili relazioni di coabitazione tra inquilini di uno stesso stabile condominiale, ma soltanto tra quelli di essi che vivono nella stessa abitazione).
Cassazione penale sez. V, 15/11/2017, n.57749
Impossessamento dell’acqua mediante allaccio abusivo all’acquedotto comunale
In tema di furto, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose ogniqualvolta il soggetto, per commettere il reato, fa uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell’uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui.
(Nella specie, la Corte ha ravvisato la sussistenza dell’aggravante ex art. 625 n. 2 cod. pen. nella condotta dell’agente che, per impossessarsi dell’acqua convogliata nell’acquedotto comunale, ne aveva manomesso la “saracinesca” praticando un allaccio abusivo).
Cassazione penale sez. V, 26/10/2017, n.53984
Allaccio abusivo alla rete elettrica e mancato ottenimento del contratto di fornitura
L’esimente della forza maggiore di cui all’art. 45 cod. pen., sussiste in tutte le ipotesi in cui l’agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l’evento o la condotta antigiuridica.
(Fattispecie in cui la S.C. ha rigettato il ricorso dell’imputato, condannato per l’allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, il quale aveva eccepito la forza maggiore, da lui individuata nel fatto che non era riuscito ad ottenere un regolare contratto di fornitura elettrica, malgrado i plurimi solleciti, e che inoltre aveva subito un guasto del generatore di cui si era munito per far fronte alle esigenze del suo locale commerciale.)
Cassazione penale sez. V, 03/04/2017, n.23026
Sottrazione di energia elettrica
La sottrazione di energia elettrica attuata mediante l’allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta di derivazione dell’Enel, integra il reato di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento e non quello di truffa, in quanto l’alterazione del sistema di misurazione dei consumi conseguente a tale condotta determina l’erogazione dell’energia elettrica contro la volontà dell’ente erogatore.
(In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso con il quale l’imputato deduceva la configurabilità del delitto di truffa in ragione del fatto che l’allaccio abusivo era stato eseguito dopo il contatore della sua abitazione).
Cassazione penale sez. IV, 22/12/2016, n.3339
Plurime captazioni di energia
Il furto di energia elettrica rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), perché l’evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono costituiscono singoli atti di un’unica azione furtiva, posticipando la cessazione della consumazione fino all’ultimo prelievo.
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che il delitto è flagrante se, quando è effettuato l’intervento della polizia giudiziaria, la captazione di energia è ancora in atto, essendo irrilevante a tal fine il momento di realizzazione dell’allaccio abusivo alla rete).
Cassazione penale sez. V, 27/10/2015, n.1324
Reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento
L’allaccio abusivo al servizio idrico integra il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento. (Nel caso di specie, l’utenza era stata distaccata per morosità ed era stato realizzato un allaccio abusivo con rimozione dei sigilli precedentemente apposti).
Tribunale S.Maria Capua V. sez. I, 02/02/2015, n.406
Manomissione del cavo di alimentazione con forzatura di sigilli
È integrato il reato di furto di energia elettrica quando si riscontra l’esistenza di un allaccio abusivo alla fornitura elettrica realizzato mediante manomissione del cavo di alimentazione con forzatura di sigilli e creazione di un ponte con un filo elettrico che consentiva l’alterazione della registrazione dei consumi.
Tribunale Napoli sez. VI, 03/12/2014, n.17015
Allaccio abusivo al contatore del condominio
Le condizioni disagiate di vita del reo insieme a quelle di salute di un congiunto non integrando lo stato di necessità per il reato di furto legittimano, tuttavia, la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
(Nel caso di specie si trattava di furto reiterato di energia elettrica con allaccio abusivo al contatore del condominio).
Tribunale Torino sez. I, 20/02/2013
In caso di allaccio al contatore della luce condominiale, cosa succede al condomino responsabile? Non è reato furto?
Il furto di un bene mobile è reato. L’energia è un bene mobile. Il furto dell’energia elettrica è un reato. Di solito per punire il furto c’è bisogno della querela della vittima. Se questa non si muove non saranno mai le autorità a procedere nei confronti di chi ti ha rubato, ad esempio, il cellulare. Ma ci sono dei casi in cui il furto è aggravato e, in queste ipotesi, si può procedere pure «d’ufficio» ossia senza querela, non appena le forze dell’ordine vengono a conoscenza dell’illecito. Uno dei casi in cui il furto è aggravato è quando viene compiuto con un mezzo fraudolento. E di solito, quando si ruba l’energia elettrica di un’altra persona o quella pubblica si fa ricorso a espedienti tecnici piuttosto complessi (e anche pericolosi). Quindi, il furto di energia elettrica è un furto aggravato punibile d’ufficio quando si verifichi un danno patrimoniale per la persona offesa (cioè la vittima del reato) e un conseguente e proporzionato giovamento per colui che delinque. L’esempio più classico di furto di energia elettrica è l’allacciamento al contatore altrui, oppure l’allacciamento prima del contatore, sottraendo così l’energia direttamente alla società erogatrice anziché ad altro utente. Di tanto abbiamo parlato in Furto di energia elettrica: cosa si rischia. Ma in condominio? Alla fine dei conti, chi si allaccia al contatore delle scale condominiali paga anche lui una parte della spesa, in base ai propri millesimi. Per la Cassazione (Cass. sent. n. 4939/2018), però, le cose non cambiano. L’allaccio abusivo al contatore elettrico condominiale è reato aggravato. In questo caso, c’è un’ulteriore aggravante: l’aver rubato un bene destinato al pubblico servizio. È stato proprio su questo che si è concentrato lo scontro davanti ai giudici: secondo il ladro, la luce condominiale è destinata a un servizio privato e non pubblico. Di contrario avviso invece i magistrati secondo cui sono qualificabili come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettive, per volontà del detentore o proprietario o per le qualità ad esse inerenti (linee e vetture ferroviarie, elettrodotti, acquedotti linee telefoniche, biblioteche, ecc.). È, perciò, del tutto ininfluente, ai fini della sussistenza dell’aggravante in questione, la circostanza nella quale l’allacciamento abusivo sia avvenuto a valle o a monte del contatore condominiale, trattandosi comunque di energia elettrica, bene oggettivamente destinato ad un’utilità collettiva.
Ho acquistato un immobile. Il venditore si è allacciato abusivamente al contatore di un immobile sfitto.
L’acquirente di tale immobile rivuole il contatore.
Io ero all’oscuro delle magagne del venditore che non ne vuole sapere di risarcirmi del contatore che devo passare al legittimo proprietario.
Cosa devo fare?
Leggi i nostri articoli:
-Allaccio al contatore della luce condominiale: cosa si rischia? https://www.laleggepertutti.it/193797_allaccio-al-contatore-della-luce-condominiale-cosa-si-rischia
-Trucco al contatore elettrico: ma si rischia grosso https://www.laleggepertutti.it/227976_trucco-al-contatore-elettrico-ma-si-rischia-grosso
-Contatore Enel manomesso: cosa fare? https://www.laleggepertutti.it/243134_contatore-enel-manomesso-cosa-fare
-Allacciarsi alla luce senza pagare la bolletta: cosa si rischia? https://www.laleggepertutti.it/153676_allacciarsi-alla-luce-senza-pagare-la-bolletta-cosa-si-rischia
-Furto di energia elettrica: cosa si rischia? https://www.laleggepertutti.it/172075_furto-di-energia-elettrica-cosa-si-rischia
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