Le ultime sentenze su: reato di oltraggio a pubblico ufficiale; espressioni oltraggiose e parolacce; provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti del pubblico dipendente; offese contenute in scritti processuali; discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative; offese contenute in un esposto inviato al Consiglio dell’Ordine forense territoriale; reato di diffamazione; esimente dell’immunità giudiziale.
Indice
- 1 Parole offensive rivolte a due pubblici ufficiali
- 2 Reazione violenta ad un’osservazione del superiore: sanzione disciplinare
- 3 Insulto nei confronti di due carabinieri
- 4 Esimente del diritto di esercizio della difesa in giudizio
- 5 Offese contenute negli atti: sono punibili?
- 6 Delitti contro l’onore
- 7 Responsabilità disciplinare dei magistrati
- 8 Offese contenute in un esposto inviato al Consiglio dell’Ordine forense
- 9 Esposto offensivo inviato al Consiglio dell’Ordine: integra diffamazione?
- 10 Offese riportate negli scritti difensivi
- 11 Accuse calunniose contenute negli atti
Parole offensive rivolte a due pubblici ufficiali
Non sussiste il reato di oltraggio se le parole offensive sono pronunciate solo dinnanzi a due pubblici ufficiali senza che nessun altro possa aver sentito le espressioni oltraggiose.
(Nel caso di specie, le parolacce erano state profferte nei confronti degli agenti operanti e non in presenza di persone estranee senza che fossero sentite da alcun passante svolgendosi l’intera vicenda all’interno di un area interdetta).
Tribunale Napoli sez. I, 28/06/2018, n.4864
Reazione violenta ad un’osservazione del superiore: sanzione disciplinare
È legittimo il provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti del pubblico dipendente che, nel corso di una visita ispettiva, rispondeva a un suo superiore con parolacce e invettive e lanciava contro lo stesso oggetti (telefono e calcolatrice) ancorché senza colpirlo materialmente.
(Nel caso di specie la legittimità del provvedimento è stata affermata dal collegio anche in relazione alla circostanza che era stata puntualmente rispettata la scansione procedimentale, con la rituale contestazione dell’addebito, l’osservanza del termine dilatorio, l’acquisizione delle difese dell’incolpato, la sua audizione e osservato il perentorio termine finale per l’irrogazione della sanzione).
Consiglio di Stato sez. IV, 04/02/2013, n.663
Insulto nei confronti di due carabinieri
In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la parolaccia nei confronti di due carabinieri ma non sentita da alcun passante non integra il reato.
Tribunale Napoli, 27/06/2018, n.5401
Esimente del diritto di esercizio della difesa in giudizio
L’ambito di operatività della scriminante del diritto di esercizio della difesa in giudizio, prevista dall’art. 598 c.p. e concernente la non punibilità delle offese contenute in scritti processuali e nei discorsi pronunciati nell’ambito del giudizio ordinario o amministrativo, è limitata al solo caso in cui esse risultino funzionali all’esercizio del diritto di difesa e a condizione che siano pertinenti all’oggetto del giudizio, con la conseguenza che essa non opera, qualora le espressioni offensive siano divulgate in altra sede.
Cassazione civile sez. III, 05/09/2019, n.22184
Offese contenute negli atti: sono punibili?
Le offese contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi all’autorità giudiziaria od amministrativa non sono punibili nella misura in cui le espressioni offensive riguardino, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale nel sostenere la tesi prospettata o comunque nell’ottica dell’accoglimento della domanda proposta, quand’anche esse non siano necessarie e riguardino passaggi non decisivi dell’argomentazione.
Cassazione penale sez. V, 26/03/2019, n.21749
Delitti contro l’onore
In tema di delitti contro l’onore, perché possa ricorrere la scriminante prevista dall’art. 598 c.p. (relativa alle offese eventualmente contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi all’autorità giudiziaria od amministrativa), è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l’accoglimento della domanda proposta, quand’anche non necessarie o decisive.
(Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito e affermato l’applicabilità dell’art. 598 c.p. al ricorso in prevenzione presentato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per contestare alcuni crediti professionali, considerato che il ricorrente era parte, sia pure potenziale, nell’eventuale giudizio di verifica presso il Consiglio dell’Ordine).
Cassazione penale sez. V, 23/01/2019, n.8421
Responsabilità disciplinare dei magistrati
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, le “manifestazioni espressive” poste in essere nell’esercizio del diritto di difesa nell’ambito di un processo si sottraggono all’area delle condotte sanzionabili, stante il tenore dell’art. 598, comma 1, c.p. che esclude la punibilità per le offese contenute in scritti presentati davanti all’autorità giudiziaria, né si pone in contrasto con la riconducibilità dell’attività di P.M. all’esercizio di una pubblica funzione.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del C.S.M. che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per applicare l’esimente di cui all’art. 598 c.p. nel caso di requisitoria orale svolta dal P.M.).
Cassazione civile sez. un., 27/07/2018, n.20029
Offese contenute in un esposto inviato al Consiglio dell’Ordine forense
L’esimente di cui all’art. 598 c.p. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell’Ordine forense, in quanto l’autore dell’esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l’esimente di cui all’art. 598 c.p. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce.
(Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l’operatività dell’esimente di cui all’art. 598 c.p. nei confronti dell’imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell’Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva istruito centinaia di cause basate sul mendacio e definendolo “sua falsità”).
Cassazione penale sez. V, 06/07/2018, n.39486
Esposto offensivo inviato al Consiglio dell’Ordine: integra diffamazione?
L’invio di una missiva o di un esposto gratuitamente offensivo al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati integra gli estremi del reato di diffamazione: sussiste, infatti, il requisito della comunicazione con più persone atteso che il Consiglio è un organo collegiale. Non ricorre la speciale causa di non punibilità prevista per le offese in scritti diretti alle autorità giudiziarie o amministrative poiché l’autore dell’esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare.
Cassazione penale sez. V, 06/07/2018, n.39486
Offese riportate negli scritti difensivi
La causa di non punibilità di cui all’art. 598 c.p., concernente la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati davanti alle Autorità giudiziarie e amministrative, non trova applicazione nel caso in cui le espressioni offensive siano contenute in una memoria difensiva inviata ad autorità diverse dal legittimo contraddittore del procedimento.
Cassazione penale sez. V, 08/05/2018, n.27936
Accuse calunniose contenute negli atti
L’esimente di cui all’art. 598 c.p. per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative non si applica alle accuse calunniose contenute in tali atti, considerato che la predetta diposizione si riferisce esclusivamente alle offese e non può, pertanto, estendersi alle espressioni calunniose.
Cassazione penale sez. V, 01/02/2016, n.23601