Leggi le ultime sentenze su: danno da disservizio; prova del danno da disservizio; aggravamento del danno patrimoniale; pregiudizio patrimoniale sotto il profilo dei costi amministrativi o delle maggiori spese materiali; compromissione del rapporto tra la retribuzione e l’adempimento degli obblighi di servizio; danno per un utilizzo privo di giustificazione delle risorse pubbliche.
Indice
- 1 Danno da disservizio: natura
- 2 Danno da disservizio risarcibile: quando si configura?
- 3 Danno da disservizio in senso stretto e danno da disservizio in senso lato: differenze
- 4 Danno da disservizio: in cosa consiste?
- 5 Pubblico impiego: cosa compromette il danno da disservizio?
- 6 Danno da disservizio: prova
- 7 Risarcimento del danno erariale
- 8 Danno erariale da disservizio: quando sussiste?
- 9 Processi organizzativi e funzionali di un ente
- 10 Condotta illecita del dipendente
- 11 Fini diversi da quelli istituzionali
Danno da disservizio: natura
Il danno da disservizio misura valori di difficile espressione economica quali, ad esempio, la diminuzione di rendimento dell’azione amministrativa connessa alla fattispecie contestata, secondo un criterio espansivo idoneo a recepire disparate fattispecie di illecito – doloso o colposo – attinenti a vari settori della P.A. causativi del pregiudizio della minore produttività dell’apparato pubblico ovvero dell’aggravamento del danno patrimoniale direttamente causato.
Corte Conti, (Lazio) sez. reg. giurisd., 30/01/2019, n.43
Danno da disservizio risarcibile: quando si configura?
A differenza dal danno all’immagine, per la configurazione del danno da disservizio risarcibile non è richiesta come condizione dell’azione l’esistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna, non essendo affatto previsto che la condotta debba essere altresì idonea ad integrare una fattispecie punibile dal giudice penale.
Corte Conti, (Veneto) sez. reg. giurisd., 27/02/2017, n.28
Danno da disservizio in senso stretto e danno da disservizio in senso lato: differenze
Il danno da disservizio “in senso stretto” postula la sussistenza di un’attività effettivamente qualificabile in termini di servizio verso il pubblico, e consiste in una condotta del pubblico dipendente che si risolva nella prestazione solo apparente – e dunque desostanziata – del servizio stesso; il danno erariale che ne deriva coincide in tal caso con il pregiudizio all’utenza per non aver potuto fruire di quel servizio o non avervi potuto godere nei termini previsti.
Ne consegue che non ricorre la fattispecie in parola ove non sia configurabile alcuna attività avente ad oggetto la prestazione di un servizio nei confronti del pubblico e laddove manchi una vera e propria platea di utenti nei confronti dei quali l’attività – e, in caso di illecito, la corrispondente menomazione da disservizio – possa dirsi indirizzata.
Dalla categoria di danno da disservizio “in senso stretto” si distingue poi il danno da disservizio “in senso lato”, che ha riguardo invece all’esercizio illecito e penalmente rilevante di funzioni pubbliche, ove la funzione istituzionale tipica, astrattamente finalizzata al perseguimento e alla realizzazione degli interessi pubblici generali, venga in concreto piegata o “sviata” alla realizzazione degli interessi egoistici del dipendente che ha agito. La Corte, nel caso esaminato, ha escluso che si potesse ritenere integrata la fattispecie di danno da disservizio “in senso lato”, difettando la sussistenza di una condotta munita di rilevanza penale.
Corte Conti, (Veneto) sez. reg. giurisd., 06/07/2017, n.76
Danno da disservizio: in cosa consiste?
Il danno da disservizio si sostanzia nel pregiudizio patrimoniale sotto il profilo dei costi amministrativi o delle maggiori spese materiali derivate dall’alterazione della funzione direttamente correlate al danno cagionato dalla condotta antigiuridica.
Corte Conti, (Lazio) sez. reg. giurisd., 06/06/2017, n.135
Pubblico impiego: cosa compromette il danno da disservizio?
Nel rapporto di pubblico impiego, a obbligazioni corrispettive, l’obbligo di fedeltà del dipendente pubblico, nonché il dovere di adempiere con disciplina ed onore alle funzioni svolte, costituiscono il fascio di oneri che fanno capo al pubblico dipendente, cui corrisponde, dall’altro lato, l’obbligazione retributiva.
All’opposto, il danno da disservizio, ovvero il pregiudizio che la condotta illecita del dipendente arreca al corretto funzionamento dell’apparato pubblico attraverso l’espletamento di un servizio al di sotto delle caratteristiche di qualità e quantità richieste, è caratterizzato dalla infrazione del sinallagma contrattuale e dalla conseguente disutilità della spesa retributiva, che compromette, nel rapporto di impiego pubblico a obbligazioni corrispettive, il rapporto tra la retribuzione e l’adempimento degli obblighi di servizio.
Corte Conti, (Veneto) sez. reg. giurisd., 28/02/2017, n.29
Danno da disservizio: prova
La prova del danno da disservizio, essendo, soggetta all’ordinario regime probatorio, può essere data con ogni mezzo dalla Procura attrice, ivi compreso quello dell’argomentazione deduttiva che collega il mancato possesso dei requisiti alla presunzione di inadeguatezza del lavoratore, argomentazione che costituisce a tutti gli effetti una prova indiziaria, la cui valenza dovrà essere vagliata caso per caso.
Corte Conti, (Lazio) sez. reg. giurisd., 13/11/2015, n.449
Risarcimento del danno erariale
Va condannato al risarcimento del danno erariale, oltre che del danno all’immagine e del danno da disservizio, in solido con i farmacisti, il medico di famiglia che abbia prescritto dei farmaci non già in base alle esigenze terapeutiche effettive dei pazienti, ma in cambio di corrispettivi versatigli dall’informatore, mediante emissione di ricette false, poi consegnate direttamente dall’informatore ad alcuni farmacisti consapevoli del fatto corruttivo, che così smaltivano le giacenze presenti in farmacia, in ragione del patto esplicito che il medico avrebbe prescritto proprio quei farmaci.
Corte Conti, (Puglia) sez. reg. giurisd., 30/04/2015, n.258
Danno erariale da disservizio: quando sussiste?
Perché sussista danno erariale da disservizio occorre che l’azione del dipendente o dell’amministrazione non abbia raggiunto, sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente conseguenti all’impiego di determinate risorse, così da determinare un maggior costo del servizio, nella misura in cui questo si riveli inutile per l’utenza.
Corte Conti, (Lazio) sez. reg. giurisd., 02/02/2015, n.80
Processi organizzativi e funzionali di un ente
È configurabile un “danno da disservizio” in tutti i casi in cui il comportamento illecito abbia “sviato” i processi organizzativi e funzionali di un ente, distogliendo energie dal perseguimento dei fini istituzionali e determinando una riduzione dell’efficienza amministrativa.
Corte Conti, (Marche) sez. reg. giurisd., 06/11/2014, n.107
Condotta illecita del dipendente
Costituisce danno da disservizio una posta di danno che si risolve nel pregiudizio – ulteriore rispetto al danno patrimoniale diretto – recato dalla condotta illecita del dipendente al corretto funzionamento dell’apparato pubblico. Tale tipologia di danno presuppone lo svolgimento di un pubblico servizio (lato sensu) a cui correlarsi e si realizza quando l’agire pubblico non raggiunge – sotto il profilo qualitativo – le utilità ordinariamente conseguibili dall’utilizzo di risorse pubbliche, determinandone una sostanziale dilapidazione in termini di sotto-utilizzazione funzionale.
Corte Conti, (Veneto) sez. reg. giurisd., 16/10/2014, n.190
Fini diversi da quelli istituzionali
Il dipendente che utilizza le potestà pubbliche a lui attribuite per fini diversi da quelli istituzionali risponde a titolo di danno da disservizio per illecito esercizio di pubbliche funzioni. Si realizza infatti un impiego non giustificato dell’intero apparato pubblico, che produce un danno per un utilizzo privo di giustificazione delle risorse pubbliche.
Corte Conti, (Puglia) sez. reg. giurisd., 16/05/2014, n.388