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Caduta ospedale: ultime sentenze

2 Giugno 2021 | Autore:
Caduta ospedale: ultime sentenze

Responsabilità della struttura sanitaria per i danni al paziente; richiesta di risarcimento; condanna per omicidio colposo dell’operatore sanitario e dell’infermiera.

Quando si configura la responsabilità dell’azienda ospedaliera? Chi è responsabile se il paziente inciampa nella coperta sporgente da uno dei letti di degenza? Se la paziente obesa cade nel tentativo di salire su un lettino è responsabile la struttura sanitaria? Sussiste la responsabilità contrattuale per i danni subiti dal paziente dopo la caduta da un letto di legno adottato per le visite dell’ortopedico? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze.

Caduta in ospedale e frattura del femore sinistro

In tema di responsabilità da cose in custodia, la natura colposa ed imprevedibile del comportamento del danneggiato integra il caso fortuito richiesto dall’art. 2051 c.c. escludente la responsabilità del custode; ne deriva che non sussiste la responsabilità della struttura medica per il danno occorso a una donna che assisteva una degente ivi ricoverata, che abbia urtato il letto della stessa paziente e sia caduta riportando frattura sottocapitata del femore sinistro, non avendo ella tenuto conto dell’esistenza di sporgenze del letto (che avrebbe dovuto conoscere, poiché si occupava da giorni di assistere in ospedale la stessa paziente),  né avendo acceso una luce nella stanza; in questo scenario, il letto non rileva come causa, bensì mera occasione dell’evento.

Tribunale Milano sez. I, 25/02/2020, n.1781

Rovinosa caduta e decesso

In tema di reati colposi, l’interruzione del nesso causale tra condotta ed evento può essere dovuta ad una qualunque circostanza che inneschi un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quello determinato dalla condotta del soggetto agente.

(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza con la quale la Corte d’appello, nel confermare la condanna inflitta in primo grado all’imputata per il reato di omicidio colposo nei confronti dell’anziano marito ricoverato in ospedale, ha ritenuto che i successivi errori del personale sanitario non avrebbero introdotto un rischio nuovo rispetto a quello determinato dalla condotta dell’imputata che, contravvenendo alle tassative indicazioni impartite da infermieri e medici di guardia, aveva rimosso la barriera protettiva posta sul lato del letto facendo scendere il coniuge per recarsi in bagno senza richiedere l’assistenza di un infermiere, provocando colposamente la rovinosa caduta che avrebbe cagionato il decesso della persona offesa).

Cassazione penale sez. IV, 11/02/2020, n.11536

Presunzione di responsabilità della struttura ospedaliera

La presunzione di cui all’art. 1218 c.c., gravante sulla struttura ospedaliera è una presunzione di colpa, da essa il soggetto onerato si libera dimostrando di avere tenuto una condotta diligente e la diligenza esigibile, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., consiste in una adeguata sorveglianza del degente, che sia o meno capace di intendere e di volere (nella specie: una paziente anziana, con rischio caduta pari a 4, quindi superiore alla soglia che la stessa struttura rappresentava a rischio da proteggere con ausilio specifico, incerta nella deambulazione e ricoverata in ospedale per un episodio acuto che si innestava su di un utilizzo improprio di farmaci diuretici, era caduta dal letto riportando una frattura transtricanterica pluriframmentaria scomposta per cui si è ritenuta la responsabilità della struttura posto che al letto non erano state collocate le sponde a protezione dell’incolumità del paziente).

Tribunale Milano sez. I, 09/04/2019, n.3513

Caduta in ospedale e responsabilità della struttura sanitaria

Il rapporto che lega la struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, e il paziente ha natura contrattuale (c.d. spedalità atipica), per cui l’istituzione assume un’obbligazione principale avente ad oggetto la cura del paziente, o l’accertamento diagnostico, ciò che costituisce lo scopo primario dell’operazione negoziale., per ne consegue che la sussiste la responsabilità contrattuale dell’istituzione per i danni subiti da un paziente a seguito della caduta all’interno della clinica provocata da  una caduta da un letto di legno previsto per le visite dell’ortopedico che evidentemente non era idoneo in quanto si è ribaltato.

Tribunale Savona, 16/01/2018

Quando è esclusa la responsabilità della struttura ospedaliera?

Deve escludersi la responsabilità della struttura ospedaliera per i danni occorsi ad una paziente, affetta da gravi problemi di obesità, caduta rovinosamente a terra mentre provava a risalire su un lettino.

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2017, n.14037

L’accettazione in ospedale del paziente

L’accettazione in ospedale del paziente ai fini del ricovero determina la conclusione di un contratto di natura atipica con la struttura ospedaliera (contratto di spedalità). Il rapporto che lega il paziente alla istituzione sanitaria, pubblica o privata che sia, ha natura contrattuale: nell’ ambito di tale rapporto atipico assumono rilievo, oltre alle prestazioni mediche, quelle di carattere “latu senso” alberghiero e le obbligazioni accessorie di sicurezza e/o protezione.

Ne deriva, quindi, che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente che ha subito lesioni a seguito di caduta all’interno dell’ospedale ha natura contrattuale e può sussistere a prescindere dalla possibilità o meno di accertare e/o identificare il comportamento colposo di un singolo soggetto operante all’ interno della struttura stessa.

Tribunale Ascoli Piceno, 03/01/2017, n.2

Pronto soccorso: caduta dalla barella senza sbarre

La responsabilità sia del medico che dell’ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell’onere della prova.

Una ottantaduenne torinese, trattenuta in pronto soccorso su una barella senza sbarre, cade a terra e chiede all’azienda ospedaliera il risarcimento dei danni (nella specie, relativa alla richiesta di risarcimento avanzata dagli eredi di un donna per i danni subiti dalla stessa in seguito alla caduta da una barella non dotata di protezioni mentre si trovava in ospedale, la Corte ha cassato la decisione di giudici territoriali che avevano rigettato la domanda, pur risultando dalla cartella clinica la frattura del femore, ritenendo assente la prova, a carico della parte danneggiata vertendosi, a loro assunto, in materia di responsabilità extracontrattuale, della colpa del personale e del nesso causale tra fatto e danno).

Cassazione civile sez. III, 25/11/2013, n.26358

Pavimento scivoloso

Ove risulti provata la segnalazione al personale dipendente di un’azienda ospedaliera relativa all’alterazione di un pavimento per la presenza di macchia di gelato, di cui sia stata invece accertata la non immediata percepibilità (ad esempio per lo stato della cosa, come un pavimento in prossimità di ascensore all’interno di ospedale e quindi, per ciò stesso, soggetto a continuo transito di persone), sussiste la responsabilità dell’azienda ospedaliera quale custode che risponde anche dei fatti del personale dipendente.

Cassazione civile sez. VI, 30/08/2013, n.20001

Caduta del paziente nell’ospedale: quando non c’è responsabilità?

L’ospedale non risponde della caduta del paziente all’interno della struttura – ai sensi dell’art. 2051 c.c. – dove le condizioni della stessa abbiano svolto un ruolo occasionale nella causazione dell’evento e rappresentato un mero tramite del danno, provocato da causa estranea: in questi casi si è in presenza del c.d. fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.

Cassazione civile sez. III, 04/06/2013, n.14056

Caduta del paziente e decesso

Va confermata al condanna per omicidio colposo nei confronti dell’operatore sanitario che, pur essendo a conoscenza delle generali cattive condizioni manutentive dell’ospedale, omette di osservare i doveri di attenzione nell’adempiere al compito di trasporto di una paziente, causandone la caduta e successivamente il decesso.

Cassazione penale sez. IV, 06/03/2013, n.16260

Responsabilità penale dell’infermiera

Integra il delitto di omicidio colposo la condotta dell’infermiera, in servizio presso un ospedale pubblico, la quale abbia omesso di apporre le sponde al letto del paziente, così determinandone il decesso a causa della caduta, non potendo costei giovarsi del rifiuto opposto dal paziente, facilmente e doverosamente superabile richiedendo l’intervento del medico di guardia.

Cassazione penale sez. IV, 16/02/2013, n.21285

Comportamento imprudente della vittima

La responsabilità del custode di cui all’art. 2051 c.c., è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l’ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente.

(Nella specie, un medico in servizio in un ospedale aveva invocato la responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti dell’azienda datrice di lavoro, allegando di avere riportato lesioni in conseguenza di un caduta causata allorché, in ora notturna, era inciampato nella coperta sporgente da uno dei letti di degenza, sistemati in un corridoio scarsamente illuminato; la Corte, affermando il principio di cui alla massima, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità della Asl).

Cassazione civile sez. III, 13/12/2012, n.22898



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1 Commento

  1. Ma è proprio il colmo cadere e farsi male in ospedale. Lì ci vai per guarire e poi trovi personale incompetente che non ti assiste come dovrebbe e succedono casi come quelli raccontati in queste pronunce giurisprudenziali… Se io fossi stato al posto di uno dei pazienti o degli eredi coloro che hanno perso la vita, gliel’avrei fatta pagare molto cara

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