Le ultime sentenze su: prevenzione della ludopatia; riduzione dei fenomeni di abuso del gioco; salvaguardia dell’interesse generale al contrasto della ludopatia; esercizio del potere comunale di intervenire sugli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco.
Indice
- 1 Esigenze di prevenzione della ludopatia
- 2 Contrasto al fenomeno del gioco patologico
- 3 Linee guida per il contrasto alla ludopatia
- 4 Misure regionali per il contrasto della ludopatia
- 5 Imputato affetto da ludopatia
- 6 Sale da gioco dotate di Video Lottery Terminal e contrasto alla ludopatia
- 7 Riduzione dell’orario di funzionamento degli apparecchi di gioco
- 8 Autorizzazione all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito
- 9 Orari delle sale giochi
- 10 Limitazioni orarie all’attività delle sale da gioco e prevenzione della ludopatia
Esigenze di prevenzione della ludopatia
Il regolamento comunale può fissare in 500 metri la distanza minima delle sale giochi da obiettivi sensibili (scuole, ospedali, etc.), e ciò in quanto le esigenze di prevenzione della ludopatia nei soggetti deboli prevalgono rispetto agli interessi commerciali delle imprese che operano nel settore.
Consiglio di Stato sez. IV, 27/11/2018, n.6714
Contrasto al fenomeno del gioco patologico
Al fine di giustificare l’esercizio del potere comunale di intervenire sugli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in un’ottica di contrasto al fenomeno del gioco patologico, non sono sufficienti generiche considerazioni relative all’impatto economico e sociale del fenomeno dell’intrattenimento lecito, che è cosa ben diversa dalla c.d. ludopatia o gioco d’azzardo patologico, ma debbono essere compiuti appositi studi che facciano emergere i dati epidemiologici, statistici e clinici da cui poter inferire la supposta maggiore pericolosità per la salute delle persone degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. anche rispetto agli altri servizi di gioco, l’efficacia delle misure e la loro adeguatezza, tenuto conto della necessità di bilanciare esigenze di tutela della sicurezza e della salute pubblica, da una parte, e l’interesse alla libera iniziativa economica, dall’altra (nel caso di specie, i dati forniti dalla ASL evidenziavano come il numero delle persone e delle famiglie alle prese con il gioco d’azzardo patologico fosse ulteriormente lievitato).
T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 01/10/2018, n.929
Linee guida per il contrasto alla ludopatia
Anche dopo l’entrata in vigore del d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (decreto Balduzzi) permane l’obbligo del Ministero dell’economia e delle finanze di emanare le linee d’azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo, previsto dalla l. 13 dicembre 2010, n.220
Consiglio di Stato sez. IV, 28/09/2017, n.4539
Misure regionali per il contrasto della ludopatia
In tema di contrasto della ludopatia mediante norme sul rispetto di distanze minime dai luoghi “sensibili”, la legge regionale che introduce una disciplina immediatamente operativa al di fuori del procedimento di pianificazione previsto dalla legislazione nazionale non viola alcun principio fondamentale in materia di tutela della salute.
Corte Costituzionale, 11/05/2017, n.108
Imputato affetto da ludopatia
Nel caso in cui l’imputato sia affetto da ludopatia, spetta al giudice valutare se tale condizione soggettiva, oltre a predisporre il reo alla commissione di particolari reati, possa aver inciso in concreto sulla insorgenza di una determinazione originaria a commettere tutti o parte dei singoli reati, per i quali si chiede l’applicazione della disciplina della continuazione.
Cassazione penale sez. I, 14/06/2018, n.56704
Sale da gioco dotate di Video Lottery Terminal e contrasto alla ludopatia
La decisione di una civica amministrazione che escluda dalla limitazione oraria imposta alle sale da gioco dotate di Video Lottery Terminal (VLT) le restanti modalità di gioco lecito (scommesse, lotterie ad estrazione istantanea e differita, giochi numerici a totalizzatore nazionale et cetera) non inficia in sé le determinazioni assunte, da una parte, perché le diverse condizioni di accesso alle stesse rende non arbitrario che vi si intervenga, ove necessario, con strumenti di contrasto di altra natura, senza al contempo precludere che le sale giochi o equiparate restino sottoposte a limitazioni loro proprie, dall’altra, perché una simile decisione risulta coerente con la ratio della vigente normativa settoriale, a livello nazionale e regionale, e con i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 300 del 2011, entrambi diretti alla riduzione dei fenomeni di abuso del gioco mediante interventi mirati a limitare e inibire le possibilità di gioco nei momenti della giornata ritenuti maggiormente rischiosi (in quanto meno soggetti ai controlli della comunità) per le particolari categorie di popolazione più esposte al rischio di ludopatia, quali certamente sono i minori di età e gli adulti che abbisognano apposite specifiche cure sanitarie e/o socio assistenziali.
T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 08/03/2019, n.242
Riduzione dell’orario di funzionamento degli apparecchi di gioco
In linea generale, l’adozione di misure che impongano una consistente riduzione dell’orario di funzionamento degli apparecchi di gioco necessita di una compiuta istruttoria che dimostri la rilevanza del fenomeno nello specifico territorio e l’adeguatezza delle misure adottate, nonostante la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisca ormai un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza.
Pertanto, pur potendosi condividere il principio secondo cui la libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost. non è assoluta, ma deve perseguire un’utilità sociale e non deve recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, nella fattispecie non può trascurarsi che, rispetto al gioco lecito mediante apparecchi videoterminali, tale bilanciamento è stato operato, con esito positivo, dal legislatore che lo ha disciplinato.
Ne consegue che limitazioni al suo esercizio possono essere conformi solo nella misura in cui la loro introduzione sia stata preceduta da una puntuale indagine che, con riferimento alla specifica situazione rilevabile sul territorio comunale, ne abbia fatto emergere la loro necessità e utilità al fine di preservare altri beni costituzionalmente tutelati, la cui tutela sia demandata all’autorità Comunale.
T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 25/03/2019, n.274
Autorizzazione all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. c), punto IV, l. reg. Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40, censurato, in riferimento agli artt. 3, 117, commi 2, lett. h), e 3, Cost., in quanto include le «caserme militari» tra i «luoghi sensibili», riguardo ai quali l’art. 3, comma 2, l. reg. Abruzzo n. 40 del 2013 prevede che l’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito può essere rilasciata solo per gli esercizi ubicati a distanza non inferiore a 300 metri dagli stessi luoghi.
Premesso che disposizioni volte a introdurre limiti di distanza dai luoghi sensibili, sono estranee all’ordine pubblico e alla sicurezza, attenendo alla prevenzione della ludopatia e quindi alla materia della «tutela della salute», la disposizione censurata, non irragionevolmente prevede l’inclusione delle caserme militari tra i luoghi sensibili, non è estranea a tali finalità e non eccede dall’ambito della competenza regionale, atteso che le caserme, essendo destinate all’addestramento e all’alloggio dei militari, in particolare e nella maggior parte dei casi dei giovani che svolgono la precipua formazione in tale campo, sono peculiari centri di aggregazione di soggetti che ben possono considerarsi più esposti ai rischi legati ai giochi leciti (sentt. nn. 237 del 2006, 72 del 2010, 300 del 2011, 108 del 2017) .
Corte Costituzionale, 27/02/2019, n.27
Orari delle sale giochi
Ai sensi dell’art. 50, co. 7, D.Lgs. 267/2000, i sindaci sono autorizzati a disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi ove siano installate apparecchiature per il gioco, anche al fine di contrastare i fenomeni di c.d. ludopatia.
T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 17/09/2018, n.1291
Limitazioni orarie all’attività delle sale da gioco e prevenzione della ludopatia
Le limitazioni orarie all’attività degli esercizi commerciali — e segnatamente delle sale da gioco e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco — si giustificano, in conformità ai principi costituzionali in tema di salute pubblica e della normativa comunitaria sulla libertà dell’iniziativa economica, con la necessità di prevenire il fenomeno della ludopatia, in particolare tra le fasce più deboli della popolazione.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 03/05/2017, n.2346