Eutanasia e testamento biologico: una legge di iniziativa popolare


Libertà di scelta e legalizzazione della pratica eutanasica: si torna a parlare di una legge italiana.
Si torna a parlare di eutanasia, la dolce morte, con il film “Miele” della regista Valeria Golino, vincitore al Festival di Cannes della menzione speciale della Giuria ecumenica. Il film apre nuovamente la discussione tra la dignità del malato ed il suo “diritto” alla morte qualora la sofferenza leda alla dignità stessa della persona.
Suicidio assistito, eutanasia attiva e passiva. Di cosa si tratta?
Il suicidio attivo equivale all’atto autonomo, compiuto dal malato in grado di intendere e di volere, di porre fine alla propria vita. Il medico fornisce il farmaco, ma non può somministrarlo. L’eutanasia attiva, invece, consiste nella somministrazione, da parte del medico, di un farmaco letale su richiesta consapevole del paziente.
Attualmente in Italia è possibile solo l’eutanasia passiva: il paziente ha facoltà di rifiutare le cure mediche e l’alimentazione artificiale. In questo modo la morte sopraggiunge naturalmente – come nel caso di Eluana Englaro .
Secondo le statistiche, il popolo italiano è favorevole all’eutanasia legale, per poter scegliere, in determinate condizioni, una morte opportuna invece che imposta nella sofferenza.
Cosa prevede la legge
La Costituzione italiana prevede il diritto al rifiuto di terapie anche di sostegno vitale ma, contemporaneamente,vieta, con conseguente sanzione penale, l’omicidio del consenziente e l’assistenza al suicidio. In particolare, la suprema carta La Costituzione garantisce il diritto alla libertà individuale e il rifiuto, da parte del paziente, di sottoporsi a cure mediche se non per disposizione di legge.
La terapia del dolore e il rifiuto di terapie atte a prolungare la sopravvivenza del malato sono garantite dalla legge. L’intervento esterno finalizzato ad accelerare il decesso del malato (eutanasia attiva) così come il suicidio assistito – l’atto autonomo di porre fine alla propria vita compiuto da un malato, in grado di intendere e di volere – in Italia sono perseguibili penalmente.
Principio di autonomia del soggetto
I sostenitori dell’eutanasia ribadiscono la necessità da parte del soggetto di esercitare un diritto ossia di decidere – in piena autonomia e nella condizione di intendere e volere – se porre fine, tramite espresso consenso, alla propria vita qualora la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi.
Se dunque la Costituzione ribadisce l’inviolabilità della libertà personale dovrebbe essere anche lecito – alcuni sostengono – avere la possibilità di scegliere formalmente di poter porre fine ad atroci sofferenze prima che lo stato di coscienza venga meno.
Cosa dice la proposta di legge pro eutanasia?
La proposta di legge di iniziativa popolare [1] per la legalizzazione dell’eutanasia ha come fine quello di stabilire, con precisione, come ciascuno possa esigere legalmente il rispetto delle proprie decisioni in materia di trattamenti sanitari, ivi incluso il ricorso all’eutanasia.
Il documento in cui si fa espressamente richiesta della pratica eutanasica deve essere sottoscritto da un soggetto maggiorenne che non si trovi in condizioni, anche temporanee di incapacità di intendere e di volere o che abbia palesemente e chiaramente manifestato la sua volontà, tramite documento scritto e firmato, ad altra persona precedentemente e legalmente nominata.
Il paziente deve essere informato sulle possibili cure alternative e dimostrare di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili etici ed umani ad essa relativi. Ove tali condizioni siano rispettate, non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano attuato tecniche di eutanasia, provocando la morte le paziente, le eventuali disposizioni di legge in materia penale.
Di MANUELA MAGNELLI
note
[1] “Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia”