Le ultime sentenze su: danni da vaccinazione obbligatoria; tutela del danneggiato; correlazione eziologica tra sindrome autistica e vaccinazioni obbligatorie; danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomelite.
In tema di danni da vaccinazione obbligatoria, per ottenere l’indennizzo, bisogna valutare, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, la sussistenza del nesso causale tra somministrazione vaccinale ed il verificarsi del danno alla salute. Per maggiori informazioni, leggi le ultime sentenze.
Indice
- 1 Vaccinazioni e trattamenti sanitari obbligatori
- 2 Diritto all’indennizzo
- 3 Danni da vaccinazione obbligatoria e indennizzo
- 4 Probabilità scientifica e logica
- 5 Danni da vaccinazione obbligatoria: quando viene negato l’indennizzo?
- 6 Indennizzo per danni da vaccinazione obbligatoria
- 7 Responsabilità del ministero della Salute
- 8 Giurisdizione ordinaria e amministrativa
- 9 Somministrazione di vaccini in assenza di personale medico
- 10 Trattamento sanitario di trasfusione e vaccinazioni obbligatorie
- 11 Responsabilità civile dell’Asl e del Servizio sanitario nazionale
Vaccinazioni e trattamenti sanitari obbligatori
In tema di responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomelite, il diritto all’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n. 210 è riconosciuto solo nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, di rigetto della domanda del ricorrente, il quale aveva dedotto l’inefficacia del vaccino somministrato, e non il nesso causale diretto tra quest’ultimo e la malattia successivamente contratta).
Cassazione civile sez. VI, 18/03/2014, n.6266
Diritto all’indennizzo
Il diritto all’indennizzo previsto dalla legge in caso di danno derivante da vaccinazione obbligatoria va esteso, in via interpretativa, anche al caso in cui il danno derivi da trattamenti sanitari che, seppur non obbligatori, siano comunque consigliati attraverso compagne di sensibilizzazione promosse dall’autorità amministrativa; tale diritto, avente natura assistenziale, è cumulabile con il diritto al risarcimento dei danni nei confronti degli eventuali responsabili.
Tribunale Ravenna, 20/12/2006
Danni da vaccinazione obbligatoria e indennizzo
In tema di indennizzo ex l. n. 210/1992, non incorre in vizio di motivazione il giudice di merito che abbia riconosciuto tutela al danneggiato sulla base dell’accertamento di fatto che abbia ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la vaccinazione – intesa come inoculamento del vaccino – ed il successivo manifestarsi della patologia, facendo applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di danni da vaccinazione obbligatoria, la sussistenza del nesso causale tra somministrazione vaccinale ed il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio “del più probabile che non”, da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica).
Cassazione civile sez. lav., 11/09/2018, n.22078
Probabilità scientifica e logica
In tema di danni da vaccinazione obbligatoria, ai fini dell’ottenimento dell’indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio “del più probabile che non”, da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica).
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in un caso di vaccinazione antipolio somministrata in epoca molto risalente nel tempo, aveva escluso la ragionevole probabilità scientifica dell’imputazione della poliomelite alla vaccinazione in considerazione della bassa incidenza statistica, attestata dalla c.t.u., omettendo di valorizzare gli elementi presuntivi presenti).
Cassazione civile sez. VI, 24/10/2017, n.25119
Danni da vaccinazione obbligatoria: quando viene negato l’indennizzo?
In tema di danni da vaccinazione obbligatoria, ai fini dell’ottenimento dell’indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, grava sull’interessato l’onere di provare l’effettuazione della somministrazione vaccinale, il verificarsi del danno alla salute e il nesso causale tra la prima e il secondo, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica.
(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso – avverso sentenza di merito che aveva aderito alle conclusioni del c.t.u., secondo il quale tra la sindrome autistica e le vaccinazioni obbligatorie esiste la mera possibilità di una correlazione eziologica, ma non un rilevante grado di probabilità scientifica – per avere la parte ricorrente contestato le conclusioni del c.t.u. senza evidenziarne una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, ma esprimendo un mero dissenso diagnostico, tradottosi in una non consentita critica del convincimento del giudice).
Cassazione civile sez. VI, 23/10/2017, n.24959
Indennizzo per danni da vaccinazione obbligatoria
Il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione sulla componente dell’indennizzo per danni da vaccinazione obbligatoria, costituita dall’indennità integrativa speciale, nel caso in cui tali somme non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell’avente diritto, è soggetto alla prescrizionale ordinaria decennale, e non a quella quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall’art. 1282 cod. civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (cosiddetto procedimento di contabilità).
Cassazione civile sez. VI, 03/04/2014, n.7885
Responsabilità del ministero della Salute
In tema di responsabilità del ministero della Salute per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite, inquadrabile nella previsione generale dell’art. 2043 c.c., la normativa nazionale ha previsto in un primo tempo che tale vaccinazione si svolgesse con il sistema del virus attenuato (Sabin) e, successivamente, con quello del virus inattivato (Salk), essendo stata riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale l’astratta pericolosità del primo tipo di vaccino in determinate situazioni.
Ne consegue che, ai fini dell’accertamento della responsabilità del Ministero, una volta dimostrato che il danno si sia verificato in conseguenza della vaccinazione col sistema Sabin, il giudice di merito è tenuto a verificare se la pericolosità di quel vaccino fosse o meno nota all’epoca dei fatti e se sussistessero, alla stregua delle conoscenze di quel momento, ragioni di precauzione tali da vietare quel tipo di vaccinazione o da consentirla solo con modalità idonee a limitare i rischi ad essa connessi. (Fattispecie relativa a vaccinazione praticata nel 1981).
Cassazione civile sez. III, 27/04/2011, n.9406
Giurisdizione ordinaria e amministrativa
Le sezioni unite hanno deciso l’importante questione del riparto della giurisdizione in riferimento alla domanda di indennizzo per i danni riportati a seguito di una vaccinazione obbligatoria. L’art. 1 l. 25 febbraio 1992 n. 210 attribuisce a chiunque, a causa di vaccinazioni obbligatorie, abbia riportato lesioni o infermità, con conseguente menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, il diritto a un indennizzo da parte dello Stato.
In virtù di questa norma, ha precisato la sentenza, non è consentito dubitare della consistenza di diritto soggettivo della situazione giuridica, avvalorata ulteriormente dalle circostanze che l’amministrazione è chiamata a svolgere accertamenti e valutazioni di tipo tecnico, con esclusione di qualunque potere discrezionale e che, ai sensi dell’art. 6, avverso il giudizio sanitario della commissione medico-ospedaliera è esperibile l’azione davanti al g.o. competente. Inoltre, nella specie neppure è configurabile la giurisdizione esclusiva amministrativa, in quanto, a seguito della Corte cost. n. 204 del 2004, è stata espunta la previsione relativa alle “attività e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del S.s.n. (art. 33 comma 2 lett. c) d.lg. n. 80 del 1998, nel testo sostituito dall’art. 7 lett. a) l. n. 205 del 2000), con la conseguenza che, nella materia dei pubblici servizi, sono rimaste devolute al g.a. in sede esclusiva solamente le “controversie relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla p.a. o dai gestore di un pubblico servizio in un procedimento disciplinato dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio e alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore”.
La conclusione è che le controversie relative a tutte le prestazioni erogate nell’ambito del S.s.n., nella sussistenza di un rapporto obbligatorio tra cittadini e amministrazione, sono attribuite alla competenza del g.o., ai sensi del criterio generale di riparto della giurisdizione definito dall’art. 2 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, presupposto dall’art. 442 c.p.c.
Cassazione civile sez. un., 08/05/2006, n.10418
Somministrazione di vaccini in assenza di personale medico
Sussiste una condotta caratterizzata da una connotazione di speciale gravità, quella tenuta da un’assistente sanitaria che ha somministrato, in assenza del medico, una vaccinazione antipolio obbligatoria ad un bambino che ha subito in conseguenza di ciò gravissimi danni, versandosi nella specie in un caso nel quale alla deliberata violazione di obblighi di servizio si associa una sprezzante trascuratezza delle conseguenze che tale comportamento poteva arrecare a danno non già di un qualsiasi bene giuridico altrui, bensì del diritto alla salute, diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, che l’art. 32 Cost. protegge direttamente.
Corte Conti, (Lombardia) sez. reg. giurisd., 14/11/2005, n.695
Trattamento sanitario di trasfusione e vaccinazioni obbligatorie
Il riconoscimento del beneficio economico a seguito di danni derivanti da trasfusioni terapeutiche non obbligatorie è collegato ai soli casi in cui la menomazione consegua a vaccinazione obbligatoria e dunque a provvedimenti imposti da legge o ordinanza amministrativa, e non anche ai casi in cui il ricorso al trattamento sanitario di trasfusione non sia collegato a vaccinazioni obbligatorie ma si ricolleghi ad esigenze terapeutiche individuali e ciò neppure nel caso in cui la vaccinazione sia comunque programmata ed incentivata da pubbliche autorità.
Tribunale Lecce, 09/03/2005
Responsabilità civile dell’Asl e del Servizio sanitario nazionale
Nel caso di vaccinazione obbligatoria eseguita da medico dell’Asl in condizioni di salute del bambino vaccinato tali da sconsigliarla – per lo stato altamente febbrile con conseguente palese calo delle difese immunitarie – è ravvisabile la responsabilità a titolo sia contrattuale che extracontrattuale della Asl con diritto dei genitori del bambino al risarcimento dei danni derivati a lui e a loro.
Tribunale Lodi, 10/01/2004