Installazione di telecamere per riprendere e registrare immagini al fine di scongiurare l’accesso ai malintenzionati.
Indice
- 1 Videosorveglianza in condominio: deliberazioni
- 2 L’installazione di telecamere che puntano su parti condominiali
- 3 Installazione di telecamere e violazione del diritto alla privacy
- 4 Videoregistrazioni effettuate da privati: sono prove legittimamente acquisite?
- 5 Installazione telecamere di videosorveglianza nei condomìni
- 6 Telecamera non idonea a registrare
- 7 Installazione di una telecamera di videosorveglianza sull’area comune: è legittima?
- 8 Installazione di impianto di videosorveglianza ad opera del singolo condomino
- 9 Protezione dei dati personali
- 10 Fascio di captazione delle immagini
- 11 Impianto di videosorveglianza nel piazzale comune
- 12 Installazione di telecamere da parte del singolo condomino
- 13 Telecamere atte ad inquadrare le aree condominiali
- 14 Telecamera collocata in un garage condominiale
Videosorveglianza in condominio: deliberazioni
Le deliberazioni concernenti l’installazione su parti comuni di impianti volti a consentire la videosorveglianza di essi sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2, c.c., ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Cassazione civile sez. II, 11/05/2022, n.14969
L’installazione di telecamere che puntano su parti condominiali
L’installazione di telecamere non costituisce violazione di un diritto fondamentale dei condomini; deve escludersi, infatti, che vi sia violazione del diritto alla privacy nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a pianerottoli ovvero a scale condominiali, ovvero ancora a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’art. 615 bis c.p. (fattispecie relativa all’installazione da parte del proprietario di locali a piano terra di due telecamere a custodia e vigilanza dell’accesso al suo negozio).
Corte appello Catania sez. II, 15/02/2022, n.317
Installazione di telecamere e violazione del diritto alla privacy
L’installazione di telecamere non costituisce violazione di un diritto fondamentale dei condomini; deve escludersi, infatti, che vi sia violazione del diritto alla privacy nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a pianerottoli ovvero a scale condominiali, ovvero ancora a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’art. 615 bis c.p. (fattispecie relativa all’installazione da parte del proprietario di locali a piano terra di due telecamere a custodia e vigilanza dell’accesso al suo negozio).
Corte appello Catania sez. II, 15/02/2022, n.317
Videoregistrazioni effettuate da privati: sono prove legittimamente acquisite?
Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 c.p.p., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità. (Fattispecie relativa a registrazioni audio-video di parti comuni di un condominio effettuate con telecamere installate per esigenze di sicurezza).
Cassazione penale sez. V, 21/02/2020, n.21027
Installazione telecamere di videosorveglianza nei condomìni
Gli artt. 6, par. 1, lett. c), e 7, lett. f), della direttiva 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, letti alla luce degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni nazionali, le quali autorizzino la messa in opera di un sistema di videosorveglianza, come il sistema controverso nel procedimento principale installato nelle parti comuni di un immobile ad uso abitativo, al fine di perseguire legittimi interessi consistenti nel garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni, senza il consenso delle persone interessate, qualora il trattamento di dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza in parola soddisfi le condizioni enunciate nel succitato articolo 7, lettera f), aspetto questo la cui verifica incombe al giudice del rinvio.
(La Corte si è così pronunciata nella controversia promossa da un cittadino rumeno contro una associazione di comproprietari di un immobile affinché fosse messo fuori servizio il sistema di videosorveglianza di un immobile e fossero rimosse le telecamere installate in alcune parti comuni di dello stesso).
Corte giustizia UE sez. III, 11/12/2019, n.708
Telecamera non idonea a registrare
Non vi è alcuna lesione del diritto alla riservatezza di un proprietario in relazione ad una telecamera di sicurezza istallata in una posizione atta a ricomprendere la sua proprietà, laddove l’istruttoria processuale dimostri che tale telecamera fosse assolutamente inidonea a riprendere e registrare immagini e solo installata al fine di costituire un deterrente per scongiurare l’accesso a malintenzionati.
Tribunale Latina sez. I, 17/09/2018
Installazione di una telecamera di videosorveglianza sull’area comune: è legittima?
L’installazione di telecamera di videosorveglianza è lecita laddove risulti proporzionata a quanto necessario per la tutela dell’incolumità fisica personale e famigliare, purché non violi, nell’ambito del necessario bilanciamento da operare tra diritti aventi entrambi fondamento costituzionale, il diritto alla riservatezza di soggetti terzi (nel caso di specie, la telecamera è puntata sul vialetto, facente parte di area comune, che consente di accedere alle abitazioni rispettivamente di proprietà dei ricorrenti e del resistente, ma non è in alcun modo provato che tramite la stessa si possa riuscire a vedere anche solo in parte all’interno della villetta dei ricorrenti, dunque non risulta violato il diritto alla riservatezza degli stessi e deve essere rigettata la domanda di tutela cautelare da questi proposta al fine di ottenere la disinstallazione di detta telecamera).
Tribunale Avellino sez. I, 30/10/2017
Installazione di impianto di videosorveglianza ad opera del singolo condomino
In un’ottica di bilanciamento costituzionale degli interessi coinvolti (da una parte la tutela dei beni e delle persone, dall’altra la “riservatezza”), l’installazione di un impianto di videosorveglianza da parte del singolo comproprietario all’interno dell’edificio condominiale è ammissibile, a condizione, tuttavia, che non comprometta i diritti degli altri condomini, offrendo quindi un baricentro in cui i contrapposti interessi possono convivere.
Di conseguenza, in tale ipotesi, vanno rispettate tutte le prescrizioni individuate dal “Garante per la protezione dei dati personali” nei suoi provvedimenti applicativi della relativa disciplina, in particolare quelle in tema di ripresa di angolo visuale limitato agli spazi di pertinenza esclusiva, escludendo dall’angolo visuale delle telecamere la possibilità di ripresa di altre aree comuni e/o di pertinenza degli altri partecipanti (pianerottolo, porta di accesso delle abitazioni altrui, scale).
Tribunale Trani, 28/05/2013
Protezione dei dati personali
In materia di protezione dei dati personali, non costituisce violazione dell’art. 134 d.lg. 30 giugno 2006 n. 196 l’installazione di un impianto di videosorveglianza sul fabbricato di un unico proprietario,occupato in parte da una terza persona (nella specie, la nuora assegnataria di porzione dell’immobile, in quanto madre affidataria dei figli minori), con telecamere collocate sul cancello e sul portone d’ingresso, non potendosi assimilare la figura dell’unico proprietario di fabbricato comprendente più unità abitative, concesse in locazione o in comodato, al condominio, in considerazione del tenore letterale dell’art. 5, comma 3, del d.lg. cit. (quanto ai limiti al trattamento dei dati personali, ove destinati ad una comunicazione sistematica o diffusa) e non essendo consentito il ricorso all’analogia in materie in cui si dispongono restrizioni o sanzioni.
Cassazione civile sez. I, 09/08/2012, n.14346
Fascio di captazione delle immagini
Il singolo condomino non può, senza previa delibera assembleare, installare a propria sicurezza un impianto di videosorveglianza con un fascio di captazione d’immagini idoneo a riprendere spazi comuni o, addirittura, spazi esclusivi di altri condomini.
Neppure il condominio ha il potere di farlo, eccezion fatta per il caso in cui la decisione sia deliberata all’unanimità dai condomini, perfezionandosi in questo caso un comune consenso idoneo a fondare effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti.
Tribunale Varese sez. I, 16/06/2011, n.1273
Impianto di videosorveglianza nel piazzale comune
Esula dalle attribuzioni dell’assemblea dei condomini, coinvolgendo il trattamento di dati personali di cui l’assemblea stessa non può ritenersi soggetto titolare del trattamento ed essendo volta a scopi estranei alle esigenze condominiali, l’installazione di un impianto di videosorveglianza degli spazi comuni dell’edificio, al fine di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose dei condomini.
(Nella specie, il giudice ha disposto la sospensione, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., dell’esecutività di una delibera condominiale con cui era stata approvata, a maggioranza, l’installazione di un impianto di videosorveglianza relativo al piazzale comune antistante il fabbricato ed agli androni delle scale).
Tribunale Salerno sez. I, 14/12/2010
Installazione di telecamere da parte del singolo condomino
Il singolo condomino non può attivare nella sua proprietà esclusiva un impianto di videosorveglianza che riprenda aree comuni dell’edificio se tale sistema si presenti non necessario e sproporzionato rispetto ad allegate ragioni di tutela della sicurezza.
Tribunale Nola sez. II, 03/02/2009
Telecamere atte ad inquadrare le aree condominiali
Esula la configurabilità del reato di cui all’art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata) nel caso di condotta costituita dall’installazione, all’interno dei locali di proprietà esclusiva di un condomino, di telecamere atte ad inquadrare le aree condominiali antistanti l’ingresso ai suddetti locali, onde accertare l’identità degli autori di ripetuti episodi di danneggiamento ed imbrattamento verificatisi in danno del medesimo condomino, essendo le aree anzidette destinate all’utilizzo, senza carattere di stabilità, da parte di un numero indifferenziato di persone.
(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione con la quale, da parte dei soggetti cui erano stati addebitati i summenzionati reati di danneggiamento ed imbrattamento, era stata dedotta l’inutilizzabilità della prova documentale a loro carico costituita dalle immagini riprese dalle telecamere piazzate dalla persona offesa nel modo dianzi descritto).
Cassazione penale sez. II, 10/11/2006, n.5591
Telecamera collocata in un garage condominiale
Le riprese videofilmate costituiscono prove documentali non disciplinate dalla legge, previste dall’art. 189 c.p.p. e pertanto non possono considerarsi assimilabili al “genus” delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Ne discende che ad esse non si applica la disciplina prevista dagli art. 266 ss. stesso codice, fermo restando il limite della tutela della libertà domiciliare di cui all’art. 14 cost., che va valutato di volta in volta.
(Nella specie si è ritenuto che la libertà domiciliare non fosse stata compressa in quanto la telecamera era stata collocata in un garage condominiale, area ricadente nell’utilizzabilità di un numero indifferenziato di persone e non nella sfera della privata dimora).
Cassazione penale sez. V, 07/05/2004, n.24715
La vicina della casa di fronte ha installato una telecamera che punta in profondità sia sulla corte comune che verso la mia abitazione (distanza circa 10/15 metri). Abitiamo uno di fronte all’altro e ci separa la corte comune. Le ho chiesto di posizionarla in modo da essere a norma riprendendo solo la sua corte esclusiva, ma lei mi ha risposto che è finta e non ha intenzione di rimuoverla. Io non posso verificare tutte le volte se è un apparecchio funzionante o meno e devo avere fede nelle sue parole. Qual è la via più breve e meno dispendiosa per far si che si adegui in ogni caso alle norme di legge?
Rispondendo alla domanda principale posta dal lettore (Quale è la via più breve…), se questi ha certezza che la telecamera posizionata verso la sua casa sia vera e che, tramite la stessa venga violata, concretamente o potenzialmente, la sua privacy, il procedimento cautelare descritto sinteticamente in premessa, potrebbe tornargli molto utile per ottenere, il più velocemente possibile, la rimozione della medesima, così come d’altra parte è avvenuto nella circostanza citata nella pubblicazione da lei presa in esame ed oggetto di pronuncia ad opera del Tribunale di Salerno (nel processo citato è stato ritenuto persino superfluo promuovere il successivo procedimento ordinario, visto che si trattava di uno dei casi in cui la legge prevede questa eventualità).Infatti, se si trattasse di una telecamera perfettamente funzionante ed in grado di riprendere anche la sua casa, sussisterebbero tutti i presupposti per ottenere un provvedimento giudiziale che ne ordinerebbe la rimozione in via cautelare vista la presenza:del periculum in mora, cioè del potenziale pregiudizio immediato alla sua riservatezza, dovuto alla presenza del predetto macchinario;del fumus bonis iuris, cioè delle norme che tutelano la sua privacy, in circostanze come quella descritta in quesito.Detto ciò si noti che per avviare un procedimento cautelare, il lettore dovrà rivolgersi ad un legale, a cui dovrà affidare l’incarico di preparare, depositare e discutere il ricorso a riguardo. In sostanza, un’attività certamente non poco dispendiosa, visti i costi di giustizia da affrontare (contributo unificato, bollo, ecc.) nonché l’onorario dell’avvocato, per il quale si consiglia al lettore vivamente di farsi rilasciare un preventivo scritto, prima di sottoscrivere e/o conferire qualsivoglia mandato e/o procura.Pertanto, allo stato attuale, la forma di tutela meno dispendiosa sarebbe certamente quella della diffida da inviare al suo vicino. Questa lettera, scritta per il tramite del legale del lettore o anche direttamente di sua iniziativa, potrebbe essere spedita al soggetto interessato, allo scopo di:far specificare e provare le caratteristiche della telecamera, dimostrando, se è il caso, che si tratta di un oggetto/giocattolo e quindi privo della possibilità di violare la sua riservatezza;esortarlo all’immediata rimozione della telecamera, se vera e perfettamente funzionante, avvertendolo che, in mancanza sarà avviato il ricorso in Tribunale oltreché depositata una formale denuncia nei suoi riguardi.Se la comunicazione descritta non dovesse sortire alcun effetto, per ottenere ragione dei diritti del lettore, purtroppo l’azione legale diventerebbe inevitabile ma, tenendo bene in considerazione che non sarebbe una soluzione di semplice attuazione e poco dispendiosa.
Posso installare in condominio una telecamera che riprende solo il mio box auto o è necessario ottenere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale?
Il sistema di video sorveglianza viene effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e privati. Per conciliare la trasparenza e la riservatezza, il Garante per la privacy ha predisposto un manuale sintetico su come comportarsi all’interno di un condominio ed ha affermato – tra l’altro – che è importante garantire un giusto livello di riservatezza nei rapporti condominiali e tra vicini di casa nella vita di ogni giorno. Bisogna fare in modo però che la tutela della privacy non sia usata come pretesto per limitare la trasparenza nella gestione condominiale, omettendo dati che tutti i condomini devono poter conoscere.La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre ritenuto che non commette il reato di interferenze illecite nella vita privata il condomino che installi, per motivi di sicurezza, allo scopo di tutelarsi dall’intrusione di soggetti estranei, alcune telecamere per visionare le aeree comuni dell’edificio (come un vialetto o l’ingresso comune dell’edificio), anche se tali riprese sono effettuate contro la volontà dei condomini, specialmente nelle ipotesi, statisticamente più ricorrenti, in cui condomini stessi siano a conoscenza dell’esistenza delle telecamere e, pertanto, siano messi nella possibilità di visionare, in ogni momento, le riprese. In queste evenienze – spiega la Suprema Corte – gli impianti di videosorveglianza non sono neppure in grado di cogliere di sorpresa gli altri condomini in momenti in cui possano credere di non essere osservati. Se non commette reato, il condomino che installa per motivi di sicurezza alcune telecamere per visionare le aree comuni, come potrà esserlo colui che le installa per visionare un bene di proprietà esclusiva?Secondo il codice civile, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprio spese le modificazioni necessarie per il miglioramento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso. Ciò detto, non è necessaria una richiesta di apposita delibera assembleare di autorizzazione alla installazione di una videocamera di sorveglianza. La telecamera, tuttavia, dovrà riprendere unicamente il proprio posto auto e non l’intero garage condominiale.Il singolo condomino ha facoltà di utilizzo delle parti comuni dell’edificio, senza alterarne la destinazione d’uso e senza impedire ad altri l’uso secondo il proprio diritto. Alla luce di ciò, è pertanto possibile installare la una telecamera, anche senza la preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea, purché l’impianto realizzato riprenda esclusivamente il posto auto o box e non l’intero garage, e i dati relativi non siano comunicati sistematicamente a terze persone e non siano più genericamente diffusi.Tuttavia, pur non essendo indispensabile, sarebbe auspicabile e, al contempo, doveroso mettere al corrente il condominio della volontà di installare la videocamera sulla parete esterna condominiale, spiegando, per iscritto, le modalità di installazione e tutte le precauzioni che si intende adottare nel rispetto della legge, per evitare che altri condomini trovino degli impedimenti nell’utilizzo delle parti comuni.
il capo condomino di 25 locali/box ha installato alcune piccole telecamere per scoprire chi lascia cartoni e getta mozziconi di sigarette, senza avvisare nessuno e senza autorizzazione condominiale. Può farlo??
Puoi trovare tutte le informazioni nei seguenti articoli:
-La videosorveglianza in condominio con le telecamere https://www.laleggepertutti.it/94504_la-videosorveglianza-in-condominio-con-le-telecamere
-Telecamere in condominio https://www.laleggepertutti.it/233045_telecamere-in-condominio
-Videosorveglianza in condominio e responsabile della privacy https://www.laleggepertutti.it/285356_videosorveglianza-in-condominio-e-responsabile-della-privacy
-Videosorveglianza in condominio https://www.laleggepertutti.it/86977_videosorveglianza-in-condominio
Nel nostro palazzo, siamo stati tutti d’accordo all’installazione delle telecamere perché c’è stato un episodio di furto nei garage e quindi abbiamo deciso di mettere l’impianto di videosorveglianza sia per scoraggiare eventuali episodi di furbo in abitazione sia per avere eventualmente le prove di ciò che accade in condominio e sapere in che modo possiamo difenderci dai malviventi