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Inferriate sui balconi al primo piano e decoro architettonico

31 Maggio 2013
Inferriate sui balconi al primo piano e decoro architettonico

Il condominio cui faccio parte può opporsi alla mia richiesta di installare delle inferriate esterne a protezione delle finestre della mia abitazione posta al primo piano, nonostante possano essere esteticamente brutte?

 

Non è possibile stabilire in astratto se una qualsiasi installazione di inferriate, a protezione esterna delle finestre, leda il decoro architettonico di un edificio. Occorre tener conto di ogni singola situazione, caso per caso, al fine di verificare se la specifica opera possa pregiudicare, per esempio, l’euritmia della facciata dell’edificio condominiale.

In linea generale, ciascun condominio ha il diritto di proteggere la propria abitazione [1].

La questione si sposta, dunque, sulla scelta del tipo di inferriata da ritenere consentita perché rispettosa dell’estetica dell’edificio. Del resto, nel vasto panorama di scelte che offre il commercio, non tutte le inferriate sono uguali (esistono, per esempio, barre anti-intrusione a scomparsa).

Per le modalità specifiche di scelta, quindi, bisognerà innanzitutto verificare cosa dice il regolamento di condominio. Ma, in assenza di regolamentazioni, è preferibile ritenere che l’assemblea non possa impedire l’installazione, ma possa imporre al condominio l’adozione di particolari accorgimenti a tutela del decoro architettonico.

La recente riforma del condominio sembra prediligere proprio quest’ultima alternativa laddove prescrive l’obbligo per ogni condomino di dare preventiva notizia all’amministratore – affinché ne riferisca in assemblea – di ogni intervento che intenda eseguire anche nella singola unità immobiliare [2] e prevede che l’assemblea possa imporre determinati accorgimenti a tutela del decoro architettonico a proposito degli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili.


note

[1] Trib. Rimini sent. del 25.05.1995; C. App. Milano sent. del 14.04.1989.

[2] Art. 1122 cod. civ.


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