Imprese in difficoltà: modifiche operative al regolamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese


PMI: è uscito il nuovo strumento del Fondo di Garanzia per il sostegno alle piccole e medie imprese in difficoltà. La finanza agevolata al servizio dell’imprenditoria.
Il 7 dicembre 2012 sono entrate in vigore le modifiche al regolamento operativo del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese che potenzia il principale strumento di finanza agevolata previsto in Italia, migliorandone la capacità di favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale nell’attuale contesto di crisi economica.
In particolare il decreto [1] prevede:
1) la copertura della garanzia diretta al 70% per le PMI di tutto il territorio nazionale e un importo massimo garantito dal Fondo innalzato da 1,5 a 2,5 milioni di euro, per:
a – finanziamenti di durata pari o superiore a 36 mesi (per esempio finanziamenti per favorire l’attività di ricerca e sviluppo, innovazione, investimenti, internazionalizzazione, ecc…) ;
b – operazioni di consolidamento [2] delle passività a breve termine effettuate con banche diverse da quelle già creditrici delle imprese garantite;
c – anticipazioni [3] concesse alle imprese dagli istituti di credito a fronte di crediti verso la PA certificati ai sensi del DL 185/2008. Per tali operazioni la controgaranzia del Fondo potrà essere concessa nella misura massima dell’80% a confidi o altri fondi di garanzia che garantiscano le imprese fino all’80%.
2) la copertura della garanzia diretta all’80% per operazioni finanziarie relative a:
a – PMI con sede legale ubicata nelle regioni del Mezzogiorno [4]
b- PMI a prevalente partecipazione femminile [5]
c- piccole imprese fornitrici di grandi imprese in amministrazione straordinaria
3) copertura della garanzia diretta al 30% per operazioni di consolidamento effettuate da banche che abbiano erogato i prestiti oggetto di consolidamento. Per le medesime operazioni la controgaranzia del Fondo potrà essere concessa nella misura massima del 60% a confidi o altri fondi di garanzia che garantiscano le imprese fino all’60%;
a- copertura della garanzia diretta per tutte le operazioni finanziarie non indicate ai precedenti punti al 60%, con importo massimo garantito per impresa a 1.500.000 euro; per tali operazioni la controgaranzia potrà invece essere concessa nella misura massima dell’80% a confidi o altri fondi di garanzia che a loro volta garantiscano le imprese fino all’80%;
b – possibilità di innalzare tutte le percentuali di copertura fino al massimo dell’80% in caso di contributi da parte di Regioni ed enti locali.
di SUSANNA CAROLINA ESPOSITO