Redditometro valido anche per le dichiarazioni anteriori alla sua approvazione


Gli strumenti di accertamento sintetico possono essere utilizzati anche per le dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti prima dell’approvazione dei decreti ministeriali.
L’Agenzia delle Entrate può utilizzare il redditometro anche per le dichiarazioni presentate dai contribuenti prima della sua approvazione. Lo ha detto la Cassazione in una recente sentenza [1] con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Il Fisco non è dunque obbligato a utilizzare il redditometro solo alle dichiarazioni presentate successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle presentate prima dell’entrata in vigore dei decreti ministeriali di approvazione. Ciò per via della natura esclusivamente procedimentale degli strumenti accertativi [2].
note
[1] Cass. sent. n. 13776 del 31.05.2013.
[2] DPR n. 600/1973 art. 38, comma 4.