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Qual è l’assegno più sicuro?

2 Giugno 2018 | Autore:
Qual è l’assegno più sicuro?

Tutte le tipologie di assegni e le regole di forma e funzionamento di ciascuno: quale scegliere per effettuare pagamenti sicuri e ridurre i rischi  

L’assegno, come noto, è uno strumento di pagamento molto utilizzato per la sua comodità e sicurezza e rappresenta certamente una valida alternativa all’uso del denaro contante. In termini tecnici, l’assegno costituisce un titolo di credito, vale a dire un titolo in forza del quale è possibile vantare un credito di importo pari alla cifra su di esso indicata e, di conseguenza, pretenderlo e riscuoterlo. Ma in concreto qual è l’assegno più sicuro, ossia quello che garantisce al suo prenditore maggiori possibilità di ottenerne il pagamento?

Per comprenderlo vediamo concretamente come funzionano gli assegni e soprattutto qual è la differenza tra assegno bancario e assegno circolare.

Che cos’è l’assegno?

L’assegno è un valido strumento di pagamento alla stessa stregua del denaro contante e costituisce uno strumento molto comodo per il debitore, anche per i profili di maggiore sicurezza rispetto all’uso di soldi contanti. Tuttavia, dal lato del creditore (colui – dunque – che deve ricevere i soldi), il livello di sicurezza dipende dalla tipologia di assegno emesso. Ed infatti, non tutti gli assegni sono uguali. Per questo motivo è importante precisare le differenze tra assegno bancario e assegno circolare [1]. Per quanto queste possano sembrare scontate, la differenza tra l’assegno circolare e l’assegno bancario, è – in realtà – fondamentale.  Chiariamo, dunque, come funziona l’assegno bancario, le regole dell’assegno circolare e le differenze tra le due tipologie di assegni.

Quali requisiti di forma deve avere l’assegno bancario?

L’esame dell’assegno bancario non può prescindere dall’analisi dei requisiti formali richiesti per la sua compilazione. Quando si emette un assegno, infatti, è necessario compilare ogni campo presente sullo stesso con le corrette informazioni. È necessario, quindi, indicare l’importo dell’assegno, il nome del beneficiario e munire l’assegno di firma. È necessario, inoltre, designare luogo e data. Ecco i dettagli.

  • L’assegno deve riportare la data di emissione con indicazione di giorno, del mese e dell’anno. L’indicazione della data è fondamentale perché da quel giorno decorre il termine utile per l’incasso dell’assegno. Se si omette quest’ultimo elemento, oppure si inserisce una data futura si configurerà il cosiddetto assegno postdatato. In buona sostanza, inserire nell’assegno una data non attuale, ma prossima equivale a chiedere (indirettamente) al beneficiario di incassarlo non subito, ma alla data indicata.  Si tratta di un’operazione non del tutto regolare, il che  non esclude che l’assegno venga comunque presentato per l’incasso, non senza – però – alcuni limiti e rischi. Per tutti gli approfondimenti sul punto si rimanda all’attenta lettura dell’articolo: Assegno postdatato: quali rischi. Si tenga a mente, inoltre, che secondo la giurisprudenza, l’assegno bancario privo di data di emissione è nullo e non vale come strumento di pagamento, bensì come mera promessa di pagamento [2].
  • L’indicazione del luogo di emissione di un assegno è importante per distinguere gli assegni su piazza da quelli fuori piazza. Infatti, un assegno si dice su piazza quando è pagato nello stesso comune in cui è stato emesso; fuori piazza se, invece, viene pagato in un comune diverso da quello di emissione.
  • L’assegno deve riportare l’importo due volte, una volta in cifre, l’altra in lettere. Nel caso di discordanza tra i due importi prevale quello indicato in lettere. Se l’importo dell’assegno contiene delle cifre decimali, queste vanno riportate dopo la virgola nell’importo in cifre (ad esempio euro 700,50) e dopo una barra in quello in lettere (ad esempio euro settecento/50). Per ragioni di prudenza è prassi inserire il simbolo # prima dell’importo in cifre, in modo che lo stesso non possa in alcun modo essere alterato.
  • L’assegno deve contenere anche il nome del beneficiario così che possa essere individuata con precisione la persona a favore della quale viene disposto l’ordine di pagamento. Nel caso in cui si intenda fare in modo che il pagamento venga effettuato solo a favore del beneficiario indicato, il soggetto emittente può apporre sull’assegno la clausola non trasferibile. Attenzione: la non trasferibilità è sempre consigliabile ed è obbligatoria per gli assegni di importo pari o superiore a mille euro.
  • L’assegno deve riportare anche la firma di chi lo emette atteso che questa assume il significato di ordine per la banca di effettuare il pagamento. La firma deve essere uguale a quella depositata presso la banca.

Come funziona l’assegno bancario?

Una volta analizzati i contenuti formali dell’assegno bancario, vediamone le funzionalità operative. L’assegno bancario è un titolo di credito emesso dal titolare del conto corrente cui l’assegno fa riferimento. Il titolo viene coperto con i fondi che sono presenti sul conto. Quando ci si presenta per la riscossione, i soldi che vengono corrisposti a fronte di quel titolo provengono, dunque, direttamente dal conto del debitore che ha emesso l’assegno. Per quanto riguarda la sua emissione, l’assegno bancario viene dato nella diretta disponibilità del titolare del conto corrente, attraverso l’emissione di un carnet numerato. La banca collega il carnet al conto corrente e il titolare ne ha la piena responsabilità: dunque in caso di smarrimento si è tenuti a denunciarne la scomparsa e a darne evidenza alla banca che provvederà ad annullare gli assegni contenuti in quella serie assegnata al cliente.

Quando va incassato l’assegno bancario?

L’assegno bancario, deve essere presentato all’incasso entro un termine preciso: 8 o 15 giorni dalla data di emissione a seconda che sia su piazza (ossia nello stesso comune di emissione) o fuori piazza (ossia pagabile in altro comune). Nel caso in cui il beneficiario lasci passare i suddetti 8 o 15 giorni dall’emissione del titolo senza recarsi in banca per incassarlo, colui che ha emesso l’assegno, può legittimamente revocarlo, dandone comunicazione alla propria banca, così da tornare nella piena disponibilità dei fondi sul conto corrente. Se la banca non si attiene all’ordine di revoca del cliente e paga ugualmente l’assegno al creditore, sarà obbligata a restituire al debitore le somme illegittimamente prelevate dal suo conto.

Attenzione: quanto detto non significa che chi ha ricevuto un assegno dovrà per forza incassarlo nei termini suddetti, ma solo che è consigliabile farlo, in quanto trascorsi i tempi per l’incasso (8 o 15 giorni) colui che ha emesso l’assegno potrebbe revocare l’ordine di pagamento, chiedendo alla banca di non pagare più l’assegno. Nonostante la revoca, inoltre, il diritto di credito del creditore rimarrà comunque in piedi e questi potrà esercitarlo e farlo valere in diverso modo (ad esempio facendo causa e promuovendo un pignoramento contro il debitore).

Che cos’è la girata?

Il beneficiario di un assegno bancario ha la facoltà di trasferire la somma indicata sul titolo in favore di un altro beneficiario. Tale possibilità, che si realizza mediante la cosiddetta girata – ossia una firma apposta sul retro dell’assegno da parte del beneficiario – è consentita nei casi in cui non sia presente la clausola “non trasferibile“, ovvero per gli assegni di importo pari o superiore a mille euro. In questi casi l’assegno potrà essere pagato solo al beneficiario indicato sull’assegno che non può, dunque, procedere alla girata ma solo all’incasso.

Con questa operazione il giratario diviene responsabile del buon esito del pagamento, assumendo una posizione di garanzia, in virtù della quale risponde nei confronti dei giratari successivi, come ad esempio quando il conto corrente dell’emittente risulta scoperto.

La girata può essere:

  • piena, quando l’assegno può essere portato all’incasso solo dal beneficiario. Il girante, in tal caso, oltre ad apporre la propria firma è tenuto ad indicare alche il beneficiario della girata;
  • in bianco, quando l’assegno è portato all’incasso dal possessore del titolo. In questo caso non è necessario che il girante indichi il beneficiario, in quanto è sufficiente che apponga la propria firma.

Il titolo trasferibile può essere girato più volte, prima di essere portato all’incasso.

Assegno bancario: quando non è trasferibile?

La non circolazione dell’assegno è data dalla dicitura “non trasferibile”, la quale preclude la girata. Con l’apposizione di questa clausola l’assegno diviene nominativo, in quanto consente l’incasso al solo beneficiario. La clausola di non trasferibilità può essere apposta anche dopo una o più girate [2], al fine di evitare che il titolo circoli ancora.

Diviene obbligatoria l’apposizione, invece, come prescritto per legge [3], quando l’importo del titolo sia pari o superiore a mille euro unitamente all’indicazione del beneficiario.

Quando si parla di rischio scopertura?

L’assegno scoperto è il rischio principale dell’assegno bancario: se, infatti, l’assegno viene emesso dal debitore in assenza di una effettiva copertura sul conto corrente, allora l’operazione viene bloccata. La banca provvede a inviare un immediato sollecito al cliente che deve provvedere alla copertura nei successivi 60 giorni. In questo caso, il pagamento non viene effettuato e pertanto il creditore della somma di denaro contenuta nell’assegno rimane insoddisfatto.

Ciò spiega chiaramente perché la tutela del creditore nell’assegno bancario è limitata dalla presenza di fondi sul conto del debitore.

Assegno circolare: come funziona?

Il rischio di scopertura appena visto per l’assegno bancario è inesistente nel caso di assegno circolare. Ed è proprio questa la principale differenza tra assegno bancario ed assegno circolare. L’assegno circolare, infatti, è un titolo di credito che ha un livello di sicurezza maggiore per il creditore .Vediamo perché.

Nell’assegno circolare esistono due soggetti che sono:

  • l’emittente dell’assegno, vale a dire la banca che si impegna ad effettuare il pagamento all’atto della presentazione dell’assegno;
  • il beneficiario, che è il soggetto a cui viene consegnato o inviato l’assegno e che lo presenterà in banca per la riscossione.

Il beneficiario può anche disporre dell’assegno senza presentarlo alla banca per l’incasso, trasferendolo ad altri attraverso la girata. Tuttavia, anche all’assegno circolare può essere apposta la clausola di non trasferibilità che impedisce la circolazione dell’assegno, così che possa incassarlo solo il beneficiario. In questo caso si parla di assegno circolare non trasferibile.

Assegno circolare: come fare per l’emissione?

Il debitore che intende pagare attraverso assegno circolare deve presentarsi allo sportello della banca e richiedere che venga emesso un assegno a fronte del quale la copertura viene verificata al momento stesso dell’emissione. I titolari di conti correnti postali possono richiedere l’emissione di assegni circolari direttamente in posta. Anche in questo caso l’assegno viene emesso con la dicitura “non trasferibile”, ma è possibile richiedere un assegno circolare libero, per importi inferiori a mille euro. Una volta che l’assegno viene emesso la banca di solito provvede all’invio di una copia al beneficiario, che potrà così verificare che il pagamento verrà effettivamente effettuato. Non esiste nessun costo da sostenere per l’emissione di un assegno circolare perché la banca ha il vantaggio di disporre delle somme in esso indicate per il numero di giorni più o meno ampio che intercorre dal giorno di emissione a quello della riscossione senza corrispondere interessi. Di solito l’uso dell’assegno circolare è collegato al pagamento di transazioni di un valore elevato o di un’importanza elevata, ovvero a pagamenti per i quali il rischio di inadempimento deve essere ridotto al minimo. Solitamente l’assegno circolare deve essere riscosso nell’arco di 30 giorni dalla data di emissione, generalmente i termini per l’incasso delle somme sono più ampi rispetto a quelli previsti per l’assegno bancario.

Assegno circolare: requisiti di forma

La compilazione dell’assegno circolare è compito della banca, ma è bene sapere che in ordine al suo contenuto, la legge stabilisce che ogni assegno circolare deve contenere:

  • la denominazione di assegno circolare;
  • la firma della banca emittente che è obbligatoria perché con questa la banca si assume l’obbligo di pagare a vista l’assegno circolare e impegna la banca stessa ad effettuare tale pagamento alla presentazione dell’assegno.
  • la promessa di pagare a vista una somma determinata;
  • l’importo, scritto in cifre e in lettere. Per evitare modificazioni dell’importo, gli assegni circolari sono forniti anche di un quadro di controllo a cifre da annullare o perforare al momento dell’emissione.
  • l’indicazione della data e del luogo nel quale l’assegno circolare è stato emesso;
  • l’indicazione del beneficiario con nome e cognome (se si tratta di una persona fisica) oppure con ragione o denominazione sociale (se si tratta di una società) perché non è ammesso che la banca si obblighi a pagare verso un soggetto indeterminato.

Come annullare un assegno circolare non trasferibile? 

Poniamo un caso molto frequente nella prassi: la parte acquirente di un immobile, a seguito di un compromesso versa al venditore un acconto mediante assegno circolare non trasferibile, depositato in cauzione presso il notaio. Successivamente, alla luce di eventi non dipendenti dalla sua volontà nè ad essa imputabili, il contratto di compravendita non può essere concluso e, dunque, intende procedere all’annullamento dell’assegno per rientrare nella disponibilità delle somme.  Cosa fare in questi casi? È possibile annullarlo e rientrare nella disponibilità della cifra? La soluzione in questo caso è semplice: occorre restituire l’assegno alla banca emittente che provvederà al rimborso mediante accredito della somma sul conto corrente del disponente.

Assegno circolare: cosa fare in caso di smarrimento?

In ordine alle conseguenze derivanti dallo smarrimento di un assegno circolare, è necessario distinguere tra:

  • assegno circolare trasferibile: per cui si può richiedere l’ammortamento. Con l’ammortamento, che può essere richiesto sia dal beneficiario che dalla banca, l’assegno viene annullato.
  • Assegno circolare non trasferibile: il prenditore deve denunciare lo smarrimento e poi, trascorsi venti giorni dalla denuncia può ottenere il pagamento dell’assegno recandosi presso la filiale della banca. L’ammortamento non è previsto gli assegni emessi con la clausola “non trasferibile”.


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