Se vi rubano l’auto al parcheggio del Comune nessun risarcimento


Alla base del contratto di parcheggio c’è solo la facoltà di usufruire dello spazio di sosta, non già la custodia della vettura, se non espressamente previsto.
I parcheggi a pagamento comunali, affidati in gestione a privati – anche se con sbarre, telecamere e personale di controllo – non comportano necessariamente anche l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati. Ciò però a condizione che vi sia l’avviso “parcheggio incustodito” e, soprattutto, che esso sia esposto in modo ben percepibile prima dell’ingresso nel parcheggio (ossia prima della conclusione del contratto).
È quanto emerge da una sentenza di ieri della Cassazione [1].
Dunque, la presenza di sistemi di controllo delle auto, come telecamere o, eventualmente, personale addetto, non deve trarre in inganno l’automobilista su un eventuale obbligo di custodia del parcheggiatore. Se il contratto non prevede l’assunzione specifica dell’onere anche della custodia, il parcheggiatore non può essere responsabile del furto.
note
[1] Cass. sent. n. 14067/2013 del 4.06.2013.