Il mancato pagamento delle spese di condominio porta allo sfratto


Sfratto non solo per morosità relativa ai canoni di locazione, ma anche per le spese condominiali.
L’inquilino che non paga le spese di condominio, per come concordato con il padrone di casa nel contratto di locazione, può essere sfrattato.
La legge [1], infatti, prevede che il mancato pagamento degli oneri condominiali è ritenuto una prestazione accessoria rispetto al normale pagamento del canone di locazione. Pertanto, anche la morosità relativa alle spese di condominio da parte del conduttore è causa di risoluzione per inadempimento e sfratto per morosità.
Tale morosità, tuttavia, può essere sanata davanti al giudice [2] (per massimo tre volte in quattro anni). A tal fine, il conduttore, alla prima udienza, versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.
Se il pagamento non avviene in udienza, il giudice, se il conduttore dà prova delle proprie condizioni di difficoltà, gli assegna un termine non superiore a novanta giorni (cosiddetto termine di grazia).
Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
note
[1] L. 392/1978 e L. 431/1998.
[2] Ex art. 55 L. n. 392/1978