Protesto: fido irrevocabile dalla banca con una comunicazione generica


La banca deve specificare la posizione irregolare tra i vari contratti in essere.
La banca non può far revocare il fido del correntista con una comunicazione generica – come può essere quella contenuta in un telegramma -, ma deve farlo in modo chiaro e inequivocabile: con la conseguenza che, se il cliente, in conseguenza di ciò, viene protestato per mancanza di fondi, l’istituto di credito è tenuto a risarcirgli il danno.
A sancire il principio è stata la Cassazione in una recentissima sentenza [1].
La Cassazione ha anche precisato che è illegittimo il comportamento dell’Istituto di Credito che, per via di irregolarità su un rapporto di conto, estenda il recesso dall’affidamento a tutti gli altri rapporti intrattenuti dal cliente medesimo, senza una apposita specificazione.
Insomma, il recesso dall’affidamento bancario deve rispettare necessariamente due condizioni:
– specificare a quale dei rapporti intrattenuti dal correntista si riferisce. A tal fine, la banca non può semplicemente indicare al proprio cliente di essere creditrice di un credito e chiederne l’immediato pagamento senza specificare a quale rapporto tale credito si riferisce;
- spiegare le motivazioni per cui il recesso da un rapporto di affidamento viene esteso anche a tutti gli altri rapporti intrattenuti dal correntista con la banca.
Una comunicazione di tale tipo, fornita dalla banca con un semplice telegramma, sarebbe generica e ambigua, afferma la Suprema Corte, e quindi irregolare. Al contrario, tale comunicazione deve essere precisa e non sommaria, indicando a quale posizione irregolare si riferisce.
Dunque, la revoca del fido va sempre comunicata in modo chiaro e inequivocabile, essendo in corso tra la banca e il correntista un regolare contratto. Nulla infatti autorizza la prima, che sia legata al proprio cliente da una pluralità di contratti, a comunicare il suo recesso senza specificare a quale rapporto si riferisce; né essa può estendere gli effetti del recesso da un singolo rapporto bancario a tutti i rapporti intrattenuti dalla banca con il correntista stesso, in mancanza di una apposita specificazione.
note
[1] Cass. sent. n. 14455 del 7.06.2013.