Contro le ipoteche di Equitalia il ricorso per risarcimento è al giudice ordinario


Sezioni Unite della Cassazione: il ricorso per risarcimento danni, dovuti a un’ipoteca illegittima, si fa davanti al giudice ordinario e non alla Commissioni Tributaria.
Quando Equitalia (o qualsiasi altro agente della riscossione) abbia iscritto, in modo illegittimo, una ipoteca a carico del contribuente, quest’ultimo, qualora voglia richiedere il risarcimento del danno, deve presentare la richiesta davanti al giudice ordinario e non alle Commissioni Tributarie. In questi casi, infatti, la competenza a decidere non spetta ai giudici tributari neanche a seguito del decreto Bersani.
Il principio è stato definitivamente sancito ieri dalle Sezioni Unite della Cassazione [1].
Chiarisce infatti la Suprema Corte che, qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia deve essere decisa dal giudice ordinario. Infatti, oggetto della lite, in realtà, non è un tributo o l’ipoteca in sé, bensì un diritto soggettivo (leso), che è del tutto indipendente dal rapporto tributario di base [2].
note
[1] Cass. S.U. sent. n. 14506 del 10.06.2013. È vero che dopo l’entrata in vigore dell’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 – che ha ampliato la categoria degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie – le controversie relative all’impugnazione del provvedimento d’iscrizione di ipoteca sugli immobili, al quale l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario dall’altro va considerato che la domanda del cittadino proposta nei confronti del concessionario non concerneva il rapporto tributario, bensì l’illecito comportamento che a giudizio del contribuente il concessionario avrebbe tenuto nel procedere all’iscrizione di ipoteca.
[2] Infatti, anche nel campo tributario, l’attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario – al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato – accertare se vi sia stato, da parte dell’Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo.