Tfr: cosa fare se il datore di lavoro non paga?


Tfr in ritardo o non pagato: ecco cosa fare se il datore di lavoro è in ritardo con il pagamento o addirittura ometta di versarlo
Quando il lavoratore cessa il rapporto di lavoro con il proprio datore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto, ossia al pagamento di quella somma accumulata e accantonata durante il rapporto di lavoro. Il trattamento di fine rapporto, infatti, è una somma accantonata dal datore di lavoro, che viene corrisposta al lavoratore dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi motivo. In alcuni casi, tuttavia, il datore di lavoro non provvede a versare il Tfr al dipendente. Cosa fare in questi casi ? Quali sono i rimedi a disposizione del lavoratore a cui non viene pagato il Tfr alla cessazione del rapporto di lavoro? Scopriamoli insieme.
Indice
Tfr in ritardo o non pagato: la messa in mora
Iniziamo col dire che nei casi di ritardo nell’erogazione del Tfr o addirittura di mancato pagamento, il lavoratore (che sia un dipendente pubblico o privato) ha sempre diritto ad inviare al datore di lavoro una lettera di messa in mora. Nella comunicazione inviata il dipendente deve chiedere espressamente il pagamento del dovuto e specificare che in caso di suo mancato versamento entro un determinato numero di giorni, provvederà per vie legali con rivalsa delle spese sostenute e degli interessi dovuti. Tuttavia, prima di inviare la lettera di messa in mora è sempre opportuno consultarsi con un avvocato o un consulente del lavoro per effettuare i calcoli degli importi dovuti dal datore moroso.
Tfr non pagato: fac simile lettera di messa in mora
Di seguito riportiamo un esempio di lettera di messa in mora da inoltrare al datore di lavoro:
Spett.le Azienda/ Egr. Sig. _______________
Via _________ nr. ______
Cap. ______
P.I. ____________
Alla cortese attenzione del Responsabile del Personale/Amministrativo Egr. Sig. ______
Raccomandata A.R. Data e Luogo _/_/201_
Oggetto: sollecito pagamento TFR
Il sottoscritto _________, dipendente di codesta società dal _________ al _________, comunica che ad oggi non ha ancora ricevuto la somma spettante a titolo di Tfr, trattamento di fine rapporto. Con la presente Vi invita e diffida, pertanto, a provvedere al più presto al pagamento del suddetto, visto che il Tfr doveva essere consegnato entro e non oltre il _________ secondo quanto stabilito dall’art.____del Ccnl _________________
Vi informa, inoltre, che in caso di mancato o ulteriore ritardo nel pagamento entro e non oltre la data del ______ si vedrà costretto ad adire alle vie legali.
Distinti saluti
Luogo e Data ________________
Firma _____________
Tfr in ritardo o non pagato: le azioni legali
Nel caso in cui il datore di lavoro non paghi nemmeno a seguito del formale sollecito si potrà successivamente procedere ad azioni legali vere e proprie dirette ad ottenere un titolo esecutivo, come ad esempio un decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente. Dopodiché, in mancanza di adempimento spontaneo, al lavoratore non resterà che agire esecutivamente, con un pignoramento o con il deposito di un’istanza di fallimento.
In ogni caso, se le azioni legali non vanno a buon fine, al dipendente non resta altro rimedio che chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia dell’Inps per ottenere il pagamento del Tfr. Vediamo allora quando il Tfr viene pagato dall’Inps.
Tfr: quando lo paga l’Inps?
In tema di pagamento del Tfr, l’intervento da parte dell’Inps è limitato dalla legge ad alcune circostanze particolari. La disciplina sul punto è contenuta all’interno di una legge [1] che attribuisce all’Inps il compito di garantire il trattamento di fine rapporto dei lavoratori rimasti insoddisfatti, proprio attraverso il Fondo di Garanzia. Il Fondo di garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali, come ad esempio il fallimento [2].
Tfr: datore di lavoro soggetto a fallimento
Come noto, non tutti i datori di lavoro sono soggetti alle procedure concorsuali. Sono soggetti al fallimento gli imprenditori esercenti attività commerciale, esclusi gli enti pubblici, mentre non sono soggetti al fallimento gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- aver avuto, in ciascuno dei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare annuo non superiore a 300mila euro;
- aver realizzato in ciascuno dei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo non superiore a 200mila euro;
- avere un ammontare di debiti non superiore a 500mila euro.
Per il datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti per l’intervento del Fondo di garanzia Inps sono:
- la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- l’accertamento dello stato d’insolvenza e l’apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;
- l’accertamento dell’esistenza del credito a titolo di Tfr e/o delle ultime tre mensilità.
Tfr: datore di lavoro non soggetto a fallimento
Quando il datore di lavoro non può essere dichiarato fallito perché cancellato dal Registro delle Imprese da più di un anno o perché l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, accertati nell’ambito dell’istruttoria prefallimentare condotta dal tribunale, è inferiore a 3mila euro, il Fondo di garanzia interviene sulla base dei requisiti previsti per i datori di lavoro non assoggettati a procedure concorsuali. In queste ipotesi i requisiti per l’intervento del Fondo di garanzia sono:
- la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- l’inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
- l’esistenza del credito per Tfr rimasto insoluto;
- l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esecuzione forzata. Il requisito si realizza quando il lavoratore provi di aver tentato di soddisfare il proprio credito in modo serio e adeguato ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona dello stesso.
Per l’intervento del Fondo di garanzia il credito di lavoro deve essere accertato con:
- sentenza;
- decreto ingiuntivo;
- decreto di esecutività del verbale di conciliazione [3]
- diffida accertativa con il valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.
Il requisito dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro è soddisfatto quando:
- il lavoratore esibisce il verbale di pignoramento mobiliare negativotentato presso i locali dell’azienda e nel luogo di residenza del datore di lavoro, se imprenditore individuale. Se il datore di lavoro è deceduto, le azioni esecutive devono essere eseguite nei confronti degli eredi. Se i chiamati hanno rinunciato all’eredità ed è stata aperta una procedura di eredità giacente o se gli eredi hanno accettato l’eredità con beneficio d’inventario, il lavoratore potrà accedere alla tutela del Fondo solo se, al termine della procedura di liquidazione concorsuale prevista dall’articolo 499, codice procedura civile, il credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto per incapienza dei beni ereditari;
- il lavoratore esibisce il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell’azienda e nel luogo di residenza di tutti coloro che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, in caso di società di persone;
- il lavoratore esibisce il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso le sedi legale e operativa della società.
Il lavoratore deve dimostrare l’impossibilità o l’inutilità del pignoramento immobiliare, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si evince che dai registri immobiliari il datore di lavoro non risulta proprietario di beni immobili nei luoghi di nascita e di residenza o che è titolare di beni immobili (da indicare specificatamente), gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene.
Al pignoramento negativo può essere equiparato quello mancato, quando l’ufficiale giudiziario abbia accertato l’irreperibilità del datore di lavoro all’indirizzo di residenza che risulta dai registri dell’anagrafe comunale e l’assenza del debitore constatata dall’ufficiale giudiziario in occasione di almeno due accessi.
Per ulteriori approfondimenti, leggi anche: Tfr non pagato: quali rimedi? .
note
[1] L. n. 207 del 29.05.1982.
[2] Circolare Inps n. 74 del 15.07.2008.
[3] Ex art. 411, comma 3, Cod. Proc. Civ. e art. 410, Cod. Proc. Civ.